CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 24330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/2/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sciacca ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'articolo 367 e 646 cod. pen., commessi il 29 e 23 maggio 2018. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di condanna e propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova nella parte in cui la sentenza impugnata affermava che il tenore della denuncia presentata non era veritiero dal momento che l'imputato avrebbe personalmente effettuato il prelievo presso lo sportello atm. Rileva che, invece, la dichiarazione non era falsa poiché l'operazione incriminata risultava registrata alle 00:00 il giorno 28 maggio 2018. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, anche con riferimento agli articoli 646 e 649 cod. pen. poiché non era stata tenuta nella giusta considerazione la circostanza che l'imputato e la persona offesa fossero conviventi da circa cinque anni. Di conseguenza, i giudici avrebbero dovuto ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'articolo 649 del cod. pen., e, se del caso, ove l'avessero ritenuta inapplicabile anche al convivente, sollevare questione di legittimità costituzionale. Tra l'altro nella denuncia la persona offesa affermava che il bancomat utilizzato per il prelevamento era in uso alla famiglia e, dunque, anche al convivente. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.I. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è versato in fatto e propone, al di là del denunciato vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle prove, la rilettura alternativa delle evidenze di prova che i giudici di merito, con una lettura convergente, hanno ricondotto ad un univoco compendio di elementi indiziari poiché hanno evidenziato la falsità della dichiarazione, sottoscritta anche dall'imputato, che in data 29 maggio 2018 aveva denunciato che ignoti si erano appropriati, il precedente 23 maggio, della somma di euro 300 prelevandola indebitamente dal conto corrente intestato alla convivente, [OSCURATO:PERSONA], che, presente, convalidava tali accuse. Dalla comunicazione della Banca di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che dalle immagini del sistema di videosorveglianza installata sulla cassa prelievi, era risultato che il giorno 23 maggio alle 13:27 proprio il Caporelli aveva effettuato un prelievo presso l'atm di quell'istituto. L'imputato veniva individuato sui fotogrammi del servizio di sorveglianza dalla convivente [OSCURATO:PERSONA] che aveva sporto querela. Non ha pregio, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 367 cod. pen., la tesi svolta con i motivi di ricorso secondo cui, invece, non era ravvisabile alcuna falsità suscettibile di integrare la simulazione di reato, nella dichiarazione resa dall'imputato poiché questi aveva denunciato una illecita operazione di prelievo registrata solo il 28 maggio 2018: risulta, infatti, dalla documentazione prodotta e da quella esibita al momento della denuncia che l'operazione incriminata - riferibile all'imputato e oggetto della videoripresa- era stata soltanto registrata, per ragioni relative alle comunicazioni tra istituti di credito il 28 maggio 2018, ma era stata effettuata proprio dall'imputato il precedente 23 maggio 2018. La condotta accertata appare sussunnibile, altresì, nel reato di appropriazione indebita tenuto conto che titolare del conto corrente sul quale era stato effettuato l'indebito prelievo era solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte di merito, nel disattendere l'eccezione oggi riproposta, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 cod. pen. non si estende al convivente " more uxorio" (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, G, Rv. 267367). Anche se con una sentenza molto risalente nel tempo, la Corte costituzionale (352 del 2000) ha esaminato la questione di legittimità costituzionale del diverso regime di punibilità tra coniuge e convivente more uxorio escludendo che sia irragionevole o arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul «bilanciamento» tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza 'more uxorio': venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'«istituzione familiare», basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Rispetto a tali valutazioni nulla oppone il ricorrente, ai fini della rivalutazione delle conclusioni cui la Corte costituzionale è pervenuta, limitandosi ad una generica sollecitazione tanto più che, in relazione alla tipologia di reato per il quale si procede, opera il regime di procedibilità a querela, nel caso ritualmente presentata.3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil