CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA Fissata la trattazione con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riguardo alla causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; dato avviso al difensore; n\, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Pescara dichiarava SERJANAJ Besmir responsabile del reato di ingresso e soggiorno illegale ex art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, accertato in Montesilvano il 28 luglio 2022, condannandolo alla pena di euro 5.000 di ammenda. 2. Ricorre SERJANAJ Besmir, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, come ha rilevato il Procuratore generale. 2. Il provvedimento impugnato fonda il rigetto della richiesta sulla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata nonché sui numerosi precedenti penali a carico dell'imputato. 3. L'esclusione della procedibilità per le ipotesi di particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del d.lgs. n.274/2000, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, è applicabile al reato oggetto in contestazione, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642). L'applicazione di questo istituto è, tuttavia, subordinata a una verifica rigorosa dei suoi presupposti, essendo tale strumento moderatore riferibile a varie ipotesi, quali l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, la natura occasionale della violazione, il ridotto grado di colpevolezza, il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o di salute dell'imputato, come affermato dalla giurisprudenza (ex multis Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciannpa, Rv. 234577; Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549). 4. Tenuto conto di questi parametri, la motivazione del provvedimento impugnato risulta non conforme alle risultanze processuali.4.1. È del tutto apodittica, nonché manifestamente erronea, la motivazione nella parte che si riferisce alla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata, come se l'ingresso illegale costituisse un presidio a un rilevante interesse dello Stato, nonostante sia sanzionato con la pena dell'ammenda. 4.2. D'altra parte, la motivazione richiama, a sfavore dell'imputato, la esistenza di numerosi procedimenti penali che, oltre a non essere neppure descritti sommariamente, non risultano affatto dal certificato penale agli atti. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice di pace di Pescara perché, in diversa persona fisica, proceda a nuovo giudizio nel quale, ferma la libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a sanare i sopra rilevati vizi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Pescara in diversa persona fisica.