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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00129/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Pallermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Pallermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023
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