CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che: - entrambi i ricorsi, quanto al corrispondente motivo afferente la responsabilità, risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come la versione resa dalla parte offesa, oltre a rivelarsi plausibile, logica ed in linea con l'attività professionale svolta, era stata confermata dai testi sentiti in merito alle ragioni del litigio avvenuto tra il Davì ed il Leone; che, invero, i ricorrenti tentano di avvalorare una differente ed alternativa ricostruzione che non prende in considerazione la corretta e puntuale motivazione della sentenza; - che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione intervenuta successivamente (29 aprile 2021) alla decisione impugnata, resa il 24 aprile 2021, il cui termine risulta egualmente non perento anche qualora si sottraessero i tre giorni che il ricorrente afferma essere stati erroneamente computati; rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec