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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14893/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18656/2021pubblicata il 29 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 14893/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chDaietas ptuobb licadziio ne 18/05/2026dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon opposizione all’esecuzione proposta davanti al Giudice diPace di Roma ai sensi dell’art. 615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentatol’omessa e/o irregolare notifica di una cartella esattoriale, eccependola prescrizione del credito riportato nell’estratto di ruolo, da luiacquisito in data 4 giugno 2019.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 9324/2020 ha dichiarato inammissibile l’opposizione,essendo stata prodotta prova della citata notifica.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che il Tribunale di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 18656/2021, ha rigettatonel merito, ritenendo avvenuta regolarmente la notifica in esame.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Le parti intimate non hanno svolto difese.La P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

FulvioTroncone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.Il ricorrente ha depositato memorie.La causa, in origine assegnata alla Sezione 6-2 della SupremaCorte, è stata chiamata in pubblica udienza in seguito a ordinanzainterlocutoria di rinvio a nuovo ruolo del 1° febbraio 2023.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 139c.p.c. e il travisamento della prova documentale costituente attopubblico (la relata di notifica) in quanto agli atti non vi sarebbe stataprova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamenteinviata al contribuente.

Inoltre, non sarebbe risultato il compimentodella ricerca delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026Preliminarmente si osserva che l’art. 12, comma 4 bis del d.P.R.Numero di raccolta generale 14893/2026n. 602 del 1973 disponeva, nel testo inserito dall’art. 3 bis dDeatal pdu.blb.li cnaz.io ne 18/05/2026146 del 2021, conv., con modif., dalla legge n. 215 del 2021, invigore dal 21 dicembre 2021 al 7 agosto 2024, che “L’estratto diruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio perla partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con unapubblica amministrazione”.La prescrizione attualmente in vigore stabilisce, invece, conmodifiche non significative ai fini della presente decisione, che:“L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibilidi diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggettipubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento dicui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bisdel presente decreto;Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaNumero di raccolta generale 14893/2026amministrazione; Data pubblicazione 18/05/2026d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisid’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quantoprevisto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472”.Da quanto sopra si evince che, almeno dal 2021, l’impugnazionedell’estratto del ruolo è preclusa, salvo che non ricorrano lecondizioni sopramenzionate.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di impugnazionedell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla legge n. 215 del 2021), selezionando specifici casi incui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisognodi tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizionedell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumereuna diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino almomento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sullapronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel gradodi legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) ofino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamentidi fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., n. 26283 del 6settembre 2022).Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026Nella specie, il Tribunale di Roma ha qualificato la presenteNumero di raccolta generale 14893/2026controversia come impugnazione dell’estratto di ruolo in Dfautan pzubibolincaezio ne 18/05/2026recuperatoria e il ricorrente ha contestato, appunto, l’irregolaritàdella notifica della cartella di pagamento.Ricorrono, quindi, in astratto, i presupposti per applicare lanormativa e la giurisprudenza menzionate.Sostiene il ricorrente (il quale non ha depositato ulterioredocumentazione per dimostrare l’esistenza di un suo interesse) che,sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto del ruolo, si sarebbeformato un giudicato implicito.Questa conclusione non può essere condivisa.Innanzitutto, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione,esaminandola nel merito, il che induce a ritenere che il giudicantenon abbia vagliato la ricorrenza della condizione dell’azione costituitadall’interesse ad agire a impugnare l’estratto di ruolo (mai neppureaccennata), ma abbia deciso la causa in base al principio della c.d.ragione più liquida.In ogni caso, si osserva che, anche di recente, la Suprema Cortedi cassazione ha ribadito come sussista sempre il potere di rilevareper la prima volta d’ufficio i vizi processuali rilevabili, in base adespressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo, equelli relativi a questioni fondanti (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cuiil giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su unaragione più liquida, inidonea a ravvisare una decisione implicita sullaquestione processuale implicata (Cass., Sez.

Un., n. 24172 del 29agosto 2025).Per l’esattezza, vi sono questioni, come l’interesse ad agire, chepossono essere esaminate per tutto lo svolgersi del giudizio, salvoche non si sia formato un giudicato esplicito sul punto.Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026In questa direzione si pone la sentenza di questa sezione del 4Numero di raccolta generale 14893/2026aprile 2025, n. 8969, resa in un caso similare, che ha decisoD alata pcuabbulicsaazio ne 18/05/2026in senso sfavorevole al privato sul presupposto della rilevabilitàd’ufficio del difetto di interesse ad agire.Ne deriva l’inammissibilità del ricorso a causa del sopravvenutodifetto di interesse in capo all’opponente.2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non avendole parti intimate svolto difese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 5 febbraio 2026.Il giudice estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18656/2021pubblicata il 29 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 14893/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chDaietas ptuobb licadziio ne 18/05/2026dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon opposizione all’esecuzione proposta davanti al Giudice diPace di Roma ai sensi dell’art. 615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentatol’omessa e/o irregolare notifica di una cartella esattoriale, eccependola prescrizione del credito riportato nell’estratto di ruolo, da luiacquisito in data 4 giugno 2019.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 9324/2020 ha dichiarato inammissibile l’opposizione,essendo stata prodotta prova della citata notifica.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che il Tribunale di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 18656/2021, ha rigettatonel merito, ritenendo avvenuta regolarmente la notifica in esame.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Le parti intimate non hanno svolto difese.La P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. FulvioTroncone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.Il ricorrente ha depositato memorie.La causa, in origine assegnata alla Sezione 6-2 della SupremaCorte, è stata chiamata in pubblica udienza in seguito a ordinanzainterlocutoria di rinvio a nuovo ruolo del 1° febbraio 2023.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 139c.p.c. e il travisamento della prova documentale costituente attopubblico (la relata di notifica) in quanto agli atti non vi sarebbe stataprova che la raccomandata informativa fosse stata effettivamenteinviata al contribuente. Inoltre, non sarebbe risultato il compimentodella ricerca delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026Preliminarmente si osserva che l’art. 12, comma 4 bis del d.P.R.Numero di raccolta generale 14893/2026n. 602 del 1973 disponeva, nel testo inserito dall’art. 3 bis dDeatal pdu.blb.li cnaz.io ne 18/05/2026146 del 2021, conv., con modif., dalla legge n. 215 del 2021, invigore dal 21 dicembre 2021 al 7 agosto 2024, che “L’estratto diruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio perla partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con unapubblica amministrazione”.La prescrizione attualmente in vigore stabilisce, invece, conmodifiche non significative ai fini della presente decisione, che:“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibilidi diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggettipubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento dicui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bisdel presente decreto;Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaNumero di raccolta generale 14893/2026amministrazione; Data pubblicazione 18/05/2026d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisid’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quantoprevisto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472”.Da quanto sopra si evince che, almeno dal 2021, l’impugnazionedell’estratto del ruolo è preclusa, salvo che non ricorrano lecondizioni sopramenzionate.La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di impugnazionedell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla legge n. 215 del 2021), selezionando specifici casi incui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisognodi tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizionedell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumereuna diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino almomento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sullapronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel gradodi legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) ofino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamentidi fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6settembre 2022).Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026Nella specie, il Tribunale di Roma ha qualificato la presenteNumero di raccolta generale 14893/2026controversia come impugnazione dell’estratto di ruolo in Dfautan pzubibolincaezio ne 18/05/2026recuperatoria e il ricorrente ha contestato, appunto, l’irregolaritàdella notifica della cartella di pagamento.Ricorrono, quindi, in astratto, i presupposti per applicare lanormativa e la giurisprudenza menzionate.Sostiene il ricorrente (il quale non ha depositato ulterioredocumentazione per dimostrare l’esistenza di un suo interesse) che,sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto del ruolo, si sarebbeformato un giudicato implicito.Questa conclusione non può essere condivisa.Innanzitutto, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione,esaminandola nel merito, il che induce a ritenere che il giudicantenon abbia vagliato la ricorrenza della condizione dell’azione costituitadall’interesse ad agire a impugnare l’estratto di ruolo (mai neppureaccennata), ma abbia deciso la causa in base al principio della c.d.ragione più liquida.In ogni caso, si osserva che, anche di recente, la Suprema Cortedi cassazione ha ribadito come sussista sempre il potere di rilevareper la prima volta d’ufficio i vizi processuali rilevabili, in base adespressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo, equelli relativi a questioni fondanti (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cuiil giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su unaragione più liquida, inidonea a ravvisare una decisione implicita sullaquestione processuale implicata (Cass., Sez. Un., n. 24172 del 29agosto 2025).Per l’esattezza, vi sono questioni, come l’interesse ad agire, chepossono essere esaminate per tutto lo svolgersi del giudizio, salvoche non si sia formato un giudicato esplicito sul punto.Numero registro generale 10666/2022Numero sezionale 265/2026In questa direzione si pone la sentenza di questa sezione del 4Numero di raccolta generale 14893/2026aprile 2025, n. 8969, resa in un caso similare, che ha decisoD alata pcuabbulicsaazio ne 18/05/2026in senso sfavorevole al privato sul presupposto della rilevabilitàd’ufficio del difetto di interesse ad agire.Ne deriva l’inammissibilità del ricorso a causa del sopravvenutodifetto di interesse in capo all’opponente.2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non avendole parti intimate svolto difese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 5 febbraio 2026.Il giudice estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
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