CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 09714/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17988/2020R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , Francesco RUGGIERO e Iolanda RUGGIERO -intimati - avverso la sentenza n. 3/2020 della Corte d’Appello di Napoli , depositata il 2.1.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo – per quanto qui ancora di interesse – che fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 65 legge fall., del pagamento di € 91.890 effett u ato dalla società nel l’ultimo biennio anteriore alla data d i apertura della procedura concorsualeper estinguere anticipatamente un finanziamentola cui scadenza contrattuale sarebbe stata successiva a quella data. Su istanza della convenuta vennero chiamati in causa anche [OSCURATO:PERSONA] e Iolanda R uggiero, soci e garanti della società fallita. Il Tribunale accolse la domanda in parte qua. La sentenza venne impugnata dall’attuale ricorrente (in via incidentale, anchedal fallimento, ma tale impugnazione fu dichiaratainammissibile e qui non rileva) e la Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame, salvo accoglierlo limitatamente alla regolazione delle spese di lite. Contro la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria depositata nel termine di leggeprecedente la data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenza per assenza di motivazione (imposta dall’art. 132, n. 4, c.p.c.) sulla (decisiva) interpretazione dell’atto d’appello, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 329 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità del primo motivo d’appello avendo ravvisato un’intrinseca e insanabile contraddittorietà nel fatto che la banca, per negare il carattere anticipato rispetto alla scadenza del pagamento di € 91.890, avesse invocato l’esercizio di un diritto potestativo della debitrice e, al tempo stesso, la sua decadenza dal beneficio del termine. Sostiene, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] cheil giudice del merito non avrebbe motivato l’asserita incompatibilità tra i due aspetti del motivo di appello, né l’impossibilità di risolvere l’eventuale contraddizione considerandoliseparatamente e non come una unità indistinta. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendiche sostiene la sentenza impugnata. Il rilievo del profilo di inammissibilità èstato formulato con riferimento solo a una partedel primo motivo d’appello, il quale – per come riportato nella sentenza e anche nel ricorso – imputava al Tribunale di avere «commesso tre distinti errori», non avendo considerato, oltre all’esercizio del diritto potestativo di estinguere il debito anticipatamente e alla decadenza dal termine, che il pagamento sarebbe stato effettuato dai soci Ruggiero e non dalla società. Di tutti e tre i denunciati errori la Corte d’Appello ha ritenuto e motivato l’infondatezza, sicché il rilievo preliminare che i primi due erano «addirittura inammissibili», proprio perché parziale e insufficiente a coprire la decisione sull’intero motivo, non rappresenta il fulcro della motivazione, che è, nel suo complesso, una motivazione di infondatezza. E come tale deve essere impugnata, non ravvisandosi nella fattispecie il caso in cui il giudice del merito , con la statuizione di inammissibilità, si spoglia della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, di modo che l’ aggiun ta di argomentazioni sul merito appaia sovrabbondante e da considerare superflu a nel provvedimento gravato (Cass. S.u. n. 3840/2007 e numerose successive conformi; tra le più recenti, Cass. n. 32092/2024). 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunci a no «violazionee falsa applicazione dell’art. 65 legge fall. ( art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.)». Questo motivo è appunto volto ad impugnare la decisione sulla infondatezza dell’appello, dovendosi peraltro rilevare che la banca, illustrando il primo motivo, ha precisato che «Non s’intende qui censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato non essere stata impugnata la dichiarazione (del Tribunale) di tardivitàdell’eccezionefondata sulla decadenza da l beneficio del termine a favore della debitrice» (pag. 4del ricorso per cassazione). Di conseguenza, la censura è incentrata soltanto sulla tesi secondo cui il pagamento non potrebbe essere considerato anticipato rispetto al termine di scadenza, perché il contratto di finanziamento riservava alla società finanziata il diritto potestativo di optare per l’estinzione anticipata del debito, opzione alla quale la banca non avrebbe avuto alcun modo di opporsi. Nel ricorso si invoca, quale precedente conforme alla tesi sostenuta, la sentenza n. 19778/2008 di questa Corte di legittimità e si fa notare che il diritto direcesso anticipato della parte finanziata, oltre a essere previsto espressamente nel contratto, corrisponde a un a clausola imposta dall’art. 120 - bis T.U.B. (Testo unico bancario, d.lgs. n. 385 del 1993). 2.1. Il motivo è infondato. Deve essere innanzitutto chiaritoche l’art. 120-bis T.U.B . non trova applicazionenel presente processo, ratione temporis, essendo stato introdottodall’art. 4, comma 2, d. l gs. n . 141 del 2010, mentreil pagamento di cui si discute risale a l 6.4.2009. A parte questo, la sentenza citata dalla ricorrente ad apparente sostegno della tua tesi è riferita in modo specifico al mutuo fondiario ed è motivata proprio con riferimento alle peculiarità della relativa disciplina legale (in particolare, alla disciplina del «testo unico del 1905 e del successivo d.P.R. n. 7 del 1976», rilevante in quella vicenda) . La questione ivi affrontata era infatti quella del « rischio della compromissione dell’interesse del creditore ipotecario» e la Corte mise in evidenza, non solo il dato normativo per cui « al mutuatario è sempre consentito di estinguere anticipatamente il proprio debito, in tutto o in parte …, con conseguente diritto di ottenere, in tutto o in parte, la conseguente liberazione dal vincolo ipotecario», ma anche che «l’erogazione del credito fondiario è rigorosamente condizionata all’esistenza di garanzie ipotecarie di grado sufficiente a garantire in modo adeguato la restituzione del mutuo ed il pagamento dei relativi interessi (citato d.P.R. n. 7, art. 2), anche in vista del rimborso dovuto dall’ente mutuante ai sottoscrittori delle obbligazioni emesse per finanziare l’operazione (art. 8)». È quindi del tutto coerente con tale indirizzo la successiva giurisprudenza di legittimità –citata nella sentenza impugnata – secondo cui , al di fuori dell’ambito del mutuo ipotecario fondiario, «la disposizione della legge fall., art. 65 (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell’art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito»(Cass. n. 17552/2009, che cita a sua volta Cass. n. 4842/2002 ; successivamente, conf. Cass. n. 16618/2016). Del resto, la ratio dell’art. 65 legge fall., così come delle altrelimitrofe disposizioni che regolano gli « effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori»,è quella di ristabilire la par condicio creditorumlesa da atti di disposizione patrimoniale del debitore posti in essere nel periodo sospetto. E sarebbe evidentemente contrario allo scopo della norma ritenere che essa non possa oper are solo perché al l’atto pregiudizievole corrisponda l’esercizio di un diritto potestativodel debitore. 3. Il terzo motivo censura «violazionee falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Con questo motivo l’attenzione si spostasull’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna prova che il pagamento non fosse stato effettuato dalla società debitrice, bensì dai soci e fideiussori Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si imputa al giudice del merito la violazione del principio di non contestazione, non avendo la curatela fallimentare prontamente contestato l’affermazione in tal senso del terzo chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, non si vede e non viene specificato in che modo potrebbe operare il principio di non contestazione con riferimento a unfatto che non rientrava tra le allegazioni i niziali della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che infatti vi aderì solo successivamente, come riportato in sentenza), che venne introdotto nel processo da uno de i terzi chiamati (l’unico costituitosi)e che rappresentava esso stess o la contestazione di quanto già specificamente allegato in causa dall’attore (ovverosia l’avvenuto pagamento da parte della società),sicché non aveva bisogno di essere ulteriormente contestato. In secondo luogo, la stessa ricorrente prospetta la tesi che i soci avessero effettuato il pagamento del debito della società «con spirito di liberalità senza animo di surroga» (pag. 11 del ricorso). Ma ciò non farebbe che confermare che il pagamento alla banca venne effettuato dalla società debitrice, utilizzando il denaro messole a disposizione a tal fine dai soci, di cui non si può certo pensare che fossero mossi da «spirito di liberalità» nei confronti della banca. Del resto, nella sentenza viene precisato che il pagamento di cui qui si discute fueffettuato prima che Francesco e [OSCURATO:PERSONA] prestassero garanzia personale in favore della banca per i debiti della loro società poi fallita . Pertanto, l’ipotizzato pagamento del debito da parte loro non potrebbe essere considerato altrimentise non come una spontanea elargizione in favore della società stessa. 4. Infine, il quarto motivo prospetta « nullità della sentenza per assenza di motivazione (imposta dall’art. 132, n. 4, c.p.c.) sul fatto (decisivo) del pagamento della somma di € 91.890 da parte (non della fallita, ma) di terzi(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Anche questo motivo riguarda la statuizione del giudice sull’assenza di provache il pagamento fosse stato effettuato dai soci, statuizione che sarebbe immotivata, perché sorretta dalla mera affermazione che «nulla dimostra che la relativa provvista provenisse da Francesco e/o [OSCURATO:PERSONA]». 4.1. Il motivo è inammissibile, perché non prende in considerazione l’intero impianto motivazionale della sentenza sul punto, avendo la Corte territoriale rilevato che «Il pagamento in questione risulta infatti eseguito mediante l’addebito del corrispondente importo complessivo di € 91.890,76 registrato il 6 aprile 2009 sul conto corrente bancario della società poi fallita contraddistinto dal n. 820645 mediante due distinte e consecutive annotazioni …». Non è ammissibile una censura di nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione che non prenda in considerazioneproprio le asserzioni che in quella decisione sono specificamente dedicate all’accertamento del fatto di cui si discute, ovverosia l’individuazione del soggetto che effettuò il pagamento del debito. Appare addirittura superfluo aggiungere che, una volta individuata la provenienza del pagamento da un conto della società e l’assenza di prova sull’origine della provvista disponibile su quel conto, non si vede quale altra motivazione avrebbe dovuto o potuto dare la Corte d’Appelloper la decisione adottata. 5. Rigettatoil ricorso, non occorre provvedere sulle spese legali del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese svolte dalleparti intimat e .6. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo