CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno di rigetto della richiesta difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, per il delitto di detenzione a fine di spaccio di diversi tipi di sostanza stupefacente. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari per vizio di motivazione; secondo il ricorrente, il Tribunale haomesso di tenere conto che la richiesta di sostituzione della misura cautelare era riferita agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dispositivo che sarebbe idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari; tuttavia, l'efficacia cautelare di tale presidio di controllo è rimasta estranea alla valutazione del Tribunale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Il Tribunale, con motivazione congrua e completa, con la quale il ricorso non si confronta, ha dato conto delle ragioni che rendevano del tutto inadeguata una misura diversa da quella della custodia in carcere. In particolare, è stata correttamente valorizzata la circostanza che il delitto in contestazione (la detenzione a fini di spaccio di 115 grammi circa di cocaina, da cui era possibile ricavare 694 dosi medie singole; detenzione di 57 grammi circa di eroina, da cui era possibile ricavare 836 dosi medie singole) fosse stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva lavori di pubblica utilità sostitutivi, applicati in esecuzione di una condanna subita per un delitto analogo; il Tribunale ha altresì evidenziato che l'abitazione indicata quale possibile luogo di esecuzione degli arresti domiciliari si trova nel medesimo contesto territoriale in cui questo era stato commesso. 3. Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che gli arresti domiciliari, applicati con strumenti di controllo elettronico a distanza e con l'imposizione della prescrizione accessoria del divieto di comunicazione con soggetti diversi dalle persone conviventi, costituirebbero presidi adeguati a soddisfare le esigenze cautelari. Il Tribunale, al riguardo, ha fondato l'ordinanza con cui è stato rigettato l'appello valutando negativamente la gravità del fatto, l'esistenza di un precedente specifico, l'esecuzione del reato per cui si procede in costanza di soggezione ad 2una pena sostitutiva che, nei fatti, si è rivelata non adeguata a contenere un pericolo di recidivanza che sussiste e persiste. Da tali dati, il Tribunale ha ritenuto, con valutazione non manifestamente illogica, che il ricorrente coltivi ancora legami con gli ambienti criminali inseriti nel traffico di stupefacenti, desumendone altresì: (i) da un lato, la inaffidabilità cautelare del ricorrente, che ha commesso il reato in costanza di soggezione ad una pena sostitutiva che avrebbe dovuto promuovere la risocializzazione e prevenire la recidiva; (ii) dall'altro lato, l'inidoneità della concreta soluzione di custodia domestica proposta (per la concreta ubicazione del luogo ove avrebbero dovuto essere eseguiti gli arresti domiciliari, sito nella stessa zona ove il ricorrente ha perpetrato il reato). Si tratta di elementi che rendono del tutto irrilevante l'ulteriore presidio del braccialetto elettronico. D'altra parte, si osserva che il dispositivo elettronico di controllo, ai sensi dell'art. 275-bis cod. proc. pen. (come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successivamente modificato con legge 24 novembre 2023, n. 168) costituisce la modalità ordinaria con la quale il giudice dispone l'applicazione degli arresti domiciliari, salvo che si escluda espressamente la necessità di tale presidio di controllo, «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto»; ne discende che, nel caso detta misura custodiale venga ritenuta in radice inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza, si deve intendere che tale valutazione sia formulata anche con riferimento agli arresti domiciliari con applicazione del menzionato dispositivo elettronico. Ciò posto, come evidenziato nella motivazione che precede, il Tribunale, con motivazione congrua e completa, con la quale il ricorso non si confronta, ha dato conto delle ragioni che portano a ritenere inadeguata una misura diversa da quella della custodia in carcere, sì da rendere non necessaria l'esplicitazione ulteriore del giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che, alla luce della sopracitata disposizione, è l'ordinario corredo della custodia domestica, salva diversa determinazione del giudice. 4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M