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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41649/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'incapacità di agire e di stare in giudizio dell'imputato e il difetto della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, sono privi di specificità poiché fondati su questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa rideterminazione della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze già respinte dalla Corte territoriale nell'esercizio del suo potere discrezionale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 5); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, trattandosi di delitto aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'incapacità di agire e di stare in giudizio dell'imputato e il difetto della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, sono privi di specificità poiché fondati su questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa rideterminazione della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze già respinte dalla Corte territoriale nell'esercizio del suo potere discrezionale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 5); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, trattandosi di delitto aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensor
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