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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44472/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2020 che aveva riconosciuto JAITEH Alagie colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990.

2. Considerato che l'unico motivo, inerente alla mancata applicazione del 131 bis, è manifestamente infondato in quanto inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la corte territoriale ha dato conto della esclusione della causa di non punibilità in ragione della diversità tipologica delle sostanze contestualmente detenute e della significativa incidenza del dato ponderale relativo all' hashish, nonché della contestuale condotta di resistenza a pubblico ufficiale che connota di più accentuata antidoverosità la complessiva condotta del prevenuto, la quale non può essere ricondotta all'alveo di speciale tenuità richiesto dalla norma invocata;

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05-10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2020 che aveva riconosciuto JAITEH Alagie colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. 2. Considerato che l'unico motivo, inerente alla mancata applicazione del 131 bis, è manifestamente infondato in quanto inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la corte territoriale ha dato conto della esclusione della causa di non punibilità in ragione della diversità tipologica delle sostanze contestualmente detenute e della significativa incidenza del dato ponderale relativo all' hashish, nonché della contestuale condotta di resistenza a pubblico ufficiale che connota di più accentuata antidoverosità la complessiva condotta del prevenuto, la quale non può essere ricondotta all'alveo di speciale tenuità richiesto dalla norma invocata; 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-10
Sentenza Cassazione n. 44472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris