CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 27040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di CATANIA Llatalv_yisoafie_p_dr_W] c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Catania il 23 settembre 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 1 anno, 1 mese di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente 3,27 grammi di eroina, oltre che per aver ceduto altri quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente; in Catania il 27 luglio 2021. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la mancata verifica da parte del Tribunale di eventuali cause di proscioglimento dell'imputato. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni del tutto generiche, il mancato proscioglimento dell'imputato, a fronte del richiamo del giudice monocratico all'ordinanza cautelare, essendo peraltro specificato nello stesso ricorso che Platania ha reso confessione in sede di udienza di convalida. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2