CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 46711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso non sono consentiti perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte distrettuale, in risposta alle doglianze pedissequamente riproposte in questa sede, ha apprezzato come offensiva, in ragione del particolare contesto in cui è stata pronunciata, l'espressione utilizzata dall'imputato per rivolgersi all'agente di polizia giudiziaria ("i mortacci tua");ha ritenuto accertata, sulla scorta delle risultanze probatorie, la presenza di più persone in grado di sentire la frase ingiuriosa (quattro soggetti identificati); infine, non ha ritenuto ravvisabile la particolare tenuità del fatto a causa dell'abitualità del comportamento dell'imputato, desunto dai suoi precedenti penali. Rilevato che l'atto di rinuncia al ricorso per cessazione pervenuto in data 7 ottobre 2022 è inefficace perché non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 - 01, che ha evidenziato che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 otto