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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 26345/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 06/07/2021 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, in data 03/04/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Fulvio per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fulvio lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. con particolare riferimento alla mancata partecipazione del difensore di ufficio alle udienze del 27/02/2019 e del 19/03/2019 conseguente alla tardiva comunicazione del decreto di nomina ex art.97, comma 4 cod. proc. pen.

Il ricorrente segnala che il difensore di ufficio nominato in data 15/02/2019 a seguito di rinuncia del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto partecipare alle udienze dibattimentali del 27/02/2019 e 19/03/2019 in quanto riceveva mail contenente il decreto di nomina e fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo alle ore 14.27 del 19/03/2019.

Ad avviso del denunciante la mancata partecipazione del difensore alle predette udienze integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la tardiva comunicazione al difensore di ufficio del decreto di nomina e la conseguente mancata partecipazione del legale alle prime due udienze dibattimentali integrano un'inosservanza delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata.

Da tale violazione consegue, pertanto, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen; la suddetta nullità, sottoposta al regime previsto dall'art. 180 del codice di rito, non è stata ritualmente e tempestivamente dedotta dal difensore ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, di conseguenza, si è sanata per effetto della sua mancata deduzione.

4. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui \\ statuisce la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 gennaio 2021, sentenza in realtà emessa in data 3 aprile 2019.

5. La richiesta di correzione materiale dell'errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata non può esser disposta da questo Collegio in considerazione dell'inammissibilità del ricorso e del disposto dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. 7.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sig /er est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 06/07/2021 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, in data 03/04/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Fulvio per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fulvio lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. con particolare riferimento alla mancata partecipazione del difensore di ufficio alle udienze del 27/02/2019 e del 19/03/2019 conseguente alla tardiva comunicazione del decreto di nomina ex art.97, comma 4 cod. proc. pen. Il ricorrente segnala che il difensore di ufficio nominato in data 15/02/2019 a seguito di rinuncia del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto partecipare alle udienze dibattimentali del 27/02/2019 e 19/03/2019 in quanto riceveva mail contenente il decreto di nomina e fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo alle ore 14.27 del 19/03/2019. Ad avviso del denunciante la mancata partecipazione del difensore alle predette udienze integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la tardiva comunicazione al difensore di ufficio del decreto di nomina e la conseguente mancata partecipazione del legale alle prime due udienze dibattimentali integrano un'inosservanza delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata. Da tale violazione consegue, pertanto, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen; la suddetta nullità, sottoposta al regime previsto dall'art. 180 del codice di rito, non è stata ritualmente e tempestivamente dedotta dal difensore ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, di conseguenza, si è sanata per effetto della sua mancata deduzione. 4. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui \\ statuisce la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13 gennaio 2021, sentenza in realtà emessa in data 3 aprile 2019. 5. La richiesta di correzione materiale dell'errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata non può esser disposta da questo Collegio in considerazione dell'inammissibilità del ricorso e del disposto dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sig /er est
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