CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2021
Cassazione n. 40228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 46-10170/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Bologna il 16 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nel delitto di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova richiesta dalla difesa e presuntivamente decisiva, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla mancata rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. del teste a difesa ([OSCURATO:PERSONA]), il quale ammesso inizialmente quale teste a discarico non ha presenziato in udienza di rinvio; pertanto, a seguito dell'escussione di altro teste (TROIANO), legittimamente il primo giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza di ammissione del teste PARENTE per irrilevanza e superfluità (alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del TROIANO e in ragione della completezza del quadro probatorio sì come ricostruito dai giudici di merito)]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9