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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02159/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per essersi allontanato senza prestare assistenza dopo avere urtato con la sua autovettura il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni personali (fatto del 29.1.2014).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che la versione dei fatti offerta dall'imputato è rimasta sempre coerente e fedele a sé stessa, dall'immediatezza dell'occorso sino al dibattimento.

Tutte le risultanze probatorie portano ad escludere l'ascrivibilità dei reati al ricorrente per carenza dell'elemento soggettivo (dolo).

Gli elementi di prova difensivi e i documenti prodotti dalla difesa sono stati ignorati e pretermessi dai giudici di merito.

L'imputato nell'occorso non si fermò e non rallentò per non essersi accorto dell'impatto, anche a causa del volume alto dell'impianto stereo acceso nel momento della partenza dal parcheggio della palestra da cui egli proveniva quel giorno.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, sviluppando generiche censure di merito che neanche si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, risultando per tale parte anche aspecifico. 2.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente e plausibilmente motivato in ordine al dolo del prevenuto nella commissione del fatto-reato in disamina.

Va premesso che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una c.d.

"doppia conforme" di condanna, atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218).

3. Ebbene, sulla base di una valutazione congrua e non manifestamente illogica - come tale insindacabile in sede di legittimità - i giudici di merito hanno ritenuto comprovato l'elemento soggettivo del dolo in capo al prevenuto.

In particolare, è stato accertato che l'impatto tra i due mezzi è stato determinato dall'omessa concessione di precedenza da parte dell'imputato, il quale, nella manovra di svolta a sinistra per immettersi nella strada principale, aveva urtato con il lato anteriore destro della vettura contro il lato anteriore sinistro della moto condotta dal Peresan, marciante nella stessa direzione dell'autovettura .

Sono stati quindi evidenziati, non illogicamente, dati e circostanze obiettivi, dimostrativi della consapevolezza da parte dell'imputato di aver causato il sinistro - potenzialmente ed effettivamente lesivo per il conducente del motociclo investito - ma ciononostante di non essersi fermato per prestare soccorso.

In primo luogo, è stato sottolineato che anche in caso di totale mancanza di illuminazione pubblica (situazione peraltro non processualmente dimostrata), sarebbe stato sufficiente ad illuminare l'urto la luce dei fanali dei due veicoli interessati, con la conseguenza che l'Olivo ben potesse avvedersi del sopraggiungente motociclo e ben potesse percepire l'urto tra i due mezzi.

In secondo luogo, trattandosi di urto avvenuto tra il motociclo e la parte anteriore destra dell'autovettura, non è stato ritenuto credibile che l'imputato non si fosse accorto della collisione, anche avuto riguardo al rumore dell'urto e alle conseguenti vibrazioni del proprio veicolo.

Quanto all'affermazione che il prevenuto sarebbe uscito dall'area di parcheggio con il volume dello stereo molto elevato, al di là della tesi in fatto non dimostrata, i giudici di merito hanno ragionevolmente opposto la considerazione che ciò non avrebbe potuto impedire di avvertire l'urto tra i due mezzi e di non vedere il motociclo urtato e scaraventato fuori dalla sede stradale, trattandosi - si ribadisce - di collisione avvenuta all'altezza del lato frontale destro dell'autoveicolo.

Peraltro, sempre sul punto riguardante il volume dello stereo, osserva logicamente la Corte territoriale che, dato per vero quanto affermato dall'Olivo, secondo cui egli, poco dopo l'incidente, si sarebbe fermato in ragione "dei rumori sempre più assordanti che provenivano dalla parte anteriore della propria autovettura", non è dato comprendere per quale ragione egli, con lo stesso volume di stereo (nel frattempo non abbassato, per quanto consta), non avrebbe potuto sentire l'urto tra i due veicoli.Si tratta di elementi significativi, dai quali i giudici di merito hanno plausibilmente desunto la piena consapevolezza dell'imputato di avere urtato il motociclo del Peresan, con conseguente violazione da parte sua degli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza e soccorso alla persona offesa.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per essersi allontanato senza prestare assistenza dopo avere urtato con la sua autovettura il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni personali (fatto del 29.1.2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la versione dei fatti offerta dall'imputato è rimasta sempre coerente e fedele a sé stessa, dall'immediatezza dell'occorso sino al dibattimento. Tutte le risultanze probatorie portano ad escludere l'ascrivibilità dei reati al ricorrente per carenza dell'elemento soggettivo (dolo). Gli elementi di prova difensivi e i documenti prodotti dalla difesa sono stati ignorati e pretermessi dai giudici di merito. L'imputato nell'occorso non si fermò e non rallentò per non essersi accorto dell'impatto, anche a causa del volume alto dell'impianto stereo acceso nel momento della partenza dal parcheggio della palestra da cui egli proveniva quel giorno. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sviluppando generiche censure di merito che neanche si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, risultando per tale parte anche aspecifico. 2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le sentenze di merito hanno adeguatamente e plausibilmente motivato in ordine al dolo del prevenuto nella commissione del fatto-reato in disamina. Va premesso che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218). 3. Ebbene, sulla base di una valutazione congrua e non manifestamente illogica - come tale insindacabile in sede di legittimità - i giudici di merito hanno ritenuto comprovato l'elemento soggettivo del dolo in capo al prevenuto. In particolare, è stato accertato che l'impatto tra i due mezzi è stato determinato dall'omessa concessione di precedenza da parte dell'imputato, il quale, nella manovra di svolta a sinistra per immettersi nella strada principale, aveva urtato con il lato anteriore destro della vettura contro il lato anteriore sinistro della moto condotta dal Peresan, marciante nella stessa direzione dell'autovettura . Sono stati quindi evidenziati, non illogicamente, dati e circostanze obiettivi, dimostrativi della consapevolezza da parte dell'imputato di aver causato il sinistro - potenzialmente ed effettivamente lesivo per il conducente del motociclo investito - ma ciononostante di non essersi fermato per prestare soccorso. In primo luogo, è stato sottolineato che anche in caso di totale mancanza di illuminazione pubblica (situazione peraltro non processualmente dimostrata), sarebbe stato sufficiente ad illuminare l'urto la luce dei fanali dei due veicoli interessati, con la conseguenza che l'Olivo ben potesse avvedersi del sopraggiungente motociclo e ben potesse percepire l'urto tra i due mezzi. In secondo luogo, trattandosi di urto avvenuto tra il motociclo e la parte anteriore destra dell'autovettura, non è stato ritenuto credibile che l'imputato non si fosse accorto della collisione, anche avuto riguardo al rumore dell'urto e alle conseguenti vibrazioni del proprio veicolo. Quanto all'affermazione che il prevenuto sarebbe uscito dall'area di parcheggio con il volume dello stereo molto elevato, al di là della tesi in fatto non dimostrata, i giudici di merito hanno ragionevolmente opposto la considerazione che ciò non avrebbe potuto impedire di avvertire l'urto tra i due mezzi e di non vedere il motociclo urtato e scaraventato fuori dalla sede stradale, trattandosi - si ribadisce - di collisione avvenuta all'altezza del lato frontale destro dell'autoveicolo. Peraltro, sempre sul punto riguardante il volume dello stereo, osserva logicamente la Corte territoriale che, dato per vero quanto affermato dall'Olivo, secondo cui egli, poco dopo l'incidente, si sarebbe fermato in ragione "dei rumori sempre più assordanti che provenivano dalla parte anteriore della propria autovettura", non è dato comprendere per quale ragione egli, con lo stesso volume di stereo (nel frattempo non abbassato, per quanto consta), non avrebbe potuto sentire l'urto tra i due veicoli.Si tratta di elementi significativi, dai quali i giudici di merito hanno plausibilmente desunto la piena consapevolezza dell'imputato di avere urtato il motociclo del Peresan, con conseguente violazione da parte sua degli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza e soccorso alla persona offesa. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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