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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2017

Cassazione n. 04949/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20632/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.87/2017 depositata i l 31/01/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con a vviso di accertamento emesso per l'ann o d'imposta 2003, l'Agenzia delle entrate attribuiva, ai sensi dell'art. 5 del DPR n.917/1986, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di socio della società "Mocerinos.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.", un maggior reddito di partecipazione.

1.1. La rettifica traeva origine dall'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, nei confronti della società partecipata, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casoria (NA), recuperava a tassazione costi indeducibili e conseguentemente accertava un maggior reddito d'impresa.

1.2. Gli avvisi d'accertamento emessi a carico della società partecipata e dei soci si fonda v ano sui rilievi contenuti nel PVC n. redatto in data30/06/2006 dai militari della G.d.F. di Avezzano, a conclusione di una verifica fiscale generale eseguita a carico della predetta società partecipata, riguardante gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005.

2. Il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei propri confronti, ma le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei giudizi di merito.

3. Avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo indicata in epigrafe ricorre il contribuente con unico motivo.

4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è inammissibile, sia in quanto intimato non parte del giudizio di appello (Cass., Sez.

V,18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez.

II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001 (Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2017, n. 29183).

2. Con l’unico motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5) c.p.c., dolendosi della conferma della ripresa a tassazione dell'importo di euro 97.000,00, oltre iva , relativo alla pelatrice a rulli Sormac, che sarebbe erroneamentefondata su una “presunzione di presunzione”.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 c . p . c. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992,per mancato rispetto delprincipio del litisconsorzio necessario.

4. Il motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi preliminarmente in ragione della sua potenziale decisività, è fondato, osservandosi peraltro che con esso si deduce questione comunque rilevabile ex officio da questa Corte.

5. A tale riguardo va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito di partecipazione ad una società di persone, esclusivamente nei confronti di un socio, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

6. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, 2008, n. 14815).

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario "originario".

7. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).

8. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).

9. Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado.

10. In conclusione,inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, senza provvedimenti in merito alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, in accoglimento del ricorso incidentaleproposto dall’Agenzia delle entrate, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado.

Ogni altra questione risulta assorbita.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale , dichiara la nullità dell'intero giudizio, ogni altra questione risultando assorbita; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degliatti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado dell’Aquila,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20632/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.87/2017 depositata i l 31/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con a vviso di accertamento emesso per l'ann o d'imposta 2003, l'Agenzia delle entrate attribuiva, ai sensi dell'art. 5 del DPR n.917/1986, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di socio della società "Mocerinos.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.", un maggior reddito di partecipazione. 1.1. La rettifica traeva origine dall'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, nei confronti della società partecipata, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casoria (NA), recuperava a tassazione costi indeducibili e conseguentemente accertava un maggior reddito d'impresa. 1.2. Gli avvisi d'accertamento emessi a carico della società partecipata e dei soci si fonda v ano sui rilievi contenuti nel PVC n. redatto in data30/06/2006 dai militari della G.d.F. di Avezzano, a conclusione di una verifica fiscale generale eseguita a carico della predetta società partecipata, riguardante gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. 2. Il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei propri confronti, ma le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei giudizi di merito. 3. Avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo indicata in epigrafe ricorre il contribuente con unico motivo. 4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo. Il Ministero dell’Economia e Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è inammissibile, sia in quanto intimato non parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V,18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001 (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183). 2. Con l’unico motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5) c.p.c., dolendosi della conferma della ripresa a tassazione dell'importo di euro 97.000,00, oltre iva , relativo alla pelatrice a rulli Sormac, che sarebbe erroneamentefondata su una “presunzione di presunzione”. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 c . p . c. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992,per mancato rispetto delprincipio del litisconsorzio necessario. 4. Il motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi preliminarmente in ragione della sua potenziale decisività, è fondato, osservandosi peraltro che con esso si deduce questione comunque rilevabile ex officio da questa Corte. 5. A tale riguardo va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito di partecipazione ad una società di persone, esclusivamente nei confronti di un socio, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. 6. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario "originario". 7. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472). 8. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021). 9. Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado. 10. In conclusione,inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, senza provvedimenti in merito alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, in accoglimento del ricorso incidentaleproposto dall’Agenzia delle entrate, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado. Ogni altra questione risulta assorbita. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale , dichiara la nullità dell'intero giudizio, ogni altra questione risultando assorbita; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degliatti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado dell’Aquila,
Sentenza Cassazione n. 04949/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris