Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1977

Cassazione n. 41022/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il 11 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto.

Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza di Sassari e avverso tale decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito, Vani«wh b•, (00 Osserva il Collegio che tale impugnazione può essere pertanto presentata personalmente e che, non avendo il Magistrato di sorveglianza pronunciato l'inammissibilità de plano dell'originario reclamo, non è applicabile l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 31/03/2024, che lo aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza Sassari per l'ulteriore inoltro alla Corte di Cassazione.

In ossequio al disposto dell'art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord. pen., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 35 bis ord. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il 11 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto. Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza di Sassari e avverso tale decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito, Vani«wh b•, (00 Osserva il Collegio che tale impugnazione può essere pertanto presentata personalmente e che, non avendo il Magistrato di sorveglianza pronunciato l'inammissibilità de plano dell'originario reclamo, non è applicabile l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 31/03/2024, che lo aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza Sassari per l'ulteriore inoltro alla Corte di Cassazione. In ossequio al disposto dell'art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord. pen., per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 35 bis ord. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris