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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11856/2026

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rappresentato e difeso dagli Avv. tiClaudio Cecchella e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale indicato;- ricorrente -nei confronti dilegale rappresentante pro tempore e per esso, la mandataria BCCGestione crediti – società per la gestione di crediti – s.p.a.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura incalce al controricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitaleindicato;Numero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n.

R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres.

L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosi- controricorrente –nonché nei confronti diMassimo Toparelli,[OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 91/2024pubblicata in data 16 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto i giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia la società T.TREsnc di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], DanieleToparelli, [OSCURATO:PERSONA] e in fatto, aveva dedotto: - di essersi resocessionario del credito vantato da ViBanca nei confronti di La [OSCURATO:SOCIETA]., per € 73.290,80 in linea capitale oltre interessi, qualescoperto del conto corrente n. 903725, e per € 148.028,52 in lineacapitale oltre interessi, per residuo mutuo chirografario n. 902242 del29.7.2009; - che, per tale causale, ViBanca aveva chiesto ed ottenutol’emissione di decreto ingiuntivo n. 1013/2015 nei confronti dellasocietà debitrice e nei confronti dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per complessivi € 221.319,32; -che il decreto ingiuntivo era stato opposto ed il relativo giudizio, nelcorso del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c., era tuttora pendente; - che, a garanzia dei suddettirapporti bancari, i Toparelli, con atto del 24.7.2009, avevano prestatoNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosifideiussione solidale sino alla concorrenza di € 144.000,00; - che, con25.11.2014, i Toparelli avevano conferito i loro beni immobili nellapredetta società, così, di fatto, rendendosi impossidenti; che, quindi,sussistendo tutti i presupposti per l’esperimento dell’azionerevocatoria ex art. 2901 c.c., chiedeva dichiararsi l’inefficacia deisuddetti atti di conferimento dei beni immobiliSi costituiva in giudizio T.TRE, eccependo: i) l’incompetenzaterritoriale del tribunale adito; ii) la prescrizione dell’azione; iii) ildifetto di legittimazione attiva del Fondo; rilevava, inoltre, chel’oggetto del conferimento era costituito non da un immobile ma daun’azienda, con la conseguenza che la revocatoria aveva ad oggettoun atto (conferimento di immobili) mai posto in essere; contestava, inogni caso, l’esistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e concludevachiedendo il rigetto della domanda proposta dall’attrice. [OSCURATO:PERSONA], Massimo e Daniele.1.1.

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 992/2021, avevadichiarato l’inefficacia, nei confronti del Fondo attore, “dell’atto dicostituzione di società in nome collettivo (per notaio [OSCURATO:PERSONA],rep. n. 512, fasc. n. 358), con il quale [OSCURATO:PERSONA], MassimoToparelli e [OSCURATO:PERSONA] costituivano la “[OSCURATO:SOCIETA]. di ToparelliAndrea c.”, nella parte in cui: I) [OSCURATO:PERSONA] conferiva nellasocietà i seguenti diritti immobiliari a) piena proprietà di unitàimmobiliare di civile abitazione alla sinistra di fabbricato a schiera didue piani fuori terra oltre interrato con resede comune in Comune diPrato, rappresentata nel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31,particella 2267 sub. 3, Cat.

A/7 classe 3, vani 13, rendita catastale €1.913,47, sito in [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] (nn. cc. 1/C1/F) p.

S1-T - 1.; b) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) di fabbricato diNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosicivile abitazione unifamiliare in Comune di Prato, [OSCURATO:PERSONA] o Lungo LaBardena nn.cc. 1/C-1/D di un piano fuori terra oltre seminterrato esottotetto, con accesso indipendente da resede-piazzale comune,rappresentato nel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31, particella2267 sub. 4, Cat.

A/7 classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 379,60(abitazione); nonché al Foglio 31, particella 2267 sub. 5, Cat.

C/6,classe 7, mq. 44, rendita catastale € 390,85 (autorimessa); c) quotadi piena proprietà di 1/3 (un terzo) di appezzamento di terreno diforma irregolare posto in Comune di Prato (loc.

Chiesanuova), conaccesso da viale F.Cervi mediante servitù di passo attiva su stradellosterrato, rappresentato al C.T. del ridetto Comune al Foglio 31,particella 1884, seminativo arboreto, classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 er.a. € 2,48; II) [OSCURATO:PERSONA] conferiva nella società i seguentidiritti immobiliari a) piena proprietà di unità immobiliare di civileabitazione al centro, per chi guarda prospetto, principale, difabbricato a schiera di due piani fuori terra oltre interrato con resedecomune in Comune di Prato, rappresentata nel C.F. del ridettoComune al Foglio 31, particella 2267 sub. 2, Cat.

A/7 classe 3, vani14, rendita catastale € 2.060,66, sito in [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].

S1 -T - 1.; b) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) difabbricato di civile abitazione unifamiliare in Comune di Prato, ViaVella o [OSCURATO:PERSONA] nn.cc. 1/C-1/D di un piano fuori terra oltreseminterrato e sottotetto, con accesso indipendente da resede-piazzale comune, rappresentato nel C.F. del ridetto Comune al Foglio31, particella 2267 sub. 4, Cat.

A/7 classe 3, vani 3,5, renditacatastale € 379,60 (abitazione); nonché al Foglio 31, particella 2267sub. 5, Cat.

C/6, classe 7, mq. 44, rendita catastale € 390,85(autorimessa); c) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) diappezzamento di terreno di forma irregolare posto in Comune diNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiPrato (loc.

Chiesanuova), con accesso da viale F.Cervi medianteservitù di passo attiva su stradello sterrato, rappresentato al C.T. delridetto Comune al Foglio 31, particella 1884, seminativo arboreto,classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 e r.a. € 2,48; III) [OSCURATO:PERSONA] nella società i seguenti diritti immobiliari a) piena proprietàdi unità immobiliare di civile abitazione alla destra, per chi guarda ilprospetto, principale, di fabbricato a schiera di due piani fuori terraoltre interrato con resede comune in Comune di Prato, rappresentatanel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31, particella 2267 sub. 1, Cat.A/7 classe 3, vani 14,5, rendita catastale € 2.134,26, sito in [OSCURATO:PERSONA] (nn. cc. 1/C-1/G) p.

S1 -T - 1.; b) quota di pienaproprietà di 1/3 (un terzo) di fabbricato di civile abitazioneunifamiliare in Comune di Prato, [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] nn.cc.1/C-1/D, di un piano fuori terra oltre seminterrato e sottotetto, conaccesso indipendente da piazzale comune, rappresentato nel C.F. delridetto Comune al Foglio 31, particella 2267 sub. 4, Cat.

A/7 classe 3,vani 3,5, rendita catastale € 379,60 (abitazione); nonché al Foglio31, particella 2267 sub. 5, Cat.

C/6, classe 7, mq. 44, renditacatastale € 390,85 (autorimessa); c) quota di piena proprietà di 1/3(un terzo) di appezzamento di terreno di forma irregolare posto inComune di Prato (loc.

Chiesanuova), con accesso da viale F.Cervimediante servitù di passo attiva su stradello sterrato, rappresentatoal C.T. del ridetto Comune al Foglio 31, particella 1884, seminativoarboreto, classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 e r.a. € 2,48.”, conconseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.1.2.

Per quel che ancora rileva, il giudice di prime curepremetteva che il Fondo aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia, ai sensidell’art. 2901 c.c., dell’atto (per notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 512,fasc. n. 358) con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n.

R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres.

L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiDaniele Toparelli avevano costituito la “[OSCURATO:SOCIETA]. di ToparelliAndrea c.”; che, in particolare, a mezzo tale atto, i Toparelliavevano conferito, nella nuova società, le loro aziende con sede inEmpoli, piazza Gramsci n. 40, delle quali facevano parte anche gliimmobili in esso indicati; che, al riguardo, sussistevano tutti ipresupposti per l’accoglimento della revocatoria; che, infatti, non viera dubbio che il Fondo, quale cessionario, fosse titolare di unaragione di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Massimo eDaniele, in forza del decreto ingiuntivo n. 1013/2015 emesso neiconfronti sia della debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA]) che dei suoifideiussori; che sussisteva l’eventus damni, in quanto con il predettoin proposito, non rilevava che i beni conferiti fossero gravati daipoteche di consistenti importi, anche in ragione del fatto che lagaranzia era suscettibile di subire modifiche nel corso del tempo,sicché sussisteva certamente l’interesse del creditore ad agire inrevocatoria; che sussisteva anche la scientia damni, dal momento chei fideiussori erano pure soci ed amministratore unico (ToparelliAndrea) della società “[OSCURATO:PERSONA]” e, quindi, sicuramente aconoscenza della sua esposizione debitoria; che, per quantoriguardava la posizione della T.TRE, trattandosi di atto a titolooneroso posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito,era sufficientemente la semplice consapevolezza dell’idoneitàdell’operazione di ledere le ragioni dei creditori; che, trattandosi disocietà, l’elemento psicologico andava valutato con riferimento allegale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], od ai suoi soci,[OSCURATO:PERSONA] e Daniele, per cui non vi poteva essere dubbiodella sua esistenza; che, inoltre, contrariamente a quanto sostenutoNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidalla convenuta, l’atto di conferimento non poteva essere consideratocome adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.2.

Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello dioriginario attore; quest’ultimo costituitosi, chiedeva il rigetto degliappelli; restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello rigettava l’appello e confermava l’impugnatasentenza, con condanna della parte appellante a rifondere le spesedel gardo in favore della parte appellata.2.1.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. fondato su quattromotivi; ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del CreditoCooperativo e, per esso, la mandataria BCC Gestione crediti – societàper la gestione di crediti – s.p.a.; sebbene intimati, MassimoToparelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto disvolgere difese nel presente giudizio di legittimità.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;Parte controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo la ricorrente censura ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. l’(“error in procedendo”) “per avere i giudici di primo esecondo grado violato l’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato (art. 112 c.p.c.), travalicando il proprio potere diinterpretazione della domanda, derivante dal principio iura novitcuria, ex art. 113 c.p.c., con riferimento all’art. 2901 c.c. che regolala revocabilità/inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale delNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidebitore nei confronti del preteso creditore e che va riferito, inrelazione alla domanda e al suo oggetto, al particolare atto didisposizione da assoggettare alla revocatoria (nella fattispeciecessione di immobile) e non in altro (cessione di azienda)”.

Inparticolare, la società ricorrente lamenta che sia in primo che insecondo grado, i giudici avrebbero ecceduto nel potere diinterpretazione della domanda, finendo per “modificare” “(o forsesarebbe meglio dire “innovare”)” l’oggetto iniziale della stessa inqualcosa d’altro, giungendo ad affermare che, al di là dellaformulazione nelle sue conclusioni “dalla lettura del ricorso (…) èagevolmente evincibile che la ricorrente vuole ottenere l’inefficaciadelle cessioni di azienda in questione, nella parte in cui vengonoconferiti i sopra citati diritti immobiliari”.

A parere della ricorrente, sitratterebbe dunque di una modifica dell’oggetto della domanda nonconsentita e non, semplicemente, di una diversa qualificazionegiuridica del fatto, viceversa, consentita e ciò, avrebbe provocato“inesorabilmente” la violazione del principio della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato.1.2.

Il motivo è infondato.Con la censura di nullità della sentenza per violazione delprincipio del chiesto e pronunciato, la società ricorrente reiteraquanto già dedotto e lamentato con il gravame d’appello e ritenutoinfondato dalla Corte fiorentina che, condividendo quanto giàmotivato dal Giudice di prime cure, con motivazione piana e adeguataha escluso qualsiasi «vizio di extrapetizione della decisione gravata».In particolare, la Corte fiorentina ha richiamato l’orientamentodi questa Corte in tema di potere-dovere del giudice di inquadrarenella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione, che incontra il limite del rispetto del petitum eNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidella causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovielementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementiobiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass.Sez. 1, 11/4/2018, n. 9002).caso di specie si fosse verificata un’ipotesi del genere «dal momentoche la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo della societàT.TRE nella parte in cui prevede il conferimento, da parte dei soci,degli immobili di loro proprietà, equivale, come domandatodall’attore, a dichiarare l’inefficacia dei singoli atti di conferimento»(pag. 7 della sentenza impugnata).La ricorrente nuovamente eccepisce la pretesa inesistenza,nella specie, di un atto di conferimento di immobili, in quanto ifideiussori si sarebbero limitati a conferire le rispettive aziendeindividuali con oggetto i medesimi beni immobili.L’eccezione appare neutra rispetto all’interesse ad agire delun verso e in via generale, l'assoggettabilità ad azione revocatoriadegli atti di conferimento d'azienda, in quanto il conferimento di beniin società costituisce un atto traslativo del diritto di proprietà sui beniin favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nelpatrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale;proprio questa partecipazione, difatti, costituisce la controprestazionedel trasferimento della proprietà dei beni conferiti alla società e rendeNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiquindi oneroso l'atto di conferimento (sull'equiparazione degli atti diconferimento d'azienda alla cessione d'azienda e sulla conseguenteammissibilità dell'azione revocatoria, v.

Sez. 1, 16/05/1997 n. 4351).Per altro verso e più in particolare, è stato chiarito che l’atto diconferimento del bene in natura nel patrimonio della societàcostituisce un atto traslativo con il quale si realizza una sostituzionetra il diritto conferito nel patrimonio sociale ed il titolo dellapartecipazione nella società.

Anche questi atti possono esser oggettodi revocatoria, anche parziale, nel qual caso è la società a divenirecreditrice del socio per l’importo per il quale il negozio traslativo èstato dichiarato inefficace (Cass. Sez. 3, 23/02/2021 n. 4863).2.

Con il secondo ( subordinato ) motivo la ricorrente denunciaai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c, “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.La ricorrente afferma che se, invece, si dovesse ritenere che ilTribunale e, conseguentemente, la corte d’appello avesserocorrettamente interpretato la domanda, senza incorrere nel vizio diultra petizione, pronunciandosi su una fattispecie costituita dall’atto diconferimento di immobili, come formalmente dedotto nella domandaintroduttiva, allora entrambi i giudici del merito sarebbero incorsi (e,per quello che ancora interessa, il giudice d’appello) nel vizio diomesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza chel’atto di conferimento non riguardava un bene immobile, bensìun’azienda.La domanda introduttiva non ha infatti chiesto di privare dieffetti un atto di conferimento d’azienda, bensì di privare di effetti unesiste nella realtà e il giudice del merito, nel non averlo esaminato, èincorso nel vizio qui lamentato.Numero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiPur essendovi stato un conferimento d’azienda, non si è tenutoconto di tale fatto decisivo agli effetti del decidere (la cui rilevanza èinequivoca), per tener conto di un fatto diverso e soprattuttoinesistente, costituito dal conferimento di un immobile.2.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente riconduce al preteso omesso esame censure chenulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico,merito legittimamente compiute dal Giudice territoriale, con riguardoalle quali la censura omissiva non è ammissibile.3.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c.

“per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2247, 2251, 2253 e 2295 c.c.” l’effetto indiretto delladichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. che, privando delconferimento in società dei soli beni immobili, e non delle intereaziende in cui essi vi sono ricompresi, finirebbe per privare di validitàil contratto sociale.3.

Il motivo è infondato.Con esso, si insiste nel sostenere che la decisione impugnata,una volta passata in giudicato produrrebbe l’effetto di privarla dei“cespiti attivi” (ovvero i beni immobili) delle aziende individualiconferiti dai tre soci Toparelli, con il conseguente effetto di residuare,in capo alla società conferitaria, i soli cespiti mobiliari (compresi nelleaziende de quibus), di valore certamente inferiore rispetto a quellodelle componenti passive.L’effetto giuridico che parte ricorrente paventa non interferisceaffatto con l’atto costitutivo della società ricorrente (né è causa direlativo scioglimento ex art. 2272 c.c. e men che meno di nullità delrelativo contratto sociale od ancora, causa di “invalidità postuma” deiNumero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n.

R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres.

L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosiconferimenti, che se del caso andranno opportunamente riequilibrati),ed appare quantomeno distonico, come correttamente osservato dallacontroricorrente (pag. 25 in controricorso) che solo in questa sede laricorrente paventi che, in caso di conferma della sentenza impugnata,le “rimarrebbero i soli cespiti mobiliari, di valore certamente assorbitoe superato dalle componenti passive” (pag. 14 ricorso), e che “nederiverebbe una invalidità del conferimento, in quanto sarebberostate conferite solo prevalentemente poste passive, con evidentiricadute sulla validità dell’atto costitutivo”, così, per un verso,contraddicendosi rispetto a quanto dedotto nell’atto di gravame(laddove si legge che “il conferimento delle aziende individuali nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lo scopo di rafforzare la garanzia patrimonialeper i debiti che colpivano le aziende individuali, tra i quali il debitofdeiussorio” cfr. come trascritto in controricorso pag. 25), e per l’altroverso, confermando l’intento sotteso ai conferimenti in esamedestinati a sottrarre beni alla garanzia del Fondo creditore.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360 n. 4 “(in ipotesi, n. 3) c.p.c.” la sentenza impugnata “per avereviolato l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova”, avendo posto a caricodel convenuto, in un procedimento avente a oggetto un’azionerevocatoria ordinaria, la prova del pregiudizio patrimonialediscendente dall’atto di disposizione perfezionato dal debitore.4.1.

Il motivo è infondato.Va osservato che, come correttamente evidenziato dal Fondocontroricorrente, in tema di revocatoria ordinaria, non essendorichiesta a fondamento dell’azione la totale compromissione dellaconsistenza del patrimonio del debitore, ma unicamente ilcompimento di un atto che renda più incerta o difficile lasoddisfazione del credito (Cass. Civ., Sez.

II, sent. n. 1902 delNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosi03.02.2015), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio (pergranitica giurisprudenza di legittimità), in ragione di ampie residualitàpatrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per tale via, lamancanza dell’eventus damni.La corte di merito, condividendo sul punto quanto già ritenutodal giudice di prime cure, si è conformata a tale indirizzo e facendocorretta applicazione del principio dell’onere della prova, ha affermatoche correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presuppostodell’eventus damni, essendo evidente «che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fossero perfettamente consapevoli dell’idoneità dell’atto diconferimento a ledere le ragioni creditorie, perché impoveriva il loropatrimonio e rendeva più difficile, se non impossibile, rivalersi su diesso.

Ciò tanto più se si considera che è rimasta incontestata lacircostanza che, in tal modo, i Toparelli si siano privati degli uniciimmobili di loro proprietà.

Né gli stessi hanno allegato (né tantomeno dimostrato) di essere in possesso di residue disponibilitàpatrimoniali idonee a garantire i loro creditori» (pag. 11 dellasentenza impugnata).5.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore di parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deilaNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n.

R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 19 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli Avv. tiClaudio Cecchella e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale indicato;- ricorrente -nei confronti dilegale rappresentante pro tempore e per esso, la mandataria BCCGestione crediti – società per la gestione di crediti – s.p.a.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura incalce al controricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitaleindicato;Numero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n. R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi- controricorrente –nonché nei confronti diMassimo Toparelli,[OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 91/2024pubblicata in data 16 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avevaconvenuto i giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia la società T.TREsnc di [OSCURATO:PERSONA], nonchè [OSCURATO:PERSONA], DanieleToparelli, [OSCURATO:PERSONA] e in fatto, aveva dedotto: - di essersi resocessionario del credito vantato da ViBanca nei confronti di La [OSCURATO:SOCIETA]., per € 73.290,80 in linea capitale oltre interessi, qualescoperto del conto corrente n. 903725, e per € 148.028,52 in lineacapitale oltre interessi, per residuo mutuo chirografario n. 902242 del29.7.2009; - che, per tale causale, ViBanca aveva chiesto ed ottenutol’emissione di decreto ingiuntivo n. 1013/2015 nei confronti dellasocietà debitrice e nei confronti dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per complessivi € 221.319,32; -che il decreto ingiuntivo era stato opposto ed il relativo giudizio, nelcorso del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c., era tuttora pendente; - che, a garanzia dei suddettirapporti bancari, i Toparelli, con atto del 24.7.2009, avevano prestatoNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosifideiussione solidale sino alla concorrenza di € 144.000,00; - che, con25.11.2014, i Toparelli avevano conferito i loro beni immobili nellapredetta società, così, di fatto, rendendosi impossidenti; che, quindi,sussistendo tutti i presupposti per l’esperimento dell’azionerevocatoria ex art. 2901 c.c., chiedeva dichiararsi l’inefficacia deisuddetti atti di conferimento dei beni immobiliSi costituiva in giudizio T.TRE, eccependo: i) l’incompetenzaterritoriale del tribunale adito; ii) la prescrizione dell’azione; iii) ildifetto di legittimazione attiva del Fondo; rilevava, inoltre, chel’oggetto del conferimento era costituito non da un immobile ma daun’azienda, con la conseguenza che la revocatoria aveva ad oggettoun atto (conferimento di immobili) mai posto in essere; contestava, inogni caso, l’esistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e concludevachiedendo il rigetto della domanda proposta dall’attrice. [OSCURATO:PERSONA], Massimo e Daniele.1.1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 992/2021, avevadichiarato l’inefficacia, nei confronti del Fondo attore, “dell’atto dicostituzione di società in nome collettivo (per notaio [OSCURATO:PERSONA],rep. n. 512, fasc. n. 358), con il quale [OSCURATO:PERSONA], MassimoToparelli e [OSCURATO:PERSONA] costituivano la “[OSCURATO:SOCIETA]. di ToparelliAndrea c.”, nella parte in cui: I) [OSCURATO:PERSONA] conferiva nellasocietà i seguenti diritti immobiliari a) piena proprietà di unitàimmobiliare di civile abitazione alla sinistra di fabbricato a schiera didue piani fuori terra oltre interrato con resede comune in Comune diPrato, rappresentata nel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31,particella 2267 sub. 3, Cat. A/7 classe 3, vani 13, rendita catastale €1.913,47, sito in [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] (nn. cc. 1/C1/F) p. S1-T - 1.; b) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) di fabbricato diNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosicivile abitazione unifamiliare in Comune di Prato, [OSCURATO:PERSONA] o Lungo LaBardena nn.cc. 1/C-1/D di un piano fuori terra oltre seminterrato esottotetto, con accesso indipendente da resede-piazzale comune,rappresentato nel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31, particella2267 sub. 4, Cat. A/7 classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 379,60(abitazione); nonché al Foglio 31, particella 2267 sub. 5, Cat. C/6,classe 7, mq. 44, rendita catastale € 390,85 (autorimessa); c) quotadi piena proprietà di 1/3 (un terzo) di appezzamento di terreno diforma irregolare posto in Comune di Prato (loc. Chiesanuova), conaccesso da viale F.Cervi mediante servitù di passo attiva su stradellosterrato, rappresentato al C.T. del ridetto Comune al Foglio 31,particella 1884, seminativo arboreto, classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 er.a. € 2,48; II) [OSCURATO:PERSONA] conferiva nella società i seguentidiritti immobiliari a) piena proprietà di unità immobiliare di civileabitazione al centro, per chi guarda prospetto, principale, difabbricato a schiera di due piani fuori terra oltre interrato con resedecomune in Comune di Prato, rappresentata nel C.F. del ridettoComune al Foglio 31, particella 2267 sub. 2, Cat. A/7 classe 3, vani14, rendita catastale € 2.060,66, sito in [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. S1 -T - 1.; b) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) difabbricato di civile abitazione unifamiliare in Comune di Prato, ViaVella o [OSCURATO:PERSONA] nn.cc. 1/C-1/D di un piano fuori terra oltreseminterrato e sottotetto, con accesso indipendente da resede-piazzale comune, rappresentato nel C.F. del ridetto Comune al Foglio31, particella 2267 sub. 4, Cat. A/7 classe 3, vani 3,5, renditacatastale € 379,60 (abitazione); nonché al Foglio 31, particella 2267sub. 5, Cat. C/6, classe 7, mq. 44, rendita catastale € 390,85(autorimessa); c) quota di piena proprietà di 1/3 (un terzo) diappezzamento di terreno di forma irregolare posto in Comune diNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiPrato (loc. Chiesanuova), con accesso da viale F.Cervi medianteservitù di passo attiva su stradello sterrato, rappresentato al C.T. delridetto Comune al Foglio 31, particella 1884, seminativo arboreto,classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 e r.a. € 2,48; III) [OSCURATO:PERSONA] nella società i seguenti diritti immobiliari a) piena proprietàdi unità immobiliare di civile abitazione alla destra, per chi guarda ilprospetto, principale, di fabbricato a schiera di due piani fuori terraoltre interrato con resede comune in Comune di Prato, rappresentatanel C.F. del ridetto Comune al Foglio 31, particella 2267 sub. 1, Cat.A/7 classe 3, vani 14,5, rendita catastale € 2.134,26, sito in [OSCURATO:PERSONA] (nn. cc. 1/C-1/G) p. S1 -T - 1.; b) quota di pienaproprietà di 1/3 (un terzo) di fabbricato di civile abitazioneunifamiliare in Comune di Prato, [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] nn.cc.1/C-1/D, di un piano fuori terra oltre seminterrato e sottotetto, conaccesso indipendente da piazzale comune, rappresentato nel C.F. delridetto Comune al Foglio 31, particella 2267 sub. 4, Cat. A/7 classe 3,vani 3,5, rendita catastale € 379,60 (abitazione); nonché al Foglio31, particella 2267 sub. 5, Cat. C/6, classe 7, mq. 44, renditacatastale € 390,85 (autorimessa); c) quota di piena proprietà di 1/3(un terzo) di appezzamento di terreno di forma irregolare posto inComune di Prato (loc. Chiesanuova), con accesso da viale F.Cervimediante servitù di passo attiva su stradello sterrato, rappresentatoal C.T. del ridetto Comune al Foglio 31, particella 1884, seminativoarboreto, classe 3, mq. 960, r.d. € 4,21 e r.a. € 2,48.”, conconseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.1.2. Per quel che ancora rileva, il giudice di prime curepremetteva che il Fondo aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia, ai sensidell’art. 2901 c.c., dell’atto (per notaio [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 512,fasc. n. 358) con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n. R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiDaniele Toparelli avevano costituito la “[OSCURATO:SOCIETA]. di ToparelliAndrea c.”; che, in particolare, a mezzo tale atto, i Toparelliavevano conferito, nella nuova società, le loro aziende con sede inEmpoli, piazza Gramsci n. 40, delle quali facevano parte anche gliimmobili in esso indicati; che, al riguardo, sussistevano tutti ipresupposti per l’accoglimento della revocatoria; che, infatti, non viera dubbio che il Fondo, quale cessionario, fosse titolare di unaragione di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Massimo eDaniele, in forza del decreto ingiuntivo n. 1013/2015 emesso neiconfronti sia della debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA]) che dei suoifideiussori; che sussisteva l’eventus damni, in quanto con il predettoin proposito, non rilevava che i beni conferiti fossero gravati daipoteche di consistenti importi, anche in ragione del fatto che lagaranzia era suscettibile di subire modifiche nel corso del tempo,sicché sussisteva certamente l’interesse del creditore ad agire inrevocatoria; che sussisteva anche la scientia damni, dal momento chei fideiussori erano pure soci ed amministratore unico (ToparelliAndrea) della società “[OSCURATO:PERSONA]” e, quindi, sicuramente aconoscenza della sua esposizione debitoria; che, per quantoriguardava la posizione della T.TRE, trattandosi di atto a titolooneroso posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito,era sufficientemente la semplice consapevolezza dell’idoneitàdell’operazione di ledere le ragioni dei creditori; che, trattandosi disocietà, l’elemento psicologico andava valutato con riferimento allegale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], od ai suoi soci,[OSCURATO:PERSONA] e Daniele, per cui non vi poteva essere dubbiodella sua esistenza; che, inoltre, contrariamente a quanto sostenutoNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidalla convenuta, l’atto di conferimento non poteva essere consideratocome adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.2. Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello dioriginario attore; quest’ultimo costituitosi, chiedeva il rigetto degliappelli; restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello rigettava l’appello e confermava l’impugnatasentenza, con condanna della parte appellante a rifondere le spesedel gardo in favore della parte appellata.2.1. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. fondato su quattromotivi; ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del CreditoCooperativo e, per esso, la mandataria BCC Gestione crediti – societàper la gestione di crediti – s.p.a.; sebbene intimati, MassimoToparelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto disvolgere difese nel presente giudizio di legittimità.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;Parte controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente censura ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. l’(“error in procedendo”) “per avere i giudici di primo esecondo grado violato l’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato (art. 112 c.p.c.), travalicando il proprio potere diinterpretazione della domanda, derivante dal principio iura novitcuria, ex art. 113 c.p.c., con riferimento all’art. 2901 c.c. che regolala revocabilità/inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale delNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidebitore nei confronti del preteso creditore e che va riferito, inrelazione alla domanda e al suo oggetto, al particolare atto didisposizione da assoggettare alla revocatoria (nella fattispeciecessione di immobile) e non in altro (cessione di azienda)”. Inparticolare, la società ricorrente lamenta che sia in primo che insecondo grado, i giudici avrebbero ecceduto nel potere diinterpretazione della domanda, finendo per “modificare” “(o forsesarebbe meglio dire “innovare”)” l’oggetto iniziale della stessa inqualcosa d’altro, giungendo ad affermare che, al di là dellaformulazione nelle sue conclusioni “dalla lettura del ricorso (…) èagevolmente evincibile che la ricorrente vuole ottenere l’inefficaciadelle cessioni di azienda in questione, nella parte in cui vengonoconferiti i sopra citati diritti immobiliari”. A parere della ricorrente, sitratterebbe dunque di una modifica dell’oggetto della domanda nonconsentita e non, semplicemente, di una diversa qualificazionegiuridica del fatto, viceversa, consentita e ciò, avrebbe provocato“inesorabilmente” la violazione del principio della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato.1.2. Il motivo è infondato.Con la censura di nullità della sentenza per violazione delprincipio del chiesto e pronunciato, la società ricorrente reiteraquanto già dedotto e lamentato con il gravame d’appello e ritenutoinfondato dalla Corte fiorentina che, condividendo quanto giàmotivato dal Giudice di prime cure, con motivazione piana e adeguataha escluso qualsiasi «vizio di extrapetizione della decisione gravata».In particolare, la Corte fiorentina ha richiamato l’orientamentodi questa Corte in tema di potere-dovere del giudice di inquadrarenella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione, che incontra il limite del rispetto del petitum eNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidella causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovielementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementiobiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass.Sez. 1, 11/4/2018, n. 9002).caso di specie si fosse verificata un’ipotesi del genere «dal momentoche la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo della societàT.TRE nella parte in cui prevede il conferimento, da parte dei soci,degli immobili di loro proprietà, equivale, come domandatodall’attore, a dichiarare l’inefficacia dei singoli atti di conferimento»(pag. 7 della sentenza impugnata).La ricorrente nuovamente eccepisce la pretesa inesistenza,nella specie, di un atto di conferimento di immobili, in quanto ifideiussori si sarebbero limitati a conferire le rispettive aziendeindividuali con oggetto i medesimi beni immobili.L’eccezione appare neutra rispetto all’interesse ad agire delun verso e in via generale, l'assoggettabilità ad azione revocatoriadegli atti di conferimento d'azienda, in quanto il conferimento di beniin società costituisce un atto traslativo del diritto di proprietà sui beniin favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nelpatrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale;proprio questa partecipazione, difatti, costituisce la controprestazionedel trasferimento della proprietà dei beni conferiti alla società e rendeNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiquindi oneroso l'atto di conferimento (sull'equiparazione degli atti diconferimento d'azienda alla cessione d'azienda e sulla conseguenteammissibilità dell'azione revocatoria, v. Sez. 1, 16/05/1997 n. 4351).Per altro verso e più in particolare, è stato chiarito che l’atto diconferimento del bene in natura nel patrimonio della societàcostituisce un atto traslativo con il quale si realizza una sostituzionetra il diritto conferito nel patrimonio sociale ed il titolo dellapartecipazione nella società. Anche questi atti possono esser oggettodi revocatoria, anche parziale, nel qual caso è la società a divenirecreditrice del socio per l’importo per il quale il negozio traslativo èstato dichiarato inefficace (Cass. Sez. 3, 23/02/2021 n. 4863).2. Con il secondo ( subordinato ) motivo la ricorrente denunciaai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c, “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.La ricorrente afferma che se, invece, si dovesse ritenere che ilTribunale e, conseguentemente, la corte d’appello avesserocorrettamente interpretato la domanda, senza incorrere nel vizio diultra petizione, pronunciandosi su una fattispecie costituita dall’atto diconferimento di immobili, come formalmente dedotto nella domandaintroduttiva, allora entrambi i giudici del merito sarebbero incorsi (e,per quello che ancora interessa, il giudice d’appello) nel vizio diomesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza chel’atto di conferimento non riguardava un bene immobile, bensìun’azienda.La domanda introduttiva non ha infatti chiesto di privare dieffetti un atto di conferimento d’azienda, bensì di privare di effetti unesiste nella realtà e il giudice del merito, nel non averlo esaminato, èincorso nel vizio qui lamentato.Numero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiPur essendovi stato un conferimento d’azienda, non si è tenutoconto di tale fatto decisivo agli effetti del decidere (la cui rilevanza èinequivoca), per tener conto di un fatto diverso e soprattuttoinesistente, costituito dal conferimento di un immobile.2.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente riconduce al preteso omesso esame censure chenulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico,merito legittimamente compiute dal Giudice territoriale, con riguardoalle quali la censura omissiva non è ammissibile.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c. “per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2247, 2251, 2253 e 2295 c.c.” l’effetto indiretto delladichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. che, privando delconferimento in società dei soli beni immobili, e non delle intereaziende in cui essi vi sono ricompresi, finirebbe per privare di validitàil contratto sociale.3. Il motivo è infondato.Con esso, si insiste nel sostenere che la decisione impugnata,una volta passata in giudicato produrrebbe l’effetto di privarla dei“cespiti attivi” (ovvero i beni immobili) delle aziende individualiconferiti dai tre soci Toparelli, con il conseguente effetto di residuare,in capo alla società conferitaria, i soli cespiti mobiliari (compresi nelleaziende de quibus), di valore certamente inferiore rispetto a quellodelle componenti passive.L’effetto giuridico che parte ricorrente paventa non interferisceaffatto con l’atto costitutivo della società ricorrente (né è causa direlativo scioglimento ex art. 2272 c.c. e men che meno di nullità delrelativo contratto sociale od ancora, causa di “invalidità postuma” deiNumero registro generale 7326/2024C.C. 19.12.2025 Numero sezionale 4978/2025n. R.G. 7326/2024 Numero di raccolta generale 11856/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiconferimenti, che se del caso andranno opportunamente riequilibrati),ed appare quantomeno distonico, come correttamente osservato dallacontroricorrente (pag. 25 in controricorso) che solo in questa sede laricorrente paventi che, in caso di conferma della sentenza impugnata,le “rimarrebbero i soli cespiti mobiliari, di valore certamente assorbitoe superato dalle componenti passive” (pag. 14 ricorso), e che “nederiverebbe una invalidità del conferimento, in quanto sarebberostate conferite solo prevalentemente poste passive, con evidentiricadute sulla validità dell’atto costitutivo”, così, per un verso,contraddicendosi rispetto a quanto dedotto nell’atto di gravame(laddove si legge che “il conferimento delle aziende individuali nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lo scopo di rafforzare la garanzia patrimonialeper i debiti che colpivano le aziende individuali, tra i quali il debitofdeiussorio” cfr. come trascritto in controricorso pag. 25), e per l’altroverso, confermando l’intento sotteso ai conferimenti in esamedestinati a sottrarre beni alla garanzia del Fondo creditore.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360 n. 4 “(in ipotesi, n. 3) c.p.c.” la sentenza impugnata “per avereviolato l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova”, avendo posto a caricodel convenuto, in un procedimento avente a oggetto un’azionerevocatoria ordinaria, la prova del pregiudizio patrimonialediscendente dall’atto di disposizione perfezionato dal debitore.4.1. Il motivo è infondato.Va osservato che, come correttamente evidenziato dal Fondocontroricorrente, in tema di revocatoria ordinaria, non essendorichiesta a fondamento dell’azione la totale compromissione dellaconsistenza del patrimonio del debitore, ma unicamente ilcompimento di un atto che renda più incerta o difficile lasoddisfazione del credito (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1902 delNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi03.02.2015), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio (pergranitica giurisprudenza di legittimità), in ragione di ampie residualitàpatrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per tale via, lamancanza dell’eventus damni.La corte di merito, condividendo sul punto quanto già ritenutodal giudice di prime cure, si è conformata a tale indirizzo e facendocorretta applicazione del principio dell’onere della prova, ha affermatoche correttamente il tribunale ha ritenuto esistente il presuppostodell’eventus damni, essendo evidente «che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fossero perfettamente consapevoli dell’idoneità dell’atto diconferimento a ledere le ragioni creditorie, perché impoveriva il loropatrimonio e rendeva più difficile, se non impossibile, rivalersi su diesso. Ciò tanto più se si considera che è rimasta incontestata lacircostanza che, in tal modo, i Toparelli si siano privati degli uniciimmobili di loro proprietà. Né gli stessi hanno allegato (né tantomeno dimostrato) di essere in possesso di residue disponibilitàpatrimoniali idonee a garantire i loro creditori» (pag. 11 dellasentenza impugnata).5. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore di parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deilaNumero registro generale 7326/2024Numero sezionale 4978/2025C.C. 19.12.2025 Numero di raccolta generale 11856/2026n. R.G. 7326/2024 Data pubblicazione 29/04/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 19 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO
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