CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45417/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I cittadini nigeriani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti dei rispettivi difensori, impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2021, che ha applicato loro la custodia cautelare in carcere per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti di vario tipo (artt. 81, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990), accogliendo l'appello avanzato ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 14 settembre 2020, che aveva riqualificato i fatti come ipotesi lievi, ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., ed aveva applicato loro misure cautelari non custodiali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, cit., censurando la diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale. A tal fine si deducono: la configurabilità dell'ipotesi lieve pur in presenza di una pluralità di cessioni non occasionali e l'assenza di qualsiasi organizzazione e professionalità nello svolgimento di tale attività illecita da parte dell'indagato, tali da far pensare ch'egli disponesse di riserve più ampie rispetto ai modestissimi quantitativi di volta in volta ceduti. Si censurano, inoltre, la motivazione cumulativa adottata dal Tribunale, senza distinzione tra le posizioni dei vari indagati, nonché la genericità delle incolpazioni, per lo più non contenenti indicazione del numero delle cessioni, della quantità e del tipo di sostanze cedute e, in alcuni casi, nemmeno della data delle singole condotte. 2.2. La seconda doglianza consiste nella nullità dell'ordinanza in punto di esigenze cautelari, per violazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., avendo il Tribunale del tutto omesso la motivazione su tale profilo ed essendosi limitato a richiamare le considerazioni del Pubblico ministero appellante, senza distinguere tra le posizioni dei diversi indagati ed omettendo di valutare il comportamento dei singoli successivo ai fatti di causa. 3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta anch'egli violazione di legge e vizi di motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti, rilevando come la decisione impugnata abbia valorizzato dati congetturali (come quello della media di dosi giornaliere da ognuno spacciate) e valutazioni di tipo sociologico, contraddette dall'unico dato certo: ovvero il suo arresto per aver ceduto una sola dose di cocaina. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 4.1. Il primo consiste nella violazione del citato art. 73, comma 5, per ragioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti. Oltre a lamentare il carattere cumulativo della motivazione adottata dal Tribunale e la non ostatività della pluralità delle cessioni al riconoscimento dell'ipotesi lieve, nonché ad evidenziare la modestia delle singole cessioni e l'assenza di qualsiasi organizzazione, egli deduce, in particolare: a) l'assenza di intercettazioni di sue conversazioni, sì da non poter essere a lui riferibili due elementi valorizzati dal Tribunale ai fini della più grave qualificazione giuridica dei fatti: ovvero la reciproca collaborazione tra i vari indagati e l'uso di un dialetto nigeriano nelle loro conversazioni; b) la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto ad altro provvedimento adottato dal medesimo Tribunale nei confronti di altri indagati nella medesima posizione, le cui condotte sono state invece sussunte nell'ipotesi lieve. 4.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi del provvedimento in punto di esigenze cautelari, lamentando il carattere indifferenziato della relativa valutazioni per i diversi imputati ed il ricorso a mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei ricorsi può essere ammesso. 2. Il motivo comune, quello, cioè, relativo all'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 73, è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha espressamente richiamato i princìpi affermati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, e ne ha fatto buon governo, compiendo la valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, dandone conto in motivazione e ritenendo di assegnare carattere qualificante, in senso negativo, ad alcuni aspetti reputati sintomatici del collegamento di ognuno dei ricorrenti con circuiti criminali più ampi, capaci di garantire loro continuità di approvvigionamento: ampiezza della clientela, protrazione per anni di tale "spaccio al minuto", collaborazione tra i vari addetti alla "piazza di spaccio". Si tratta di valutazione ampiamente ragionevole e fondata su dati probatori sostanzialmente incontroversi e, come tale, non censurabile in questa sede. 3. L'ulteriore motivo comune, in tema di ravvisabilità di esigenze cautelari, è inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, la doglianza è preclusa ai ricorrenti, non avendo essi impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che comunque tali esigenze aveva ritenuto sussistenti. In ogni caso, tutti e tre i ricorsi, sul punto in discussione, sono estremamente generici. La doglianza comune, relativa al carattere cumulativo ed indifferenziato della valutazione compiuta dal Tribunale, non è corredata dall'indicazione di specifiche circostanze "individualizzanti" e tali da rendere inconferente quel giudizio per il singolo.4. Sempre in tema di esigenze cautelari, va esclusa la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dedotta da [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame, infatti, non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione sul punto, essendo ciò previsto, da detta norma, esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). 5. Irrilevante, infine, oltre che generica, poiché si risolve nella mera enunciazione, è la censura proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa anch'essa al giudizio sulle esigenze cautelari e consistente nel diverso trattamento riservato ad altri indagati: è sufficiente rilevare, in proposito, che il presupposto di fatto dell'identità della sua posizione rispetto a costoro viene solamente addotto, ma in alcun modo circostanziato né documentato. 6. Altrettanto generiche, infine, se non addirittura assenti, sono le critiche alla motivazione in punto di scelta della misura, che, invece, è sicuramente plausibile, avendo il Tribunale evidenziato la protrazione per anni delle condotte illegali, i coessenziali contatti con circuiti più vasti, l'essere soggetti privi di occupazione e senza fissa dimora, l'avere - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - ripreso a spacciare pur dopo precedenti arresti. 7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a