CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, è manifestamente infondato a fronte del consolidato orientamento per cui l'abusiva occupazione di un bene immobile è scrinninata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, solo quando ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della seminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, cosicché la stessa potrebbe al più essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità - pur in presenza della residenza paterna per Maz2:ella, peraltro, e della mancanza di altre soluzioni concretamente praticate da Rocco - di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520). Considerato che la particolare tenuità del fatto, oggetto del secondo motivo di Mazzella, è stata argomentatamente esclusa per i gravi disagi arrecati agli altri coinquilini dello stabile e il trattamento sanzionatorio, censurato da Rocco, discende dalla suddetta gravità e dall'assenza di elementi positivi valorizzabili nella pienezza della giurisdizione di merito, nonché, per l'imputato, anche dei significativi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il CI liere estensore [OSCURATO:PERSONA]