CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 1989
Cassazione n. 23305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il 20/12/2021 dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2011, per i reati di cui al capo N e O, commessi a [OSCURATO:PERSONA] il 6 maggio 2020. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività dei gruppi camorristici denominati clan Gionta e clan Gallo-Cavalieri, che si contrapponevano tra loro per il controllo criminale del territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Si accertava, in tale ambito, che il clan Gionta e il clan Gallo-Cavalieri, storicamente presenti nell'area di [OSCURATO:PERSONA], operavano secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui, nel corso degli anni, si erano imposti sul territorio nel quale erano radicati. Sulla sfera di operatività di questi sodalizi camorristici nel provvedimento cautelare genetico impugnato si richiamavano anche gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area campana dei due sodalizi, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operavano le consorterie e la loro contrapposizione nel territorio torrese, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa cornice, ai capi N e O della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto intorno alle ore 14 del 6 maggio 2020, che si inseriva nella contrapposizione camorristica tra il clan Gionta nel quale gravitava la vittima e il clan Gallo-Cavalieri nel quale gravitavano il ricorrente e il fratello, [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito materialmente l'agguato, nel contesto di risalente conflittualità esistente tra i due sodalizi. La vittima, in particolare, veniva attinto da diversi proiettili esplosi da due armi differenti, mentre si trovava sul lastrico solare dell'abitazione della madre, che ne provocavano il ferimento, in conseguenza del quale subiva un ricovero ospedaliero d'urgenza. Le indagini attivate dopo l'esecuzione dell'attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di repertare numerosi bossoli di arma da fuoco sulla terrazza di uno stabile vicino, ubicato a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, individuando, al contempo, l'edificio da cui i fratelli Cherillo erano passati per appostarsi, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, dove abitava [OSCURATO:PERSONA], che era la moglie del detenuto [OSCURATO:PERSONA], un esponente di spicco del clan Gallo-Cavalieri. Fin dalla prima fase delle indagini preliminari, si ipotizzava che gli autori dell'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA] fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che i colpi di arma da fuoco che avevano provocato il ferimento della vittima provenivano dal lastrico solare di uno stabile vicino a quello in cui abitava la famiglia Gallo-Colonia, dove venivano repertati i bossoli dei proiettili esplosi dalle armi usate per attentare alla vita della persona offesa. Il movente dell'attentato, inoltre, veniva ricondotto alla contrapposizione armata tra il clan Gallo-Cavalieri e il clan Gionta, del quale la vittima era un esponente di spicco, essendo il genero del responsabile di tale consorteria camorristica, [OSCURATO:PERSONA]. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell'attentato posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] si riteneva corroborato dalle attività di captazione - eseguite all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e nella stanza dell'Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] dove la vittima era stata ricoverata, dopo essere stata ferita - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata, registrate nell'arco temporale immediatamente successivo all'esecuzione dell'agguato, svoltosi, come detto, nel primo pomeriggio del 6 maggio 2020. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose commesse dal ricorrente e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al clan Gallo-Cavalieri di [OSCURATO:PERSONA], nel cui contesto camorristico maturava la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], quale esponente di spicco del clan Gionta. L'elevato disvalore delle condotte illecite di cui si discute, del resto, è dimostrato dalla particolare efferatezza dell'azione criminosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], che veniva eseguita in pieno giorno e in un edificio ubicato nel centro cittadino, mediante l'impiego di almeno due armi di notevole potenzialità offensiva, attestato dall'elevato numero di bossoli repertato sulla scena del crimine. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato , [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensive. 3 t Con questa doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario al giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi N e O della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni ambientali registrate nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce del fatto che l'indagato risultava coinvolto personalmente solo in alcune delle captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Napoli. Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Napoli non si era confrontato con le doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 309 cod. proc. pen., incentrate sulle investigazioni difensive svolte nell'interesse del ricorrente, determinando l'elusione dei temi censori introdotti dalla difesa dell'indagato, collegati agli esiti della consulenza tecnica di parte svolta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo del giudizio di gravità indiziaria formulato per i reati di cui ai capi N e O della rubrica, resa evidente dal richiamo pedissequo delle conclusioni poste a fondamento del provvedimento cautelare genetico e dal percorso argomentativo tautologico seguito per confermarlo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice 4 t di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi N e O della rubrica, censurata con il ricorso in esame. 3. In questa cornice, deve rilevarsi l'inammissibilità della censura difensiva articolata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario al giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi N e O della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni ambientali registrate nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente, anche alla luce del fatto che l'indagato risultava coinvolto 5 t personalmente solo in alcune delle captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Napoli. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi N e O, è costituito dagli esiti delle intercettazioni ambientali svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-5 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione numero 19, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 3; l'intercettazione numero 22, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 3; l'intercettazione numero 29, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 3; l'intercettazione numero 32, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 3; l'intercettazione numero 36, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 4; l'intercettazione numero 47, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 4; l'intercettazione numero 1640, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 1638, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5; l'intercettazione numero 389, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 5. Di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Napoli forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 6 maggio 2020, che si inseriva nella contrapposizione camorristica, risalente nel tempo, tra il clan Gionta nel quale gravitava la vittima e il clan Gallo-Cavalieri nel quale gravitavano il ricorrente e il fratello, [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito materialmente l'agguato. Lo scontro esistente tra le due consorterie camorristiche attive nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nel caso dei fratelli Cherillo, si caratterizzava ulteriormente per il risentimento nutrito dai due germani nei confronti della vittima, che ritenevano coinvolto nell'uccisione del nonno materno, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2006. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale del riesame di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava non illogicamente che, gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili alle intercettazioni ambientali che si sono 6 t richiamate, avevano «consentito agli investigatori di addivenire alla identificazione degli autori del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], individuando i due attuali ricorrenti». 3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni informatiche che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta convolto, sia direttamente sia indirettamente, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato, pur lodevolmente, nel ricorso in esame, un problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice cautelare, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari napoletani sui risultati delle intercettazioni, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01). Questa posizione ermeneutica, pur consolidata negli anni, da ultimo, veniva ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente richiamare in questa sede, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Analoghe considerazioni valgono a proposito della correlata censura difensiva, secondo cui il Tribunale del riesame di Napoli non si era confrontato con le doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 309 cod. proc. pen., incentrate sulle investigazioni difensive svolte nell'interesse del ricorrente art. 309 cod. proc. pen., collegati agli esiti della consulenza tecnica di parte svolta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], determinando l'elusione dei temi censori introdotti dalla difesa dell'indagato, sotto il profilo del giudizio di gravità indiziaria formulato per i reati di cui ai capi N e O della rubrica, resa evidente dal richiamo pedissequo delle conclusioni poste a fondamento del provvedimento cautelare genetico e del percorso argomentativo tautologico seguito per confermarlo. Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle doglianze relative al giudizio di gravità indiziaria inerente i reati di cui ai capi N e O si limita a riproporre - sia pure nel contesto di un'articolata esposizione - i temi censori che erano stati introdotti con il primo motivo di ricorso, senza enucleare le ulteriori ragioni per cui le asserite elusioni motivazionali del Tribunale del riesame di Napoli influivano sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento oggetto d'impugnazione. Ci si trova, pertanto, di fronte a censure difensive sostanzialmente reiterative dei temi censori introdotti con la doglianza principale, per le quali ci si deve limitare a richiamare le considerazioni che si sono espresse nei paragrafi 3 e 3.1, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento tali censure e ineccepibile la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nel provvedimento cautelare genetico, disposta dal Tribunale del riesame di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi N e O. Non corrisponde, per altro verso, al vero che il Tribunale del riesame di Napoli aveva omesso di confrontarsi con le censure difensive incentrate sulla consulenza tecnica di parte svolta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], alla quale ci si riferiva a pagina 6 del provvedimento impugnato. Si evidenziava, in particolare, che tali verifiche si limitavano a descrivere lo stato degli edifici ubicati in [OSCURATO:PERSONA], tra i numeri civici 20 e 30, senza introdurre elementi indiziari in grado di disarticolare il percorso argomentativo sulla base del quale era stato confermato il provvedimento cautelare genetico, anche in considerazione del fatto che il consulente «aveva limitato il suo sopralluogo all'edificio di [OSCURATO:PERSONA] n. 20». 3.3. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità delle censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r Domenic4 Fiordalisi (-73 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE i r) - '\A \re.\s Ns, • (2,;;•„.. - ti? 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