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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 32116/2021

Testo disponibile della fonte

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TERLOCUTORIA sul ricorso 18056/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rt1,10-1), 2 Q14/4.0 aorA,.k, G;z3>à. 9A-te), a, bRik - \[OSCURATO:PERSONA], _Pzisi5g-Tsì, ez - intimato - — GUià-Q11(.,Q avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da [OSCURATO:PERSONA] RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Sez.

I - RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 1 L'Aquila del 19 maggio 2020.

Con quest'ultima pronuncia é stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi.

Il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

3. — Il primo motivo oppone l'omessa pronuncia su motivi di gravame, la mancanza della motivazione, la motivazione apparente, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre che per violazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 e per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 429, comma 1, c.p.c. e 118, comma 1 e comma 2, disp. att. c.p.c. oltre che dell'art. 111 Cost..

Rileva l'istante di aver dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al giudice del merito i termini esatti della vicenda personale che lo avevano indotto a lasciare il Bangladesh.

In particolare, nell'atto introduttivo erano stati rappresentati i timori percepiti dal ricorrente di restare vittima della discriminazione per essere membro dell'etnia Bede.

Col secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs, n. 251/2007, avendo il Tribunale affermato che il Bangladesh è un paese rispettoso e attento alla tutela dei propri cittadini e ha omesso di esaminare la situazione di sfruttamento e di pericolo cui il ricorrente si è venuto a trovare in Libia.

Viene lamentato che il giudice del merito non abbia fatto alcun cenno alla drammatica situazione del paese di provenienza: situazione connotata da continui e violenti scontri tra i sostenitori dei contrapposti orientamenti politici.

Ci si duole, inoltre, del mancato esame di quanto era occorso ad esso istante nel periodo del suo soggiorno in Libia.

Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2004/83/CE, poi dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. Sez.

I- RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 2 251/2007, nonché della dir. 2005/85/CE, poi dir. 2013/32/UE, degli artt. 8 e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 8 dir. 2004/83/CE.

Deduce il ricorrente che il Tribunale di L'Aquila avrebbe mancato di «soffermarsi adeguatamente sull'attuale situazione del Bangladesh» e di «esaminare o commentare criticamente la documentazione offerta richiamata dalla difesa».

Rileva, altresì, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri ufficiosi di indagine a lui attribuiti, se la situazione di esposizione al pericolo per l'incolumità fisica del richiedente sia effettivamente sussistente nel paese di rimpatrio.

Il quarto mezzo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, della dir. 2013/32/UE e degli artt. 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, all'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3 CEDU.

Viene imputato al giudice del merito di aver pretermesso l'esame della documentazione prodotta a suffragio dell'integrazione raggiunta e di aver omesso di attivare i propri poteri ufficiosi in conformità del principio del c.d. onere della prova attenuato.

Più in generale, è lamentato il difetto di motivazione in punto di vulnerabilità del ricorrente.

4. — Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata [OSCURATO:PERSONA].

U. 1 giugno 2021, n. 15177.

Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite.

In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del Sez.

I- RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 • t't"21 presente giudizio.

P.Q .

M .

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 24 giugno 2021.

COPTff. [OSCURATO:PERSONA]:T E ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso 18056/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rt1,10-1), 2 Q14/4.0 aorA,.k, G;z3>à. 9A-te), a, bRik - \[OSCURATO:PERSONA], _Pzisi5g-Tsì, ez - intimato - — GUià-Q11(.,Q avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da [OSCURATO:PERSONA] RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Sez. I - RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 1 L'Aquila del 19 maggio 2020. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell'interno non ha svolto difese. 3. — Il primo motivo oppone l'omessa pronuncia su motivi di gravame, la mancanza della motivazione, la motivazione apparente, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre che per violazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 e per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 429, comma 1, c.p.c. e 118, comma 1 e comma 2, disp. att. c.p.c. oltre che dell'art. 111 Cost.. Rileva l'istante di aver dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al giudice del merito i termini esatti della vicenda personale che lo avevano indotto a lasciare il Bangladesh. In particolare, nell'atto introduttivo erano stati rappresentati i timori percepiti dal ricorrente di restare vittima della discriminazione per essere membro dell'etnia Bede. Col secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs, n. 251/2007, avendo il Tribunale affermato che il Bangladesh è un paese rispettoso e attento alla tutela dei propri cittadini e ha omesso di esaminare la situazione di sfruttamento e di pericolo cui il ricorrente si è venuto a trovare in Libia. Viene lamentato che il giudice del merito non abbia fatto alcun cenno alla drammatica situazione del paese di provenienza: situazione connotata da continui e violenti scontri tra i sostenitori dei contrapposti orientamenti politici. Ci si duole, inoltre, del mancato esame di quanto era occorso ad esso istante nel periodo del suo soggiorno in Libia. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2004/83/CE, poi dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. Sez. I- RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 2 251/2007, nonché della dir. 2005/85/CE, poi dir. 2013/32/UE, degli artt. 8 e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 8 dir. 2004/83/CE. Deduce il ricorrente che il Tribunale di L'Aquila avrebbe mancato di «soffermarsi adeguatamente sull'attuale situazione del Bangladesh» e di «esaminare o commentare criticamente la documentazione offerta richiamata dalla difesa». Rileva, altresì, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri ufficiosi di indagine a lui attribuiti, se la situazione di esposizione al pericolo per l'incolumità fisica del richiedente sia effettivamente sussistente nel paese di rimpatrio. Il quarto mezzo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, della dir. 2013/32/UE e degli artt. 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, all'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3 CEDU. Viene imputato al giudice del merito di aver pretermesso l'esame della documentazione prodotta a suffragio dell'integrazione raggiunta e di aver omesso di attivare i propri poteri ufficiosi in conformità del principio del c.d. onere della prova attenuato. Più in generale, è lamentato il difetto di motivazione in punto di vulnerabilità del ricorrente. 4. — Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata [OSCURATO:PERSONA]. U. 1 giugno 2021, n. 15177. Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite. In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del Sez. I- RG 18056/2020 camera di consiglio 24.6.2021 • t't"21 presente giudizio. P.Q . M . La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 24 giugno 2021. COPTff. [OSCURATO:PERSONA]:T E ,
Decreto Cassazione n. 32116/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris