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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 31195/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la successiva memoria depositata dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia in carcere con riferimento ai fatti contestati ai capi 1), 13), 15) e 32) e degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui ai capi 9), 1), 17 (riqualificato nella fattispecie tentata), 19), 26), 30), 33) e 42) in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 74 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti nonché di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui agli artt. 391ter e 319 cod.pen., oltre che in relazione ai conseguenti reati fine.

Il Tribunale, in punto di sussistenza del presupposto previsto dall'art.273 cod.proc.pen., ha premesso che il compendio indiziario - fondato su molteplici fonti di prova - aveva portato a identificare due sodalizi finalizzati, rispettivamente, alla commissione di reati in materia di stupefacenti e di quelli previsti dagli artt.391ter e 319 cod.pen., peraltro tra di loro sovrapponibili in quanto era dato individuare l'identità dei promotori e degli organizzatori, differenziandosi le organizzazioni stesse unicamente per alcuni dei partecipi; ha quindi descritto le modalità operative dei rispettivi sodalizi, specificamente alla luce delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In riferimento all'associazione finalizzata al narcotraffico, il Tribunale ha esposto che le risultanze dell'indagine avevano comprovato la sussistenza di una estesa organizzazione, con ripartizione di ruoli tra gli associati, in relazione alla quale poteva ritenersi perfezionata la fattispecie prevista dall'art.74, T.U. stup., attesa la ravvisabilità di un sodalizio strutturato, verticistico e dotato di disponibilità economiche comuni, in grado di operare in modo stabile e duraturo nello specifico settore del commercio di stupefacenti.

Mentre, in relazione alla distinta associazione finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 391ter e 319 cod.pen., ha pure rilevato la serialità e l'organizzazione del gruppo; esponendo che, in riferimento a entrambi i sodalizi, l'odierno ricorrente era identificabile con un dei promotori e organizzatori.

In ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha osservato che risultava adeguatamente comprovato il predetto ruolo di promotore e organizzatore di entrambi i sodalizi; tanto sulla base del compendio indiziario ivi riassunto e rappresentato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, analiticamente compendiati in ordine a ciascun reato-fine ascritto.

Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha rilevato la sussistenza della c.d. doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza di elementi idonei a superare la medesima, ha quindi ritenuto proporzionata e adeguata la sola misura maggiormente afflittiva in relazione al reato previsto dall'art.74, T.U. stup., e in riferimento ai reati fine, nonché quella degli arresti domiciliari in ordine alle rimanenti contestazioni.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292 e 309 cod.proc.pen., e agli artt. 74, T.U. stup., 416 e 416bis.1 cod.pen.) e il vizio di motivazione in ordine all'omesso esame delle deduzioni difensive in punto di indeterminatezza e genericità dell'ordinanza genetica quanto al ruolo rivestito dall'indagato nell'ambito del reato associativo.

Ha dedotto che, in ordine alle valutazioni del GIP afferenti all'associazione dedita al narcotraffico, il ricorrente non era stato menzionato tra i presunti capi e/o sodali e che, in relazione alla distinta associazione contestata ai sensi dell'art.416 cod.pen., il nominativo dell'indagato era stato inizialmente inserito tra quello dei soli partecipi, venendo il Tormento indicato come capo e organizzatore solo nella successiva narrativa dell'ordinanza; ha quindi dedotto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni difensive inerenti a tali profili di contraddittorietà.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292, 273 e 309 cod.proc.pen.) e il vizio di motivazione, in ordine all'omesso esame delle argomentazioni difensive e al travisamento di elementi probatori rilevanti, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe idoneamente valutato tale profilo, non tenendo in considerazione il dato in base al quale i collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini (Mancuso e Greco) non avevano mai fatto riferimento alla persona del Tormento, essendo il ruolo organizzativo stato quindi desunto sulla sola base del materiale intercettativo.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292, 274, 275 e 309 cod.proc.pen.) e il vizio di motivazione per illogicità in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Ha dedotto che l'ordinanza genetica doveva considerarsi affetta dal vizio di motivazione apparente non contenendo una valutazione individualizzata delle ragioni dell'esigenza special-preventiva; assumendo altresì che, in considerazione della concreta connotazione della condotta e della complicità dei dirigenti dell'istituto di pena, la loro intervenuta sostituzione doveva ritenersi idonea ad affievolire qualsiasi esigenza cautelare.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successiva memoria, nella quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, attinente all'omesso rilievo di dedotte contraddittorietà dell'ordinanza genetica in ordine all'effettivo ruolo svolto dall'indagato nell'ambito dei due sodalizi, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Deve ricordarsi, in punto di premessa, che costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale l'ordinanza applicativa emessa ai sensi dell'at.292 cod.proc.pen. e il successivo ed eventuale provvedimento di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano reciprocamente sul piano motivazionale; dovendosi specificamente ritenere che eventuali omissioni e contraddizioni contenute nell'ordinanza genetica possano essere sanate dalla motivazione del tribunale del riesame, il cui provvedimento integra e completa quella del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione (Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257) e fatto salvo il caso previsto dall'art.309, comma 9, cod.proc.pen., attinente alla mancanza totale della motivazione ovvero alla carenza di autonoma Ì1 valutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa in capo all'ordinanza applicativa.

Nel caso di specie, va quindi rilevato l'omessa indicazione grafica da parte del GIP - in limine della valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza - del nominativo del Tormento quale capo od organizzatore dei due gruppi, deve leggersi in senso combinato con la successiva narrativa dell'ordinanza, in cui il giudice procedente ha univocamente indicato l'odierno ricorrente come uno dei capi ed organizzatori di entrambi i sodalizi (mentre del tutto irrilevante deve ritenersi l'elemento rappresentato dalla qualificazione come solo promotore e non anche come organizzatore in relazione all'individuazione delle esigenze cautelari).

In ogni caso, ogni contraddittorietà dell'ordinanza deve ritenersi sanata dalla motivazione del Tribunale del riesame, che ha operato un'analitica analisi dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento al ruolo apicale rivestito dall'indagato.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente del necessario requisito della specificità estrinseca.

In ordine alla consistenza del compendio indiziario, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo di ricorso difetta di qualsiasi effettivo confronto con il materiale probatorio preso in esame dal Tribunale distrettuale, il quale ha analiticamente indicato - per ciascuno dei reati fine - gli elementi indiziari valutati a carico del ricorrente in ordine ai vari episodi di introduzione di sostanza stupefacente all'interno del carcere, tutti risultanti come sollecitati dal Tormento nei confronti di soggetti esterni rispetto all'istituto di detenzione.

A fronte di tali analitiche considerazioni, la difesa del ricorrente si è limitata a dedurre tautologicamente l'insufficienza del quadro indiziario, in riferimento al mero dato rappresentato dalla mancata menzione del ricorrente nelle dichiarazioni rese da parte dei collaboratori di giustizia Mancuso e Greco, ragione per la quale deve ravvisarsi il suddetto vizio di aspecificità.

4. Il motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari è inammissibile in quanto, per un verso, manifestamente infondato e, dall'altro, del tutto aspecifico.

In particolare, in relazione allo specifico punto attinente alla dedotta mancata esposizione delle esigenze cautelari - da parte dell'ordinanza genetica - in maniera distinta per ciascuno dei soggetti sottoposti alla misura di massimo rigore va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355; Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02).

In relazione al profilo attinente al merito delle esigenze cautelari va osservato che, in relazione alla fattispecie associativa contestata ai sensi dell'art.74, T.U. stup., vige in materia la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Rilevando quindi che il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029).

Nel caso di specie, il Tribunale ha specificamente dato atto della mancata allegazione - da parte della difesa - di elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, aggiungendo comunque - a rafforzamento della doppia presunzione prevista ex lege - come dagli atti emergesse la sussistenza di un quadro cautelare particolarmente pregnante, data la prova dello stabile inserimento del ricorrente in un contesto dedito al traffico di stupefacenti e operante anche dopo l'intervenuto sequestro di sostanza operato nei confronti del padre, all'atto di tentare l'introduzione della stessa all'interno del carcere.

A fronte di tale valutazione, il ricorrente si è quindi limitato a dedurre la considerazione - già esposta in sede di procedimento di riesame - derivante dalla intervenuta sostituzione della direttrice dell'istituto e della comandante del corpo di polizia penitenziaria, come elemento idoneo a ritenere affievolite le esigenze cautelari; sulla base di una argomentazione del tutto aspecifica e comunque congruamente ritenuta dal Tribunale come inidonea a superare la doppia presunzione suddetta.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la successiva memoria depositata dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia in carcere con riferimento ai fatti contestati ai capi 1), 13), 15) e 32) e degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui ai capi 9), 1), 17 (riqualificato nella fattispecie tentata), 19), 26), 30), 33) e 42) in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 74 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti nonché di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui agli artt. 391ter e 319 cod.pen., oltre che in relazione ai conseguenti reati fine. Il Tribunale, in punto di sussistenza del presupposto previsto dall'art.273 cod.proc.pen., ha premesso che il compendio indiziario - fondato su molteplici fonti di prova - aveva portato a identificare due sodalizi finalizzati, rispettivamente, alla commissione di reati in materia di stupefacenti e di quelli previsti dagli artt.391ter e 319 cod.pen., peraltro tra di loro sovrapponibili in quanto era dato individuare l'identità dei promotori e degli organizzatori, differenziandosi le organizzazioni stesse unicamente per alcuni dei partecipi; ha quindi descritto le modalità operative dei rispettivi sodalizi, specificamente alla luce delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In riferimento all'associazione finalizzata al narcotraffico, il Tribunale ha esposto che le risultanze dell'indagine avevano comprovato la sussistenza di una estesa organizzazione, con ripartizione di ruoli tra gli associati, in relazione alla quale poteva ritenersi perfezionata la fattispecie prevista dall'art.74, T.U. stup., attesa la ravvisabilità di un sodalizio strutturato, verticistico e dotato di disponibilità economiche comuni, in grado di operare in modo stabile e duraturo nello specifico settore del commercio di stupefacenti. Mentre, in relazione alla distinta associazione finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 391ter e 319 cod.pen., ha pure rilevato la serialità e l'organizzazione del gruppo; esponendo che, in riferimento a entrambi i sodalizi, l'odierno ricorrente era identificabile con un dei promotori e organizzatori. In ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha osservato che risultava adeguatamente comprovato il predetto ruolo di promotore e organizzatore di entrambi i sodalizi; tanto sulla base del compendio indiziario ivi riassunto e rappresentato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, analiticamente compendiati in ordine a ciascun reato-fine ascritto. Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha rilevato la sussistenza della c.d. doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza di elementi idonei a superare la medesima, ha quindi ritenuto proporzionata e adeguata la sola misura maggiormente afflittiva in relazione al reato previsto dall'art.74, T.U. stup., e in riferimento ai reati fine, nonché quella degli arresti domiciliari in ordine alle rimanenti contestazioni. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292 e 309 cod.proc.pen., e agli artt. 74, T.U. stup., 416 e 416bis.1 cod.pen.) e il vizio di motivazione in ordine all'omesso esame delle deduzioni difensive in punto di indeterminatezza e genericità dell'ordinanza genetica quanto al ruolo rivestito dall'indagato nell'ambito del reato associativo. Ha dedotto che, in ordine alle valutazioni del GIP afferenti all'associazione dedita al narcotraffico, il ricorrente non era stato menzionato tra i presunti capi e/o sodali e che, in relazione alla distinta associazione contestata ai sensi dell'art.416 cod.pen., il nominativo dell'indagato era stato inizialmente inserito tra quello dei soli partecipi, venendo il Tormento indicato come capo e organizzatore solo nella successiva narrativa dell'ordinanza; ha quindi dedotto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni difensive inerenti a tali profili di contraddittorietà. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292, 273 e 309 cod.proc.pen.) e il vizio di motivazione, in ordine all'omesso esame delle argomentazioni difensive e al travisamento di elementi probatori rilevanti, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe idoneamente valutato tale profilo, non tenendo in considerazione il dato in base al quale i collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini (Mancuso e Greco) non avevano mai fatto riferimento alla persona del Tormento, essendo il ruolo organizzativo stato quindi desunto sulla sola base del materiale intercettativo. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge (in riferimento agli artt. 292, 274, 275 e 309 cod.proc.pen.) e il vizio di motivazione per illogicità in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha dedotto che l'ordinanza genetica doveva considerarsi affetta dal vizio di motivazione apparente non contenendo una valutazione individualizzata delle ragioni dell'esigenza special-preventiva; assumendo altresì che, in considerazione della concreta connotazione della condotta e della complicità dei dirigenti dell'istituto di pena, la loro intervenuta sostituzione doveva ritenersi idonea ad affievolire qualsiasi esigenza cautelare. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successiva memoria, nella quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, attinente all'omesso rilievo di dedotte contraddittorietà dell'ordinanza genetica in ordine all'effettivo ruolo svolto dall'indagato nell'ambito dei due sodalizi, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Deve ricordarsi, in punto di premessa, che costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale l'ordinanza applicativa emessa ai sensi dell'at.292 cod.proc.pen. e il successivo ed eventuale provvedimento di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano reciprocamente sul piano motivazionale; dovendosi specificamente ritenere che eventuali omissioni e contraddizioni contenute nell'ordinanza genetica possano essere sanate dalla motivazione del tribunale del riesame, il cui provvedimento integra e completa quella del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257) e fatto salvo il caso previsto dall'art.309, comma 9, cod.proc.pen., attinente alla mancanza totale della motivazione ovvero alla carenza di autonoma Ì1 valutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa in capo all'ordinanza applicativa. Nel caso di specie, va quindi rilevato l'omessa indicazione grafica da parte del GIP - in limine della valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza - del nominativo del Tormento quale capo od organizzatore dei due gruppi, deve leggersi in senso combinato con la successiva narrativa dell'ordinanza, in cui il giudice procedente ha univocamente indicato l'odierno ricorrente come uno dei capi ed organizzatori di entrambi i sodalizi (mentre del tutto irrilevante deve ritenersi l'elemento rappresentato dalla qualificazione come solo promotore e non anche come organizzatore in relazione all'individuazione delle esigenze cautelari). In ogni caso, ogni contraddittorietà dell'ordinanza deve ritenersi sanata dalla motivazione del Tribunale del riesame, che ha operato un'analitica analisi dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento al ruolo apicale rivestito dall'indagato. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente del necessario requisito della specificità estrinseca. In ordine alla consistenza del compendio indiziario, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Ciò posto, il motivo di ricorso difetta di qualsiasi effettivo confronto con il materiale probatorio preso in esame dal Tribunale distrettuale, il quale ha analiticamente indicato - per ciascuno dei reati fine - gli elementi indiziari valutati a carico del ricorrente in ordine ai vari episodi di introduzione di sostanza stupefacente all'interno del carcere, tutti risultanti come sollecitati dal Tormento nei confronti di soggetti esterni rispetto all'istituto di detenzione. A fronte di tali analitiche considerazioni, la difesa del ricorrente si è limitata a dedurre tautologicamente l'insufficienza del quadro indiziario, in riferimento al mero dato rappresentato dalla mancata menzione del ricorrente nelle dichiarazioni rese da parte dei collaboratori di giustizia Mancuso e Greco, ragione per la quale deve ravvisarsi il suddetto vizio di aspecificità. 4. Il motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari è inammissibile in quanto, per un verso, manifestamente infondato e, dall'altro, del tutto aspecifico. In particolare, in relazione allo specifico punto attinente alla dedotta mancata esposizione delle esigenze cautelari - da parte dell'ordinanza genetica - in maniera distinta per ciascuno dei soggetti sottoposti alla misura di massimo rigore va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355; Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02). In relazione al profilo attinente al merito delle esigenze cautelari va osservato che, in relazione alla fattispecie associativa contestata ai sensi dell'art.74, T.U. stup., vige in materia la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Rilevando quindi che il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029). Nel caso di specie, il Tribunale ha specificamente dato atto della mancata allegazione - da parte della difesa - di elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, aggiungendo comunque - a rafforzamento della doppia presunzione prevista ex lege - come dagli atti emergesse la sussistenza di un quadro cautelare particolarmente pregnante, data la prova dello stabile inserimento del ricorrente in un contesto dedito al traffico di stupefacenti e operante anche dopo l'intervenuto sequestro di sostanza operato nei confronti del padre, all'atto di tentare l'introduzione della stessa all'interno del carcere. A fronte di tale valutazione, il ricorrente si è quindi limitato a dedurre la considerazione - già esposta in sede di procedimento di riesame - derivante dalla intervenuta sostituzione della direttrice dell'istituto e della comandante del corpo di polizia penitenziaria, come elemento idoneo a ritenere affievolite le esigenze cautelari; sulla base di una argomentazione del tutto aspecifica e comunque congruamente ritenuta dal Tribunale come inidonea a superare la doppia presunzione suddetta. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 31195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris