Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 26506/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente -ricorrente- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1220/2017 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata in data 30.1.2018, N.R.G. 647/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’.

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola pubblica, ha ricevuto, dal 2004/2004 al 2011/2012, ripetuti incarichi annuali come preside ed ha quindi agito rivendicando le differenze retributive rispetto ai corrispondenti dirigenti di ruolo, oltre alla “quota variabile” prevista per i presidi “incaricati”;

2. la Corte d’Appello di Firenze ha confermato il rigetto della domanda di differenze retributive rispetto ai dirigenti di ruolo pronunciata dal Tribunale di Arezzo e, nel confermare invece l’accoglimento della domanda di corresponsione della quota “variabile” prevista per i presidi incaricati, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha esteso il riconoscimento anche agli anni 2006/2007 e 2007/2008, ritenendo infondato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione pronunciato in prime cure;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; DIRITTO

1. il primo motivo adduce la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2126 c.c., 45 e 52, co. 5, d. lgs. n. 165/2001, 1 sexies d.l. 7/2015, conv in L. 43/2005 e della normativa di settore: il secondo motivo adduce invece l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed il terzo motivo la violazione (ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c) degli artt. 3 e 36 della Costituzione; i tre motivi, da trattare congiuntamente facendo essi leva su profili tra loro analoghi, evidenziano, secondo il taglio giuridico proprio di ciascuno di essi, come l’art. 1-sexies del d.l. 7/2005 avrebbe consentito la sola conferma di incarichi identici a quelli già conferiti, mentre nel caso di specie i rinnovi si erano avuti su istituti scolastici diversi, sicché si restava al di fuori da quella fattispecie, il che è valorizzato (secondo motivo) anche come omesso esame di tale fatto decisivo, insistendosi per altro verso sull’esigenza, insita nel disposto dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001 (primo motivo) oltre che degli artt. 3 e 36 Cost., (terzo motivo) che la remunerazione dell’incaricato di funzioni dirigenziali scolastiche non fosse inferiore per chi fosse di ruolo e per chilo non lo fosse;

2. i motivi sono infondati;

3. la Corte territoriale ha in breve ritenuto che la posizione del ricorrente fosse quelle di docente “incaricato” della dirigenza, secondo la disciplina mantenuta in attesa della definizione dei concorsi per gli ingressi in ruolo e che, prevedendo comunque la contrattazione collettiva un trattamento aggiuntivo, il regime fosse speciale e non comportasse l’applicazione dell’art. 52, co. 5 cit., né si ponessero dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della diversa qualificazione che deriva dall’acquisizione del posto sulla base del superamento concorso e quella propria di un “incaricato”, richiamando in proposito anche pronunciamenti della Corte Costituzionale;

4. quanto espresso dalla Corte territoriale coincide con quanto successivamente ritenuto da Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 e che qui viene ribadito pienamente riportandosi integralmente quelle motivazioni;

5. in quel frangente si disse in particolare e qui viene ribadito, che l’attribuzione ai capì di istituto ed ai direttori didattici della qualifica dirigenziale risale alla legge n. 59 del 1997 che, all'art. 21, comma 16, l'aveva correlata “all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”, rinviando ad un successivo decreto legislativo, integrativo della disciplina dettata dal d.lgs. n. 29 del 1993, l'individuazione dei contenuti e delle specificità del ruolo dirigenziale e stabilendo, proprio in ragione di detta specificità, che il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolata in autonome aree (art. 21, comma 17); con l'articolo unico del d.lgs. n. 59 del 1998 sono stati, quindi, inseriti nel d.lgs. n. 29 del 1993 gli artt. 25 bis e 28 bis, poi trasfusi negli artt. 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001, con i quali è stata dettata la disciplina della funzione dirigenziale nonché delle modalità ordinarie di reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplina connotata dal carattere di specialità rispetto a quella della dirigenza statale, resa evidente dall'inserimento non nel ruolo unico nazionale, bensì in ruoli di dimensione regionale, e dalla valorizzazione di detto livello territoriale anche ai fini della valutazione dell'operato del dirigente nonché, nel testo originario dell'art. 29, delle modalità di accesso alla qualifica dirigenziale; il carattere di specialità della funzione dirigenziale rispetto a quella delineata dall'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 risulta ancor più marcato se si analizzano i compiti attribuiti alla dirigenza delle istituzioni scolastiche, che non si esauriscono in quelli gestionali ed amministrativi (circoscritti, quanto all'ampiezza, dai limiti posti all'autonomia scolastica nonché dalle competenze attribuite al direttore dei servizi generali ed amministrativi), bensì si estendono a profili didattici ed educativi, tanto da delineare una funzione sui generis, definibile come amministrativo-educativa; il d.lgs. n. 59 del 1998 ha, poi, inserito nel testo del d.lgs. n. 29 del 1993, anche l'art. 25 ter con il quale è stato disciplinato l'inquadramento nei ruoli regionali dei capi di istituto già in servizio e previsto che l'attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta «previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio» (art. 25 ter, comma 1, poi trasfuso nell'art. 25 comma 7 del d.lgs n. 165/2001); in precedenza i capi di istituto non rivestivano la qualifica dirigenziale ed il trattamento retributivo era disciplinato dalla contrattazione per il personale del comparto della scuola mentre lo stato giuridico era quello previsto dal d.lgs. n. 297/1994 che, all'art. 477, prevedeva espressamente l'incarico annuale (comma 1 «Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire») e fissava i criteri per il conferimento, da effettuare in relazione alla posizione rivestita in due distinte graduatorie nelle quali potevano essere iscritti, da un lato, i docenti risultati idonei all'esito del concorso a posti di preside, dall'altro quelli in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al concorso in questione; l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 aveva previsto, in ragione della nuova disciplina della dirigenza scolastica, il superamento del sistema degli incarichi annuali ed aveva stabilito, al comma 5, che gli stessi non sarebbero più stati conferiti dall'anno scolastico successivo alla data di prima approvazione del corso concorso, parzialmente riservato, finalizzato all'assunzione della qualifica dirigenziale; l'espletamento delle procedure concorsuali non è stato immediato e, nelle more, l'ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi annuali e di formazione delle relative graduatorie, conformi alle tipologie indicate dall'art. 477, precisando nelle premesse: «Sino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22.11.2004, - che si iscrive nell'iter procedurale previsto dall'art. 29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165 e successive modificazioni e dall'art. 22 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 448 - gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.»; con l'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, inserito dalla legge di conversione n. 43/2005, il legislatore ha ribadito l'intento di superare il sistema degli incarichi annuali, ed ha stabilito che la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire ricorrendo alla reggenza, ossia all'istituto disciplinato dall'art. 26 del CCNL 1° marzo 2002 per l'area V della dirigenza scolastica (del seguente tenore: «L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare: .... reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale); il decreto legge, peraltro, al chiaro fine di non mortificare la posizione acquisita dai docenti incaricati, ha consentito in via transitoria la conferma degli incarichi conferiti in epoca antecedente all'anno scolastico 2006-2007 ed ha anche previsto l'indizione di un corso-concorso riservato a coloro che avessero ricoperto entro l'anno scolastico 2005- 20 06 almeno un anno di incarico di presidenza (recita la norma: «A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza.

I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza»); si tratta, quindi, di un complesso di disposizioni normative connotate da specialità rispetto alla disciplina generale del conferimento di mansioni superiori dettate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e finalizzate a garantire la posizione acquisita da titolari di incarichi annuali, in favore dei quali è stata prevista, oltre alla possibilità di accedere al corso - concorso riservato, anche la conferma nell'incarico, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla citata ordinanza ministeriale nonché da direttive appositamente emanate dal MIUR, in modo da consentire medio tempore la conservazione della funzione a coloro che, risultati più meritevoli all'esito delle procedure concorsuali riservate, sarebbero definitivamente transitati nella dirigenza; la «conferma degli incarichi già conferiti», va dunque letta in correlazione con la previsione di un canale di accesso privilegiato alla dirigenza, il che esclude l'operatività della disciplina generale dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; in questo quadro normativo si è inserita la contrattazione collettiva che, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10 settembre 2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo «collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997» (art. 3 del CCNQ); sino a detta data sulla disciplina del rapporto erano intervenuti i CCNL sottoscritti il 4.8.1995 ed il 26.5.1999, sicché la retribuzione spettante ai capi d'istituto, così come quella prevista per il personale docente ed ATA, aveva avuto la struttura indicata dall'art. 63 del CCNL del 1995 e, a partire dal 1° gennaio 1996, era stato previsto un sistema di progressione economica per tutto il personale del comparto, ivi compreso quello con funzioni direttive, che aveva sostituito il d.P.R. n. 399/1988 ed era fondato sull'attribuzione di posizioni economiche differenziate, di importo crescente a seconda della maggiore o minore anzianità di servizio (0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, oltre 35); lo stipendio tabellare del capo di istituto, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione, risentiva principalmente dell'anzianità di servizio e, alla data del 10 giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all'esperienza maturata; in ragione della previsione normativa dell'incarico annuale, l'art. 69 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva, poi, previsto uno speciale regime da valere sia per il personale docente chiamato a sostituire momentaneamente il capo d'istituto sia per quello incaricato delle funzioni di presidenza o di direzione didattica ed aveva riconosciuto un'indennità aggiuntiva, che si sommava al trattamento stipendiale previsto per la qualifica di appartenenza, determinata sulla base del differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento delle due aree - docente e capo d'istituto- (Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento); oltre all'indennità in questione, che ricalcava nella sostanza quella già prevista in favore dei titolari di incarico annuale dall'art. 54 della legge n. 312/1980, le parti collettive avevano attribuito anche ai docenti incaricati l'indennità di direzione prevista dall'art. 21 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile.

Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.); attesa la possibilità, prevista dal legislatore, di conferma, sia pure ad esaurimento, degli incarichi annuali nelle more del passaggio dall'uno all'altro regime, le disposizioni contrattuali sopra citate sono state espressamente richiamate dall'art. 142 del CCNL per il personale del comparto della scuola 24 luglio 2003 (In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola .....7) Art.69 del CCNL 4.08.95 (indennità di funzioni superiori e di reggenza)) e dall'art. 146 del CCNL 29 novembre 2007 ( In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: .....7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola) che, quindi, hanno confermato la vigenza della speciale indennità prevista in favore dei dirigenti scolastici incaricati; di dette disposizioni contrattuali hanno tenuto conto le parti collettive in occasione della stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica, contratto con il quale, in linea con la contrattazione delle altre aree dirigenziali, è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante»; quest'ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d'istituto per i quali, soppressa dall'art. 39 dello stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva l'esigenza di disciplinare il passaggio dall'uno all'altro sistema e di evitare che l'inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l'azzeramento, a fini retributivi, dell'anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi, rimarcati, anche in epoca antecedente all'attribuzione dell'autonomia scolastica, dal CCNL 4.8.1995; il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all'art. 39, che «A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.

Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio»; un'esigenza analoga si è posta, espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all'area docente, prima della formale acquisizione della qualifica dirigenziale erano stati incaricati della direzione di istituti scolastici ed avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l'area di appartenenza, secondo il sistema delle fasce stipendiali, maggiorato della speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995; le parti collettive hanno ritenuto che anche in tal caso dovesse operare il divieto di reformatio in peius, perché l'inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, della relativa funzione, e con l'art. 58 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno previsto che « I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive.

L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro»; in tal modo, quindi, nell'ambito della dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione sono stati affiancati due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed agli incaricati annuali divenuti dirigenti a seguito del superamento del concorso riservato, trattamenti accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito; ha, poi, continuato ad operare per i docenti incaricati, confermati ai sensi dell'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, la disciplina del trattamento retributivo prevista dai CCNL per il personale del comparto della scuola (comparto al quale gli stessi appartenevano non essendo applicabile il CCNL dell'Area V della dirigenza che presuppone la qualifica dirigenziale); anche con riferimento agli aspetti retributivi, quindi, il sistema così delineato presenta aspetti di specialità rispetto al principio generale, fissato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento previsto per la corrispondente qualifica; dalla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale discende l'infondatezza degli argomenti a fondamento della pretesa di applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell'area della dirigenza, atteso che, da un lato, a fronte di una normativa speciale che consentiva la conferma, non si può fare riferimento, quanto alla legittimità del conferimento dell'incarico, alle ipotesi previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, e, dall'altro, ostativa all'accoglimento della pretesa è la disciplina dettata dai CCNL citati, ai quali il legislatore, in tutte le versioni dell'art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita; il ruolo centrale della contrattazione nel sistema dell'impiego pubblico contrattualizzato è stato costantemente rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale che nella riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico ha ravvisato uno dei principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che, in quanto tale, limita la potestà legislativa delle Regioni, anche a statuto speciale, (cfr. fra le tante Corte Cost. n. 16/2020 e le pronunce richiamate in motivazione); facendo leva sulla peculiare natura della contrattazione disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 e sulla funzione alla stessa assegnata dal legislatore, questa Corte da tempo ha affermato che il principio espresso dall'art. 45 del richiamato decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017); si è precisato, in particolare, che, ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi eurounitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti ( Cass. n. 19043/2017); d'altro canto, il differenziale economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti incaricati delle funzioni dirigenziali, seppure non realizza la parificazione piena con i dirigenti di ruolo non lede né l'art. 36 Cost. né l'art. 3 Cost. perché valgono al riguardo le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 273/1997 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 312/1980 che prevedeva un'analoga indennità aggiuntiva che assicurava la maggiorazione rispetto allo stipendio del docente ma non realizzava la totale equiparazione al preside o al direttore didattico; nell'occasione la Corte ha osservato che «non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un diverso livello di qualificazione professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso: la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità di lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con la proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.).

Questo principio, difatti, richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato.»; alle medesime conclusioni, ribadite dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n. 71/2021 relativa all'analoga indennità differenziale riconosciuta al personale ATA dall'art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012, sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25837/2007 che, nel ritenere applicabile all'impiego pubblico, senza limitazioni temporali, il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., hanno anche chiarito che l'applicazione dello stesso non deve «necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanzaal pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza»;

6. ciò posto, non resta che affrontare l’unico punto che secondo il ricorrente sarebbe differenziale rispetto alla sua posizione e consistente nel fatto che gli “incarichi” a lui conferiti non fossero prosecuzione di “incarichi” precedenti, sicché non ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 1 sexies d.l. 7/2015; il rilievo è, per un verso inconferente e, per altro verso, infondato; se in fatti anche l’ ”incarico” al ricorrente non fosse da riportare a quelli di cui alla norma citata, si tratterebbe pur sempre di docente “incaricato” - in ipotesi al di fuori dai casi in cui ciò poteva avvenire - e non certo di docente di ruolo, sicché l’equiparazione retributiva non avrebbe che potuto avere a riferimento la posizione di chi era regolarmente incaricato, con il riconoscimento dei trattamenti già ricevuti, in via ordinaria e poi giudiziale, dal ricorrente; ma la tesi è anche infondata, in quanto la norma ha riguardo alla proroga degli “incarichi” nel senso di salvaguardare le posizioni di chi già fosse stato incaricato, almeno fino allo svolgimento dei concorsi generali o riservati agli ex incaricati, il tutto in ragione della ratio di salvaguardia di costoro che è già stata sopra evidenziata e che prescinde dall’identità o meno del singolo posto in cui l’incarico veniva confermato;

7. da quanto sopra deriva il rigetto del ricorso, cui segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -ricorrente- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1220/2017 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata in data 30.1.2018, N.R.G. 647/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola pubblica, ha ricevuto, dal 2004/2004 al 2011/2012, ripetuti incarichi annuali come preside ed ha quindi agito rivendicando le differenze retributive rispetto ai corrispondenti dirigenti di ruolo, oltre alla “quota variabile” prevista per i presidi “incaricati”; 2. la Corte d’Appello di Firenze ha confermato il rigetto della domanda di differenze retributive rispetto ai dirigenti di ruolo pronunciata dal Tribunale di Arezzo e, nel confermare invece l’accoglimento della domanda di corresponsione della quota “variabile” prevista per i presidi incaricati, in riforma della pronuncia di primo grado, ne ha esteso il riconoscimento anche agli anni 2006/2007 e 2007/2008, ritenendo infondato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione pronunciato in prime cure; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; DIRITTO 1. il primo motivo adduce la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2126 c.c., 45 e 52, co. 5, d. lgs. n. 165/2001, 1 sexies d.l. 7/2015, conv in L. 43/2005 e della normativa di settore: il secondo motivo adduce invece l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed il terzo motivo la violazione (ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c) degli artt. 3 e 36 della Costituzione; i tre motivi, da trattare congiuntamente facendo essi leva su profili tra loro analoghi, evidenziano, secondo il taglio giuridico proprio di ciascuno di essi, come l’art. 1-sexies del d.l. 7/2005 avrebbe consentito la sola conferma di incarichi identici a quelli già conferiti, mentre nel caso di specie i rinnovi si erano avuti su istituti scolastici diversi, sicché si restava al di fuori da quella fattispecie, il che è valorizzato (secondo motivo) anche come omesso esame di tale fatto decisivo, insistendosi per altro verso sull’esigenza, insita nel disposto dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001 (primo motivo) oltre che degli artt. 3 e 36 Cost., (terzo motivo) che la remunerazione dell’incaricato di funzioni dirigenziali scolastiche non fosse inferiore per chi fosse di ruolo e per chilo non lo fosse; 2. i motivi sono infondati; 3. la Corte territoriale ha in breve ritenuto che la posizione del ricorrente fosse quelle di docente “incaricato” della dirigenza, secondo la disciplina mantenuta in attesa della definizione dei concorsi per gli ingressi in ruolo e che, prevedendo comunque la contrattazione collettiva un trattamento aggiuntivo, il regime fosse speciale e non comportasse l’applicazione dell’art. 52, co. 5 cit., né si ponessero dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della diversa qualificazione che deriva dall’acquisizione del posto sulla base del superamento concorso e quella propria di un “incaricato”, richiamando in proposito anche pronunciamenti della Corte Costituzionale; 4. quanto espresso dalla Corte territoriale coincide con quanto successivamente ritenuto da Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 e che qui viene ribadito pienamente riportandosi integralmente quelle motivazioni; 5. in quel frangente si disse in particolare e qui viene ribadito, che l’attribuzione ai capì di istituto ed ai direttori didattici della qualifica dirigenziale risale alla legge n. 59 del 1997 che, all'art. 21, comma 16, l'aveva correlata “all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”, rinviando ad un successivo decreto legislativo, integrativo della disciplina dettata dal d.lgs. n. 29 del 1993, l'individuazione dei contenuti e delle specificità del ruolo dirigenziale e stabilendo, proprio in ragione di detta specificità, che il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolata in autonome aree (art. 21, comma 17); con l'articolo unico del d.lgs. n. 59 del 1998 sono stati, quindi, inseriti nel d.lgs. n. 29 del 1993 gli artt. 25 bis e 28 bis, poi trasfusi negli artt. 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001, con i quali è stata dettata la disciplina della funzione dirigenziale nonché delle modalità ordinarie di reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplina connotata dal carattere di specialità rispetto a quella della dirigenza statale, resa evidente dall'inserimento non nel ruolo unico nazionale, bensì in ruoli di dimensione regionale, e dalla valorizzazione di detto livello territoriale anche ai fini della valutazione dell'operato del dirigente nonché, nel testo originario dell'art. 29, delle modalità di accesso alla qualifica dirigenziale; il carattere di specialità della funzione dirigenziale rispetto a quella delineata dall'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 risulta ancor più marcato se si analizzano i compiti attribuiti alla dirigenza delle istituzioni scolastiche, che non si esauriscono in quelli gestionali ed amministrativi (circoscritti, quanto all'ampiezza, dai limiti posti all'autonomia scolastica nonché dalle competenze attribuite al direttore dei servizi generali ed amministrativi), bensì si estendono a profili didattici ed educativi, tanto da delineare una funzione sui generis, definibile come amministrativo-educativa; il d.lgs. n. 59 del 1998 ha, poi, inserito nel testo del d.lgs. n. 29 del 1993, anche l'art. 25 ter con il quale è stato disciplinato l'inquadramento nei ruoli regionali dei capi di istituto già in servizio e previsto che l'attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta «previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio» (art. 25 ter, comma 1, poi trasfuso nell'art. 25 comma 7 del d.lgs n. 165/2001); in precedenza i capi di istituto non rivestivano la qualifica dirigenziale ed il trattamento retributivo era disciplinato dalla contrattazione per il personale del comparto della scuola mentre lo stato giuridico era quello previsto dal d.lgs. n. 297/1994 che, all'art. 477, prevedeva espressamente l'incarico annuale (comma 1 «Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire») e fissava i criteri per il conferimento, da effettuare in relazione alla posizione rivestita in due distinte graduatorie nelle quali potevano essere iscritti, da un lato, i docenti risultati idonei all'esito del concorso a posti di preside, dall'altro quelli in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al concorso in questione; l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 aveva previsto, in ragione della nuova disciplina della dirigenza scolastica, il superamento del sistema degli incarichi annuali ed aveva stabilito, al comma 5, che gli stessi non sarebbero più stati conferiti dall'anno scolastico successivo alla data di prima approvazione del corso concorso, parzialmente riservato, finalizzato all'assunzione della qualifica dirigenziale; l'espletamento delle procedure concorsuali non è stato immediato e, nelle more, l'ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi annuali e di formazione delle relative graduatorie, conformi alle tipologie indicate dall'art. 477, precisando nelle premesse: «Sino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22.11.2004, - che si iscrive nell'iter procedurale previsto dall'art. 29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165 e successive modificazioni e dall'art. 22 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 448 - gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.»; con l'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, inserito dalla legge di conversione n. 43/2005, il legislatore ha ribadito l'intento di superare il sistema degli incarichi annuali, ed ha stabilito che la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire ricorrendo alla reggenza, ossia all'istituto disciplinato dall'art. 26 del CCNL 1° marzo 2002 per l'area V della dirigenza scolastica (del seguente tenore: «L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare: .... reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale); il decreto legge, peraltro, al chiaro fine di non mortificare la posizione acquisita dai docenti incaricati, ha consentito in via transitoria la conferma degli incarichi conferiti in epoca antecedente all'anno scolastico 2006-2007 ed ha anche previsto l'indizione di un corso-concorso riservato a coloro che avessero ricoperto entro l'anno scolastico 2005- 20 06 almeno un anno di incarico di presidenza (recita la norma: «A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza»); si tratta, quindi, di un complesso di disposizioni normative connotate da specialità rispetto alla disciplina generale del conferimento di mansioni superiori dettate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e finalizzate a garantire la posizione acquisita da titolari di incarichi annuali, in favore dei quali è stata prevista, oltre alla possibilità di accedere al corso - concorso riservato, anche la conferma nell'incarico, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla citata ordinanza ministeriale nonché da direttive appositamente emanate dal MIUR, in modo da consentire medio tempore la conservazione della funzione a coloro che, risultati più meritevoli all'esito delle procedure concorsuali riservate, sarebbero definitivamente transitati nella dirigenza; la «conferma degli incarichi già conferiti», va dunque letta in correlazione con la previsione di un canale di accesso privilegiato alla dirigenza, il che esclude l'operatività della disciplina generale dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; in questo quadro normativo si è inserita la contrattazione collettiva che, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10 settembre 2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo «collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997» (art. 3 del CCNQ); sino a detta data sulla disciplina del rapporto erano intervenuti i CCNL sottoscritti il 4.8.1995 ed il 26.5.1999, sicché la retribuzione spettante ai capi d'istituto, così come quella prevista per il personale docente ed ATA, aveva avuto la struttura indicata dall'art. 63 del CCNL del 1995 e, a partire dal 1° gennaio 1996, era stato previsto un sistema di progressione economica per tutto il personale del comparto, ivi compreso quello con funzioni direttive, che aveva sostituito il d.P.R. n. 399/1988 ed era fondato sull'attribuzione di posizioni economiche differenziate, di importo crescente a seconda della maggiore o minore anzianità di servizio (0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, oltre 35); lo stipendio tabellare del capo di istituto, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione, risentiva principalmente dell'anzianità di servizio e, alla data del 10 giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all'esperienza maturata; in ragione della previsione normativa dell'incarico annuale, l'art. 69 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva, poi, previsto uno speciale regime da valere sia per il personale docente chiamato a sostituire momentaneamente il capo d'istituto sia per quello incaricato delle funzioni di presidenza o di direzione didattica ed aveva riconosciuto un'indennità aggiuntiva, che si sommava al trattamento stipendiale previsto per la qualifica di appartenenza, determinata sulla base del differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento delle due aree - docente e capo d'istituto- (Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento); oltre all'indennità in questione, che ricalcava nella sostanza quella già prevista in favore dei titolari di incarico annuale dall'art. 54 della legge n. 312/1980, le parti collettive avevano attribuito anche ai docenti incaricati l'indennità di direzione prevista dall'art. 21 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.); attesa la possibilità, prevista dal legislatore, di conferma, sia pure ad esaurimento, degli incarichi annuali nelle more del passaggio dall'uno all'altro regime, le disposizioni contrattuali sopra citate sono state espressamente richiamate dall'art. 142 del CCNL per il personale del comparto della scuola 24 luglio 2003 (In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola .....7) Art.69 del CCNL 4.08.95 (indennità di funzioni superiori e di reggenza)) e dall'art. 146 del CCNL 29 novembre 2007 ( In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: .....7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola) che, quindi, hanno confermato la vigenza della speciale indennità prevista in favore dei dirigenti scolastici incaricati; di dette disposizioni contrattuali hanno tenuto conto le parti collettive in occasione della stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica, contratto con il quale, in linea con la contrattazione delle altre aree dirigenziali, è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante»; quest'ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d'istituto per i quali, soppressa dall'art. 39 dello stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva l'esigenza di disciplinare il passaggio dall'uno all'altro sistema e di evitare che l'inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l'azzeramento, a fini retributivi, dell'anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi, rimarcati, anche in epoca antecedente all'attribuzione dell'autonomia scolastica, dal CCNL 4.8.1995; il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all'art. 39, che «A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio»; un'esigenza analoga si è posta, espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all'area docente, prima della formale acquisizione della qualifica dirigenziale erano stati incaricati della direzione di istituti scolastici ed avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l'area di appartenenza, secondo il sistema delle fasce stipendiali, maggiorato della speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995; le parti collettive hanno ritenuto che anche in tal caso dovesse operare il divieto di reformatio in peius, perché l'inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, della relativa funzione, e con l'art. 58 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno previsto che « I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro»; in tal modo, quindi, nell'ambito della dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione sono stati affiancati due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed agli incaricati annuali divenuti dirigenti a seguito del superamento del concorso riservato, trattamenti accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito; ha, poi, continuato ad operare per i docenti incaricati, confermati ai sensi dell'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, la disciplina del trattamento retributivo prevista dai CCNL per il personale del comparto della scuola (comparto al quale gli stessi appartenevano non essendo applicabile il CCNL dell'Area V della dirigenza che presuppone la qualifica dirigenziale); anche con riferimento agli aspetti retributivi, quindi, il sistema così delineato presenta aspetti di specialità rispetto al principio generale, fissato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento previsto per la corrispondente qualifica; dalla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale discende l'infondatezza degli argomenti a fondamento della pretesa di applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell'area della dirigenza, atteso che, da un lato, a fronte di una normativa speciale che consentiva la conferma, non si può fare riferimento, quanto alla legittimità del conferimento dell'incarico, alle ipotesi previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, e, dall'altro, ostativa all'accoglimento della pretesa è la disciplina dettata dai CCNL citati, ai quali il legislatore, in tutte le versioni dell'art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita; il ruolo centrale della contrattazione nel sistema dell'impiego pubblico contrattualizzato è stato costantemente rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale che nella riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico ha ravvisato uno dei principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che, in quanto tale, limita la potestà legislativa delle Regioni, anche a statuto speciale, (cfr. fra le tante Corte Cost. n. 16/2020 e le pronunce richiamate in motivazione); facendo leva sulla peculiare natura della contrattazione disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 e sulla funzione alla stessa assegnata dal legislatore, questa Corte da tempo ha affermato che il principio espresso dall'art. 45 del richiamato decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017); si è precisato, in particolare, che, ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi eurounitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti ( Cass. n. 19043/2017); d'altro canto, il differenziale economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti incaricati delle funzioni dirigenziali, seppure non realizza la parificazione piena con i dirigenti di ruolo non lede né l'art. 36 Cost. né l'art. 3 Cost. perché valgono al riguardo le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 273/1997 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 312/1980 che prevedeva un'analoga indennità aggiuntiva che assicurava la maggiorazione rispetto allo stipendio del docente ma non realizzava la totale equiparazione al preside o al direttore didattico; nell'occasione la Corte ha osservato che «non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un diverso livello di qualificazione professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso: la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità di lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con la proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.). Questo principio, difatti, richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato.»; alle medesime conclusioni, ribadite dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n. 71/2021 relativa all'analoga indennità differenziale riconosciuta al personale ATA dall'art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012, sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25837/2007 che, nel ritenere applicabile all'impiego pubblico, senza limitazioni temporali, il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., hanno anche chiarito che l'applicazione dello stesso non deve «necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanzaal pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza»; 6. ciò posto, non resta che affrontare l’unico punto che secondo il ricorrente sarebbe differenziale rispetto alla sua posizione e consistente nel fatto che gli “incarichi” a lui conferiti non fossero prosecuzione di “incarichi” precedenti, sicché non ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 1 sexies d.l. 7/2015; il rilievo è, per un verso inconferente e, per altro verso, infondato; se in fatti anche l’ ”incarico” al ricorrente non fosse da riportare a quelli di cui alla norma citata, si tratterebbe pur sempre di docente “incaricato” - in ipotesi al di fuori dai casi in cui ciò poteva avvenire - e non certo di docente di ruolo, sicché l’equiparazione retributiva non avrebbe che potuto avere a riferimento la posizione di chi era regolarmente incaricato, con il riconoscimento dei trattamenti già ricevuti, in via ordinaria e poi giudiziale, dal ricorrente; ma la tesi è anche infondata, in quanto la norma ha riguardo alla proroga degli “incarichi” nel senso di salvaguardare le posizioni di chi già fosse stato incaricato, almeno fino allo svolgimento dei concorsi generali o riservati agli ex incaricati, il tutto in ragione della ratio di salvaguardia di costoro che è già stata sopra evidenziata e che prescinde dall’identità o meno del singolo posto in cui l’incarico veniva confermato; 7. da quanto sopra deriva il rigetto del ricorso, cui segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e co
Sentenza Cassazione n. 26506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris