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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09830/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporre la restituzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza che ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza del 30/05/2023 che -in sede di giudizio ordinario- aveva rigettato l'istanza di perdita d'efficacia del sequestro preventivo disposto in data 27/01/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Asti in relazione al profitto di riciclaggio e di truffa aggravata.

Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 27, 279 e 321 cod. proc. pen. per mancata declaratoria d'inefficacia di una misura cautelare emessa da giudice incompetente e non rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen..

Il ricorrente riassume la vicenda processuale osservando che il 27/01/2022 il G.i.p. del Tribunale di Asti disponeva il sequestro preventivo di numerosi beni di beni di proprietà o comunque ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]; che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva attinto anche dalla misura personale della custodia cautelare in carcere; che il 24/03/2022, il Tribunale del Riesame, in relazione alla misura cautelare personale, dichiarava l'incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Asti, declinandola in favore del Tribunale di Monza; che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza; che il 06/04/2022 il G.i.p. del Tribunale di Monza rinnovava la misura cautelare personale ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.; che, tuttavia, non veniva rinnovata la misura cautelare reale.

Da ciò denuncia la violazione dell'art. 27 cod. proc. pen. il quale prevede, che le misure cautelari -anche quelle reali- disposte dal giudice che contestualmente o successivamente si dichiari incompetente per qualsiasi causa, devono essere rinnovate entro venti giorni dal giudice competente a pena di cessazione degli effetti.

Deduce, quindi, la perdita di efficacia del sequestro preventivo in ragione della declaratoria di incompetenza pronunciata in relazione alla misura personale, e a tal riguardo osserva «l'assoluta irrilevanza -ai fini dell'operatività dell'art. 27 cod. proc. pen. anche in relazione alla misura cautelare reale- che la declaratoria di incompetenza territoriale sia stata pronunciata dal Tribunale del Riesame di Torino a seguito dell'impugnazione della ordinanza cautelare personale e non, invece, in sede d'impugnazione della misura patrimoniale».

A sostegno dell'assunto vengono richiamati i principi della sentenza delle Sezioni Unite c.d.

Fazio (Sez.

U, Sentenza n. 1 del 24/01/1996 Rv. 204165 - 01), a mente dei quali l'art 27 cod. proc. pen. trova applicazione in caso di pronuncia di incompetenza territoriale resa da qualsiasi giudice del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione del Malvini osservando che nel caso in esame trovavano applicazione i principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29343 del 28/04/2009 (Graziano, Rv. 244325 - 01), a mente della quale la trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento.

Il tribunale ha richiamato tale principio rimarcando che nel caso in esame, il pubblico ministero ha trasmesso gli atti per ragioni organizzative, ai sensi dell'art. 54, comma 1, cod. proc. pen., così non trovando applicazione i principi della sentenza c.d.

Fazio (Sez.

U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv 204165).

A fronte di tale qualificazione, il principio di diritto risulta correttamente richiamato, con la conseguente infondatezza del ricorso.

Da qui il suo rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporre la restituzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza che ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza del 30/05/2023 che -in sede di giudizio ordinario- aveva rigettato l'istanza di perdita d'efficacia del sequestro preventivo disposto in data 27/01/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Asti in relazione al profitto di riciclaggio e di truffa aggravata. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 27, 279 e 321 cod. proc. pen. per mancata declaratoria d'inefficacia di una misura cautelare emessa da giudice incompetente e non rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. Il ricorrente riassume la vicenda processuale osservando che il 27/01/2022 il G.i.p. del Tribunale di Asti disponeva il sequestro preventivo di numerosi beni di beni di proprietà o comunque ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]; che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva attinto anche dalla misura personale della custodia cautelare in carcere; che il 24/03/2022, il Tribunale del Riesame, in relazione alla misura cautelare personale, dichiarava l'incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Asti, declinandola in favore del Tribunale di Monza; che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza; che il 06/04/2022 il G.i.p. del Tribunale di Monza rinnovava la misura cautelare personale ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.; che, tuttavia, non veniva rinnovata la misura cautelare reale. Da ciò denuncia la violazione dell'art. 27 cod. proc. pen. il quale prevede, che le misure cautelari -anche quelle reali- disposte dal giudice che contestualmente o successivamente si dichiari incompetente per qualsiasi causa, devono essere rinnovate entro venti giorni dal giudice competente a pena di cessazione degli effetti. Deduce, quindi, la perdita di efficacia del sequestro preventivo in ragione della declaratoria di incompetenza pronunciata in relazione alla misura personale, e a tal riguardo osserva «l'assoluta irrilevanza -ai fini dell'operatività dell'art. 27 cod. proc. pen. anche in relazione alla misura cautelare reale- che la declaratoria di incompetenza territoriale sia stata pronunciata dal Tribunale del Riesame di Torino a seguito dell'impugnazione della ordinanza cautelare personale e non, invece, in sede d'impugnazione della misura patrimoniale». A sostegno dell'assunto vengono richiamati i principi della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Fazio (Sez. U, Sentenza n. 1 del 24/01/1996 Rv. 204165 - 01), a mente dei quali l'art 27 cod. proc. pen. trova applicazione in caso di pronuncia di incompetenza territoriale resa da qualsiasi giudice del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione del Malvini osservando che nel caso in esame trovavano applicazione i principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29343 del 28/04/2009 (Graziano, Rv. 244325 - 01), a mente della quale la trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento. Il tribunale ha richiamato tale principio rimarcando che nel caso in esame, il pubblico ministero ha trasmesso gli atti per ragioni organizzative, ai sensi dell'art. 54, comma 1, cod. proc. pen., così non trovando applicazione i principi della sentenza c.d. Fazio (Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv 204165). A fronte di tale qualificazione, il principio di diritto risulta correttamente richiamato, con la conseguente infondatezza del ricorso. Da qui il suo rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 09830/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris