Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12261/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile la domanda di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 16/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/11/2017.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 175 e 629-bis cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva riqualificato quale istanza di rescissione del giudicato la diversa istanza proposta ex art. 175 cod.proc.pen., in quanto basata su presupposto diverso e, cioè, la mancata notifica e conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Milano il 16/10/2017, perché effettuata ad un indirizzo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello effettivo.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 24, comma 2, 111 e 117 Cost e 6 CEDU, lamentando che la Corte di appello aveva determinato il corso del termine per la presentazione dell'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. sulla base della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza senza tener conto che il decorso del tempo nella presentazione dell'istanza era stato determinato unicamente dalla necessità di acquisire presso uffici pubblici la documentazione necessaria a supportare l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente riqualificato l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen. quale istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen., in conformità del condivisibile principio di diritto, secondo cui l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez 6, n. 2209 del 19/11/2020,dep.19/01/2021,Rv.280346 - 01).

Va evidenziato che l'art. 11 della legge n. 67/2014 ha riscritto l'art. 175, comma 2, eliminando l'ipotesi specifica di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale non effettivamente conosciuta.

L'operazione normativa è frutto del superamento del processo in contumacia e della introduzione del processo in absentia, finalizzato a potenziare le garanzie di effettività della conoscenza del processo, pur senza abbandonare il sistema delle notificazioni, basato su un ordine di presunzioni, gradualmente decrescente in termini di concreta dimostrazione dell'effettiva conoscenza.

A seguito della soppressione del processo contumaciale è stato, quindi, rimodulato l'istituto della restituzione in termini, non più correlato alla conoscenza del processo contumaciale ma incentrato (fatta eccezione per il procedimento per decreto penale) sui soli casi di forza maggiore e caso fortuito come eventi impeditivi dell'osservanza di un termine di decadenza, e che pone a carico del richiedente l'onere di provarne la sussistenza.

E nel nuovo sistema processuale, basato sulla condizione del preventivo necessario accertamento della conoscenza del processo ai fini della dichiarazione dell'assenza, lo strumento riparatorio di eventuali lacune conoscitive del processo, nella fase successiva al giudicato, è costituito unicamente dall'istituto della rescissione del giudicato disciplinato dall'art. 629-bis cod.proc.pen. (in precedenza previsto dall'art. 625-ter cod.proc.pen.).

Le Sezioni Unite hanno precisato che l'istituto della rescissione del giudicato (all'epoca della pronuncia disciplinato all'art. 625-ter cod. proc. pen.), si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992 - 01).

Le Sezioni Unite, successivamente, hanno anche chiarito che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della cellebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.Ignoranza che non deve essere a lui imputabole, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.

La correttezza di siffatta impostazione discende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinate evenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo (Sez.U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.23/04/2021,Rv.280931 - 01, che ha affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore possono essere fatte valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse).

Nella specie, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'entrata in vigore del processo in absentia, trova applicazione il rimedio restitutorio di cui all'art. 629- bis cod.proc.pen.; la circostanza dedotta quale incolpevole conoscenza della celebrazione del processo (omessa citazione dell'imputato derivante dalla nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello di Milano), del resto, non configura un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, non essendo prospettati accadimenti eccezionali o straordinari, addotti come impedimenti insuperabili ed invincibili della conoscenza del processo ma una lacuna conoscitiva del processo che non è stata fatta valere nell'ambito dello stesso e, che, quindi, integra i presupposti applicativi dell'art. 629-bis cod.proc.pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo quanto previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel temine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni a far data dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento.

Secondo la condivisibile giurisprudenza do questa Suprema Corte, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (cfr. Sez 1, N.32267 del 30.10.2020, Rv. 279994-01) Si è osservato che, in caso contrario, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva.

Resta, comunque, ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen.

La Corte di merito, facendo buon governo del suesposto principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando che in data 01/10/2020 era stato notificato al ricorrente l'ordine di esecuzione della sentenza e che solo in data 18/12/2020 era stata depositata, oltre il termine previsto, la relativa istanza di rescissione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile la domanda di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 16/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/11/2017. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 175 e 629-bis cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva riqualificato quale istanza di rescissione del giudicato la diversa istanza proposta ex art. 175 cod.proc.pen., in quanto basata su presupposto diverso e, cioè, la mancata notifica e conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Milano il 16/10/2017, perché effettuata ad un indirizzo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello effettivo. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 24, comma 2, 111 e 117 Cost e 6 CEDU, lamentando che la Corte di appello aveva determinato il corso del termine per la presentazione dell'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. sulla base della notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza senza tener conto che il decorso del tempo nella presentazione dell'istanza era stato determinato unicamente dalla necessità di acquisire presso uffici pubblici la documentazione necessaria a supportare l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente riqualificato l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen. quale istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen., in conformità del condivisibile principio di diritto, secondo cui l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez 6, n. 2209 del 19/11/2020,dep.19/01/2021,Rv.280346 - 01). Va evidenziato che l'art. 11 della legge n. 67/2014 ha riscritto l'art. 175, comma 2, eliminando l'ipotesi specifica di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale non effettivamente conosciuta. L'operazione normativa è frutto del superamento del processo in contumacia e della introduzione del processo in absentia, finalizzato a potenziare le garanzie di effettività della conoscenza del processo, pur senza abbandonare il sistema delle notificazioni, basato su un ordine di presunzioni, gradualmente decrescente in termini di concreta dimostrazione dell'effettiva conoscenza. A seguito della soppressione del processo contumaciale è stato, quindi, rimodulato l'istituto della restituzione in termini, non più correlato alla conoscenza del processo contumaciale ma incentrato (fatta eccezione per il procedimento per decreto penale) sui soli casi di forza maggiore e caso fortuito come eventi impeditivi dell'osservanza di un termine di decadenza, e che pone a carico del richiedente l'onere di provarne la sussistenza. E nel nuovo sistema processuale, basato sulla condizione del preventivo necessario accertamento della conoscenza del processo ai fini della dichiarazione dell'assenza, lo strumento riparatorio di eventuali lacune conoscitive del processo, nella fase successiva al giudicato, è costituito unicamente dall'istituto della rescissione del giudicato disciplinato dall'art. 629-bis cod.proc.pen. (in precedenza previsto dall'art. 625-ter cod.proc.pen.). Le Sezioni Unite hanno precisato che l'istituto della rescissione del giudicato (all'epoca della pronuncia disciplinato all'art. 625-ter cod. proc. pen.), si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992 - 01). Le Sezioni Unite, successivamente, hanno anche chiarito che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della cellebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.Ignoranza che non deve essere a lui imputabole, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. La correttezza di siffatta impostazione discende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinate evenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo (Sez.U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.23/04/2021,Rv.280931 - 01, che ha affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore possono essere fatte valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse). Nella specie, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'entrata in vigore del processo in absentia, trova applicazione il rimedio restitutorio di cui all'art. 629- bis cod.proc.pen.; la circostanza dedotta quale incolpevole conoscenza della celebrazione del processo (omessa citazione dell'imputato derivante dalla nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello di Milano), del resto, non configura un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, non essendo prospettati accadimenti eccezionali o straordinari, addotti come impedimenti insuperabili ed invincibili della conoscenza del processo ma una lacuna conoscitiva del processo che non è stata fatta valere nell'ambito dello stesso e, che, quindi, integra i presupposti applicativi dell'art. 629-bis cod.proc.pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel temine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni a far data dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento. Secondo la condivisibile giurisprudenza do questa Suprema Corte, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (cfr. Sez 1, N.32267 del 30.10.2020, Rv. 279994-01) Si è osservato che, in caso contrario, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta, comunque, ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen. La Corte di merito, facendo buon governo del suesposto principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando che in data 01/10/2020 era stato notificato al ricorrente l'ordine di esecuzione della sentenza e che solo in data 18/12/2020 era stata depositata, oltre il termine previsto, la relativa istanza di rescissione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Decreto Cassazione n. 12261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris