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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 35447/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 24 gennaio 2022, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa in data 15 settembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen.2.

L' ufficio ricorrente lamenta, con un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Viene dedotto, in particolare, che la motivazione è da ritenere meramente apparente nella parte in cui afferma la piena credibilità delle dichiarazioni a discolpa rese dagli indagati, trascurando gli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti (dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rinvenimento del portafogli vuoto della persona offesa, mancato ritrovamento del cellulare) con affermazione apodittica che rende impossibile comprendere il processo valutativo dei giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte ,

2. Occorre premettere che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110).

Tanto precisato, nel caso di specie, risulta che il tribunale ha operato una unitaria valutazione delle complessive emergenze processuali rilevando come gli indagati avevano fornito una versione pienamente univoca e concorde e come tale versione degli indagati aveva trovato riscontro nella pendenza di un procedimento per stalking in danno dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] a carico della presunta persona offesa della rapina, per tale ragione ritenendo configurabile un affievolimento del quadro indiziario.

A fronte di una motivazione che non può ritenersi né carente né illogica né contraddittoria il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la valutazione del complessivo quadro indiziario senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 24 gennaio 2022, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa in data 15 settembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen.2. L' ufficio ricorrente lamenta, con un unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Viene dedotto, in particolare, che la motivazione è da ritenere meramente apparente nella parte in cui afferma la piena credibilità delle dichiarazioni a discolpa rese dagli indagati, trascurando gli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti (dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rinvenimento del portafogli vuoto della persona offesa, mancato ritrovamento del cellulare) con affermazione apodittica che rende impossibile comprendere il processo valutativo dei giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte , 2. Occorre premettere che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, nel caso di specie, risulta che il tribunale ha operato una unitaria valutazione delle complessive emergenze processuali rilevando come gli indagati avevano fornito una versione pienamente univoca e concorde e come tale versione degli indagati aveva trovato riscontro nella pendenza di un procedimento per stalking in danno dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] a carico della presunta persona offesa della rapina, per tale ragione ritenendo configurabile un affievolimento del quadro indiziario. A fronte di una motivazione che non può ritenersi né carente né illogica né contraddittoria il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la valutazione del complessivo quadro indiziario senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, i