Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18466/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20440/2021 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n.

R.G. 5799/2021 de114/7/2021 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, INPS - [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di l'Aquila in funzione di giudice del lavoro; conseguenze di legge.

Con ordinanza del 2 febbraio 2021, il Tribunale di Latina si è dichiarato incompetente per territorio in relazione al giudizio di opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione emesso dalla Direzione territoriale del lavoro di L'Aquila, proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, quale obbligato solidale rispetto agli obblighi contributivi di [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dell'INPS e dell'Ispettorato del lavoro di L'Aquila, ed ha indicato quali giudici territorialmente competenti, in via alternativa, i Tribunali di Roma e di L'Aquila; riassunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giudizio presso il Tribunale di Roma, quest'ultimo, accertata la ritualità della notifica all'INPS sede di L'Aquila, ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza, ritenendo competente il solo Tribunale di L'Aquila in ragione del fatto che la controversia in esame ha per oggetto una ipotesi di opposizione avverso accertamento di inadempimento di obblighi contributivi pretesi dall'INPS sede dell'Aquila, per cui opera il disposto dell'art. 444 terzo comma con la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Ente che afferma l'inadempimento dell'obbligo; Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del regolamento di competenza chiesto dal Tribunale di Roma.

Considerato che: in tema di individuazione del Giudice competente l'art. 444 c.p.c., comma 3, stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente; Ric. 2021 n. 20440 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- la giurisprudenza consolidatasi nel tempo (Cass. n. 10055 del 2020; Cass. n. 550 del 21/01/1987; Cass. n. 17387 del 26/08/2016; Cass.21072/2017) ha chiarito che al criterio di collegamento della residenza - che in base all'art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell'ufficio dell'ente previsto nel comma 3 che vale come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro; così individuato, nel comma 3 dell'art. 444 c.p.c., il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia di cause in oggetto, deve ancora chiarirsi come si identifichi la sede dell'ufficio l'ente; si deve ritenere che il criterio spaziale della sede dell'ufficio dell'ente esprima un concetto correlato ai poteri ed alle competenze amministrative, che devono essere svolti dall'ufficio dell'ente interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede legale dell'ente) ed agli interessi pubblici che vi sono implicati; contano i poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle prestazione, di agire in giudizio per la restituzione; tale criterio pertanto è volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso funzionale, e quindi mobile; se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 3 alla sede dell'ufficio dell'ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento) in giudizio. (Cass.n.

Ric. 2021 n. 20440 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -3- 30472/2019; Cass.n. 6178/2019; Cass. 10702/2015, 23893/2004, 11266/96); se dunque il contenuto che va ad integrare la locuzione luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente deve aver riguardo al rilievo da attribuire ai compiti di natura pubblicistica coinvolti nella materia delle assicurazioni sociali e della previdenza N(essendo tale finalità quella espressa dalla disposizione codicistica in materia di competenza allorché sottolinea la vicinanza territoriale che deve esserci tra la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che si occupi delle prestazioni e il giudice che valuti la eventuale controversia), ed allora non può che ritenersi che la sede dell'ufficio sia quella in cui l'ente pubblico concretamente effettui i controlli, accerti gli obblighi ed assuma gli eventuali provvedimenti.

Di nessun ostacolo a tale identificazione può essere la circostanza che i lavoratori siano stati assunti da società con sede legale in altro luogo poiché estraneo, tale dato, al criterio assunto dalla disposizione codicistica.

La vicinanza territoriale tra ufficio dell'ente che svolga in concreto, rispetto alla singola situazione lavorativa, attività proprie dell'accertamento contributivo e dell'eventuale sistema sanzionatorio, risulta essere il necessario collegamento utile a consentire il pieno esercizio di compiti attribuiti nel pubblico interesse; nel caso in esame deve quindi ritenersi radicata la competenza nel Tribunale di L'Aquila in quanto territorialmente competente per le esposte ragioni.

Il regolamento d'ufficio deve quindi essere rigettato; Visto il carattere officioso del regolamento proposto e l'assenza di attività difensiva delle parti, nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M. lv Ric. 2021 n. 20440 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -4- Accoglie il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal Tribunale di Roma e dichiara la competen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20440/2021 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 5799/2021 de114/7/2021 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, INPS - [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di l'Aquila in funzione di giudice del lavoro; conseguenze di legge. Con ordinanza del 2 febbraio 2021, il Tribunale di Latina si è dichiarato incompetente per territorio in relazione al giudizio di opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione emesso dalla Direzione territoriale del lavoro di L'Aquila, proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, quale obbligato solidale rispetto agli obblighi contributivi di [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dell'INPS e dell'Ispettorato del lavoro di L'Aquila, ed ha indicato quali giudici territorialmente competenti, in via alternativa, i Tribunali di Roma e di L'Aquila; riassunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giudizio presso il Tribunale di Roma, quest'ultimo, accertata la ritualità della notifica all'INPS sede di L'Aquila, ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza, ritenendo competente il solo Tribunale di L'Aquila in ragione del fatto che la controversia in esame ha per oggetto una ipotesi di opposizione avverso accertamento di inadempimento di obblighi contributivi pretesi dall'INPS sede dell'Aquila, per cui opera il disposto dell'art. 444 terzo comma con la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Ente che afferma l'inadempimento dell'obbligo; Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del regolamento di competenza chiesto dal Tribunale di Roma. Considerato che: in tema di individuazione del Giudice competente l'art. 444 c.p.c., comma 3, stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente; Ric. 2021 n. 20440 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- la giurisprudenza consolidatasi nel tempo (Cass. n. 10055 del 2020; Cass. n. 550 del 21/01/1987; Cass. n. 17387 del 26/08/2016; Cass.21072/2017) ha chiarito che al criterio di collegamento della residenza - che in base all'art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell'ufficio dell'ente previsto nel comma 3 che vale come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro; così individuato, nel comma 3 dell'art. 444 c.p.c., il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia di cause in oggetto, deve ancora chiarirsi come si identifichi la sede dell'ufficio l'ente; si deve ritenere che il criterio spaziale della sede dell'ufficio dell'ente esprima un concetto correlato ai poteri ed alle competenze amministrative, che devono essere svolti dall'ufficio dell'ente interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede legale dell'ente) ed agli interessi pubblici che vi sono implicati; contano i poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle prestazione, di agire in giudizio per la restituzione; tale criterio pertanto è volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso funzionale, e quindi mobile; se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 3 alla sede dell'ufficio dell'ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento) in giudizio. (Cass.n. Ric. 2021 n. 20440 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- 30472/2019; Cass.n. 6178/2019; Cass. 10702/2015, 23893/2004, 11266/96); se dunque il contenuto che va ad integrare la locuzione luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente deve aver riguardo al rilievo da attribuire ai compiti di natura pubblicistica coinvolti nella materia delle assicurazioni sociali e della previdenza N(essendo tale finalità quella espressa dalla disposizione codicistica in materia di competenza allorché sottolinea la vicinanza territoriale che deve esserci tra la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che si occupi delle prestazioni e il giudice che valuti la eventuale controversia), ed allora non può che ritenersi che la sede dell'ufficio sia quella in cui l'ente pubblico concretamente effettui i controlli, accerti gli obblighi ed assuma gli eventuali provvedimenti. Di nessun ostacolo a tale identificazione può essere la circostanza che i lavoratori siano stati assunti da società con sede legale in altro luogo poiché estraneo, tale dato, al criterio assunto dalla disposizione codicistica. La vicinanza territoriale tra ufficio dell'ente che svolga in concreto, rispetto alla singola situazione lavorativa, attività proprie dell'accertamento contributivo e dell'eventuale sistema sanzionatorio, risulta essere il necessario collegamento utile a consentire il pieno esercizio di compiti attribuiti nel pubblico interesse; nel caso in esame deve quindi ritenersi radicata la competenza nel Tribunale di L'Aquila in quanto territorialmente competente per le esposte ragioni. Il regolamento d'ufficio deve quindi essere rigettato; Visto il carattere officioso del regolamento proposto e l'assenza di attività difensiva delle parti, nulla va disposto quanto alle spese del procedimento. P.Q.M. lv Ric. 2021 n. 20440 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- Accoglie il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal Tribunale di Roma e dichiara la competen