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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19023/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo; rilevato che il motivo di appello con il quale si richiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche era del tutto generico, facendo riferimento alla scelta del rito, pacificamente ininfluente a tal fine, sicché l'originaria inammissibilità dei motivo giustifica la mancanza di una esplicita risposta sul punto (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il • sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo; rilevato che il motivo di appello con il quale si richiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche era del tutto generico, facendo riferimento alla scelta del rito, pacificamente ininfluente a tal fine, sicché l'originaria inammissibilità dei motivo giustifica la mancanza di una esplicita risposta sul punto (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il • sidente