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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31040/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della - Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, ha disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia grave e di lesioni personali gravi; considerato che, con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità; che tale motivo è manifestamente infondato, atteso che - come verificato dalla Corte di merito - il difensore non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, bensì solo «una "procura speciale" datata 9.10.2023 [che] appare essere la mera fotocopia di quella rilasciata dall'imputato al difensore in data 9.11.2021, presentando una mera correzione manuale del mese e della cifra finale dell'anno, e che rende pertanto opportuno l'invio di copia delle stesse al sig.

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila per le sue valutazioni»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA].

Here esten ore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della - Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, ha disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia grave e di lesioni personali gravi; considerato che, con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità; che tale motivo è manifestamente infondato, atteso che - come verificato dalla Corte di merito - il difensore non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, bensì solo «una "procura speciale" datata 9.10.2023 [che] appare essere la mera fotocopia di quella rilasciata dall'imputato al difensore in data 9.11.2021, presentando una mera correzione manuale del mese e della cifra finale dell'anno, e che rende pertanto opportuno l'invio di copia delle stesse al sig. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila per le sue valutazioni»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. Here esten ore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA]
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