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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 14397/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13952/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.36/2020 depositata il 13/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., conveniva, dinanzi al Tribunale di Rutigliano, le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione per avere detenuto senza titolo due appartamenti in Noicattaro, via Siciliani n. 5, di cui si affermava proprietaria pro indiviso per 1/3, essendo gli stessi caduti in comunione ereditaria di tutte le tre sorelle alla morte dei comuni genitori; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, eccepiva di avere occupato l’immobile da sempre uti dominus e di avere maturato un possesso utile ad usucapionem, di cui aveva chiesto l’accertamento giudiziale già nel 2008 e domandava che il relativo giudizio Rg. 224/2008 fosse riunito a quello in corso, per connessione oggettiva e soggettiva; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, sosteneva di avere sempre vissuto con i genitori nell’appartamento occupato, e, oltre a contestare l’ammissibilità dell’atto introduttivo e denunciare l’irregolare instaurazione del contraddittorio, chiedeva che l’attrice le restituisse quanto pagato per le riparazioni urgenti dell’immobile e per il funerale della madre nonché una somma in lire prestatale; il Tribunale, con ordinanza, dopo aver rigettato l’istanza di riunione al giudizio nel quale si controverteva dell’usucapione del diritto di proprietà, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere, rispettivamente, euro 70,40 ed euro 204,80 mensili a titolo di indennità di occupazione degli immobili a far data da settembre 2010; [OSCURATO:PERSONA] impugnava, in via principale, l’ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, lamentando la mancata riunione del procedimento a quello avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione dell’appartamento o la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al Rg. n. 248/2008, l’indeterminatezza della domanda, l’erronea qualificazione della fattispecie e della domanda, la violazione degli artt. 1146, 1147, 1148 e 2697 cod.civ., perché, avendo composseduto il bene, l’indennità per occupazione sine titulo non poteva che considerarsi dovuta a far data dalla domanda giudiziale; anche [OSCURATO:PERSONA] impugnava, in via incidentale, l’ordinanza, deducendo l’inammissibilità del ricorso, invocava l’interrogatorio formale delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestava nel merito il difetto di prova del pregiudizio subito e la liquidazione accordata; [OSCURATO:PERSONA] resisteva ad entrambi gli appelli; la Corte d'Appello, con la sentenza n. 36/2020, ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale; segnatamente, ha ritenuto non ricorrente il presupposto per la sospensione del processo in corso, cioè un rapporto pregiudiziale per cui l’altro giudizio assuma il carattere di suo indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere e del tutto giustificata la scelta del Tribunale di scindere le due controversie, ha ritenuto nuova e comunque infondata l’eccezione di genericità della domanda, ha considerato rilevante il mancato godimento da parte dell’appellata della sua quota ideale sui due appartamenti e non il titolo sulla scorta del quale le due appellanti detenevano l’immobile; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce«Violazione degli artt. 34, 40, 274, 702 ter cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., e violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 331 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ. – Ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 295 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. per nullità della motivazione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ.»; alla Corte d'Appello viene rimproverato di non avere considerato la sentenza n. 2286/2019, pronunciata all’esito del giudizio Rgn. 244/2008 in cui si controverteva della domanda di accertamento dell’usucapione, la quale aveva affermato: «non è contestato che il giudizio “pregiudiziale” è il presente, che pertanto può proseguire indipendentemente da quello, a rito speciale, che si assume connesso, laddove eventuali profili di pregiudizialità potrebbero eventualmente riguardare esclusivamente quest’ultimo»; segno, ad avviso della ricorrente, che la questione della pregiudiziale era rilevante e che i due giudizi erano inscindibili, per cui il giudice della causa pregiudicata avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, riunirla a quella del giudizio Rg 244/2008, trattarla e deciderla ai sensi dell’art. 40, 3° comma, cod.proc.civ.; il primo errore del giudice d'appello sarebbe consistito nella violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. per non avere disposto la riunione dei due giudizi; il secondo errore risiederebbe nell’aver erroneamente individuato il contenuto del primo motivo di appello, con il quale si era insistito per la riunione dei procedimenti e, solo in via in via sussidiaria, cioè se il giudice d'appello avesse ritenuto preclusa per ragioni processuali la riunione, era stata chiesta la sospensione, ex art. 295 cod.proc.civ., del giudizio pregiudicato; il giudice a quo avrebbe attribuito carattere assorbente alla questione dedotta in via sussidiaria e lo avrebbe fatto «per divincolarsi dal tema dell’obbligatorietà della riunione e del relativo procedimento»; in aggiunta, sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e in un vizio motivazionale quando ha ritenuto strumentale alla introduzione della questione dell’usucapione il motivo di appello con cui era stata censurata l’ordinanza del Tribunale per non aver tenuto conto del fatto che l’appellante aveva esercitato un possesso ad usucapionem che escludeva la ricorrenza di un comodato e di ogni altro titolo detentivo; in prima battuta, si osserva che è insindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di non accogliere l’istanza di riunione di due giudizi connessi; in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un., 6/02/2015 n. 2245; Cass. 30/03/2018 n. 8024); l'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., cod.proc.civ., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. 10/03/2014 n. 5457; Cass.28/12/2020, n. 29638); va poi osservato che la Corte d'Appello ha esaminato il motivo di gravame sia sotto il profilo della omessa riunione dei procedimenti asseritamente connessi sia sotto il profilo, dedotto in via sussidiaria, della omessa sospensione per pregiudizialità, senza affatto equivocare il contenuto del motivo di impugnazione; a p. 6 della sentenza si legge: «sempre secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice avrebbe dovuto, in alternativa, sospendere il presente giudizio …»; osserva poi il Collegio che - seco ndo consolidato orientamento di questa Corte - salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato già definito con sentenza seppure non passata in giudicato, è possibile lasospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337, 2° comma, cod.proc.civ., il quale impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata (che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione) senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; di conseguenza, il motivo deve essere respinto poiché censura la violazione e la falsa applicazione dell'art.295 cod.proc.civ. , sebbene nella vicenda di cui si discute tale norma non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell'ipotesi disospensione obbligatoria; infatti, solo fin tanto che la causa pregiudicante pende in primo grado, la causa dipendente resta soggetta asospensione ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ. ; detta ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) lasospensione del processo pregiudicato, si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale, che tende ad aumentare le ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell'impugnazione; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa «Violazione degli artt. 164, comma 4° e 156, comma 2° cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Violazione e falsa applicazion e dell’art. 354 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Omessa pronuncia in relazione all’art. 360, 1° comma, n. comma 1°,n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 132 e dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. per nullità della motivazione e violazione del contraddittorio»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il motivo con cui era stato dedotto che la domanda dell’attrice era generica e indeterminata sia nella causa petendiche nel petitum , perché l’eccezione non era stata proposta in primo grado; l’errore della Corte d'Appello consisterebbe nell’omessa considerazione che i vizi dell’editio actionis sono rilevabili d’ufficio, perché danno vita a nullità degli atti processuali, ai sensi dell’art. 156 2° comma, cod.proc.civ.; la Corte territoriale, quando ha escluso anche nel merito la fondatezza dell’eccezione, avrebbe utilizzato argomenti tratti dalla lettura di un altro fascicolo, quello del giudizio di primo grado Rg n. 244/2008, e dagli atti di parte, incorrendo nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. , anche per avere escluso la rilevanza del comodato nei confronti dell’altra sorella che non aveva mai eccepito di avere usucapito la proprietà dell’appartamento e avrebbe reso una pronuncia con« motivazione nulla per non avere osservato i medesimi passaggi logico-argomentativi, né indicato i medesimi elementi di prova considerati dal primo giudice» e per non avere confutato le censure formulate avverso la decisione del Tribunale, con violazione del principio del contraddittorio»; in va preliminare, va rilevato che, una volta ritenuta inammissibile l’eccezione, il giudice d'appello si era spogliato della propria potestas iudicandi e quindi le ulteriori argomentazioni sul merito dell’eccezione sono state espresse ad abundantiam ; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass.03/09/2021,n. 23885); lo scrutinio pertanto va circoscritto alla ratio decidendi con cui la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ.; a tal proposito, si osserva che la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ., sana ogni vizio dellacitazione, compreso quello derivante dallaindeterminatezza dell'oggetto, come è assolutamente chiaro ove si consideri la diretta correlazione esistente tra il 1°e il 2° comma dell'art. 164 cod.proc.civ.; nè il presunto vizio dellacitazione poteva essere rilevato di ufficio dal giudice, giacché ciò può avvenire solo quando il convenuto non si costituisce in giudizio (art. 164, 1° comma, ult. parte); il motivo, pertanto, è inammissibile; 3) con il terzo motivo, viene dedotta «Violazione dell’art. 1146 primo comma cod.civ., dell’art. 1141, primo comma e secondo comma cod.civ., dell’art. 2728 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. – Omessa pronuncia e violazione del contraddittorio ex art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ.», per avere la Corte territoriale, a differenza del Tribunale - che aveva imputato alle convenute l’omessa dimostrazione del titolo sulla scorta del quale detenevano l’immobile dopo il decesso dei genitori - ritenuto ultro nea la ricerca di detto titolo, perché «oggetto del giudizio non è il titolo…, ma l’esistenza di una oggettiva situazione di proprietà indivisa sugli immobili, dal godimento dei quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa, e per la qualcosa ha chiesto il pagamento dell’indennizzo», trascurando proprio la successione nel possesso, il compossesso dei beni ereditari e il titolo comune ex art. 1146 cod.civ. ; dette questioni avrebbero «incrociato l’usucapione vantata dalla Sig.a [OSCURATO:PERSONA], perché la successione mortis causa non modifica né sostituisce le situazioni materiali e di diritto» e su di esse che, pure avevano costituito oggetto di eccezione, avrebbe omesso di pronunciarsi; la Corte territoriale ha ritenuto «inammissibili i richiami al possesso di buona fede, ex artt. 1147 e 1148 cod.civ., sia perché sollevati per la prima volta in appello, sia in quanto il Tribunale non ha fatto questione di possesso in buona o mala fede allorquando ha stabilito il pagamento dell’indennizzo» (p. 10 della sentenza); detta statuizione reiettiva del terzo motivo dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui la stessa lamentava la violazione degli artt. 1146, 1147 e 1148 cod.civ. per avere usucapito l’appartamento e, in ogni caso, per averlo composseduto un buona fede, non è stata efficacemente confutata dalla ricorrente; l’illustrazione del mezzo impugnatorio si concentra solo sulla ritenuta irrilevanza del titolo, ma nulla adduce per contestare la ratio decidendi con cui giudice a quoha dichiarato inammissibili i richiami al possesso di buona fede per il loro carattere di novità; tanto basta per condannare all’inammissibilità il motivo in esame; 4) il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13952/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.36/2020 depositata il 13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., conveniva, dinanzi al Tribunale di Rutigliano, le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione per avere detenuto senza titolo due appartamenti in Noicattaro, via Siciliani n. 5, di cui si affermava proprietaria pro indiviso per 1/3, essendo gli stessi caduti in comunione ereditaria di tutte le tre sorelle alla morte dei comuni genitori; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, eccepiva di avere occupato l’immobile da sempre uti dominus e di avere maturato un possesso utile ad usucapionem, di cui aveva chiesto l’accertamento giudiziale già nel 2008 e domandava che il relativo giudizio Rg. 224/2008 fosse riunito a quello in corso, per connessione oggettiva e soggettiva; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, sosteneva di avere sempre vissuto con i genitori nell’appartamento occupato, e, oltre a contestare l’ammissibilità dell’atto introduttivo e denunciare l’irregolare instaurazione del contraddittorio, chiedeva che l’attrice le restituisse quanto pagato per le riparazioni urgenti dell’immobile e per il funerale della madre nonché una somma in lire prestatale; il Tribunale, con ordinanza, dopo aver rigettato l’istanza di riunione al giudizio nel quale si controverteva dell’usucapione del diritto di proprietà, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere, rispettivamente, euro 70,40 ed euro 204,80 mensili a titolo di indennità di occupazione degli immobili a far data da settembre 2010; [OSCURATO:PERSONA] impugnava, in via principale, l’ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, lamentando la mancata riunione del procedimento a quello avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione dell’appartamento o la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al Rg. n. 248/2008, l’indeterminatezza della domanda, l’erronea qualificazione della fattispecie e della domanda, la violazione degli artt. 1146, 1147, 1148 e 2697 cod.civ., perché, avendo composseduto il bene, l’indennità per occupazione sine titulo non poteva che considerarsi dovuta a far data dalla domanda giudiziale; anche [OSCURATO:PERSONA] impugnava, in via incidentale, l’ordinanza, deducendo l’inammissibilità del ricorso, invocava l’interrogatorio formale delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestava nel merito il difetto di prova del pregiudizio subito e la liquidazione accordata; [OSCURATO:PERSONA] resisteva ad entrambi gli appelli; la Corte d'Appello, con la sentenza n. 36/2020, ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale; segnatamente, ha ritenuto non ricorrente il presupposto per la sospensione del processo in corso, cioè un rapporto pregiudiziale per cui l’altro giudizio assuma il carattere di suo indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere e del tutto giustificata la scelta del Tribunale di scindere le due controversie, ha ritenuto nuova e comunque infondata l’eccezione di genericità della domanda, ha considerato rilevante il mancato godimento da parte dell’appellata della sua quota ideale sui due appartamenti e non il titolo sulla scorta del quale le due appellanti detenevano l’immobile; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce«Violazione degli artt. 34, 40, 274, 702 ter cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., e violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 331 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ. – Ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 295 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. per nullità della motivazione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 4 cod.proc.civ.»; alla Corte d'Appello viene rimproverato di non avere considerato la sentenza n. 2286/2019, pronunciata all’esito del giudizio Rgn. 244/2008 in cui si controverteva della domanda di accertamento dell’usucapione, la quale aveva affermato: «non è contestato che il giudizio “pregiudiziale” è il presente, che pertanto può proseguire indipendentemente da quello, a rito speciale, che si assume connesso, laddove eventuali profili di pregiudizialità potrebbero eventualmente riguardare esclusivamente quest’ultimo»; segno, ad avviso della ricorrente, che la questione della pregiudiziale era rilevante e che i due giudizi erano inscindibili, per cui il giudice della causa pregiudicata avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, riunirla a quella del giudizio Rg 244/2008, trattarla e deciderla ai sensi dell’art. 40, 3° comma, cod.proc.civ.; il primo errore del giudice d'appello sarebbe consistito nella violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. per non avere disposto la riunione dei due giudizi; il secondo errore risiederebbe nell’aver erroneamente individuato il contenuto del primo motivo di appello, con il quale si era insistito per la riunione dei procedimenti e, solo in via in via sussidiaria, cioè se il giudice d'appello avesse ritenuto preclusa per ragioni processuali la riunione, era stata chiesta la sospensione, ex art. 295 cod.proc.civ., del giudizio pregiudicato; il giudice a quo avrebbe attribuito carattere assorbente alla questione dedotta in via sussidiaria e lo avrebbe fatto «per divincolarsi dal tema dell’obbligatorietà della riunione e del relativo procedimento»; in aggiunta, sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e in un vizio motivazionale quando ha ritenuto strumentale alla introduzione della questione dell’usucapione il motivo di appello con cui era stata censurata l’ordinanza del Tribunale per non aver tenuto conto del fatto che l’appellante aveva esercitato un possesso ad usucapionem che escludeva la ricorrenza di un comodato e di ogni altro titolo detentivo; in prima battuta, si osserva che è insindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di non accogliere l’istanza di riunione di due giudizi connessi; in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 6/02/2015 n. 2245; Cass. 30/03/2018 n. 8024); l'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., cod.proc.civ., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. 10/03/2014 n. 5457; Cass.28/12/2020, n. 29638); va poi osservato che la Corte d'Appello ha esaminato il motivo di gravame sia sotto il profilo della omessa riunione dei procedimenti asseritamente connessi sia sotto il profilo, dedotto in via sussidiaria, della omessa sospensione per pregiudizialità, senza affatto equivocare il contenuto del motivo di impugnazione; a p. 6 della sentenza si legge: «sempre secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice avrebbe dovuto, in alternativa, sospendere il presente giudizio …»; osserva poi il Collegio che - seco ndo consolidato orientamento di questa Corte - salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato già definito con sentenza seppure non passata in giudicato, è possibile lasospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337, 2° comma, cod.proc.civ., il quale impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata (che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione) senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; di conseguenza, il motivo deve essere respinto poiché censura la violazione e la falsa applicazione dell'art.295 cod.proc.civ. , sebbene nella vicenda di cui si discute tale norma non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell'ipotesi disospensione obbligatoria; infatti, solo fin tanto che la causa pregiudicante pende in primo grado, la causa dipendente resta soggetta asospensione ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ. ; detta ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) lasospensione del processo pregiudicato, si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale, che tende ad aumentare le ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell'impugnazione; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa «Violazione degli artt. 164, comma 4° e 156, comma 2° cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Violazione e falsa applicazion e dell’art. 354 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. – Omessa pronuncia in relazione all’art. 360, 1° comma, n. comma 1°,n. 4 cod.proc.civ. – Violazione dell’art. 132 e dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. per nullità della motivazione e violazione del contraddittorio»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il motivo con cui era stato dedotto che la domanda dell’attrice era generica e indeterminata sia nella causa petendiche nel petitum , perché l’eccezione non era stata proposta in primo grado; l’errore della Corte d'Appello consisterebbe nell’omessa considerazione che i vizi dell’editio actionis sono rilevabili d’ufficio, perché danno vita a nullità degli atti processuali, ai sensi dell’art. 156 2° comma, cod.proc.civ.; la Corte territoriale, quando ha escluso anche nel merito la fondatezza dell’eccezione, avrebbe utilizzato argomenti tratti dalla lettura di un altro fascicolo, quello del giudizio di primo grado Rg n. 244/2008, e dagli atti di parte, incorrendo nella violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. , anche per avere escluso la rilevanza del comodato nei confronti dell’altra sorella che non aveva mai eccepito di avere usucapito la proprietà dell’appartamento e avrebbe reso una pronuncia con« motivazione nulla per non avere osservato i medesimi passaggi logico-argomentativi, né indicato i medesimi elementi di prova considerati dal primo giudice» e per non avere confutato le censure formulate avverso la decisione del Tribunale, con violazione del principio del contraddittorio»; in va preliminare, va rilevato che, una volta ritenuta inammissibile l’eccezione, il giudice d'appello si era spogliato della propria potestas iudicandi e quindi le ulteriori argomentazioni sul merito dell’eccezione sono state espresse ad abundantiam ; un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass.03/09/2021,n. 23885); lo scrutinio pertanto va circoscritto alla ratio decidendi con cui la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ.; a tal proposito, si osserva che la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ., sana ogni vizio dellacitazione, compreso quello derivante dallaindeterminatezza dell'oggetto, come è assolutamente chiaro ove si consideri la diretta correlazione esistente tra il 1°e il 2° comma dell'art. 164 cod.proc.civ.; nè il presunto vizio dellacitazione poteva essere rilevato di ufficio dal giudice, giacché ciò può avvenire solo quando il convenuto non si costituisce in giudizio (art. 164, 1° comma, ult. parte); il motivo, pertanto, è inammissibile; 3) con il terzo motivo, viene dedotta «Violazione dell’art. 1146 primo comma cod.civ., dell’art. 1141, primo comma e secondo comma cod.civ., dell’art. 2728 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. – Omessa pronuncia e violazione del contraddittorio ex art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ.», per avere la Corte territoriale, a differenza del Tribunale - che aveva imputato alle convenute l’omessa dimostrazione del titolo sulla scorta del quale detenevano l’immobile dopo il decesso dei genitori - ritenuto ultro nea la ricerca di detto titolo, perché «oggetto del giudizio non è il titolo…, ma l’esistenza di una oggettiva situazione di proprietà indivisa sugli immobili, dal godimento dei quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa, e per la qualcosa ha chiesto il pagamento dell’indennizzo», trascurando proprio la successione nel possesso, il compossesso dei beni ereditari e il titolo comune ex art. 1146 cod.civ. ; dette questioni avrebbero «incrociato l’usucapione vantata dalla Sig.a [OSCURATO:PERSONA], perché la successione mortis causa non modifica né sostituisce le situazioni materiali e di diritto» e su di esse che, pure avevano costituito oggetto di eccezione, avrebbe omesso di pronunciarsi; la Corte territoriale ha ritenuto «inammissibili i richiami al possesso di buona fede, ex artt. 1147 e 1148 cod.civ., sia perché sollevati per la prima volta in appello, sia in quanto il Tribunale non ha fatto questione di possesso in buona o mala fede allorquando ha stabilito il pagamento dell’indennizzo» (p. 10 della sentenza); detta statuizione reiettiva del terzo motivo dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui la stessa lamentava la violazione degli artt. 1146, 1147 e 1148 cod.civ. per avere usucapito l’appartamento e, in ogni caso, per averlo composseduto un buona fede, non è stata efficacemente confutata dalla ricorrente; l’illustrazione del mezzo impugnatorio si concentra solo sulla ritenuta irrilevanza del titolo, ma nulla adduce per contestare la ratio decidendi con cui giudice a quoha dichiarato inammissibili i richiami al possesso di buona fede per il loro carattere di novità; tanto basta per condannare all’inammissibilità il motivo in esame; 4) il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen