CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e per l'inammissibilita' del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, con sentenza in data 29 marzo 2021 riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro ascritti, riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e li condannava alla medesima pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 10 mila di multa, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in aumento per effetto della ravvisata continuazione con altro reato separatamente giudicato. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma dell'anzidetta sentenza del Giudice delle indagini preliminari, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai capi 20),22),23),28) e 43) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 1.840 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riduceva gli aumenti di pena irrogati dal primo giudice e li determinava nella durata complessiva di un anno, mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 6.270 di multa, negando le circostanze attenuanti generiche in relazione alla pluralità dei fatti di reato, in ragione del precedente specifico e della genericità della confessione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione di legge e la mancanza della motivazione per un unico motivo relativo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, sebbene la questione fosse stata dedotta nel motivo n. 4 di appello, non ha ricevuto alcuna disamina da parte della Corte di appello, considerato che la riduzione della pena ne rendeva ammissibile l'applicazione. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, deducendo un unico motivo per vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità del motivo dedotto. Si deve rilevare che il predetto imputato risulta essere stato condannato per un numero elevato di imputazioni in continuazione con altro fatto separatamente giudicato, e la Corte di appello ha proceduto ad una rideterminazione della pena dando atto di avere recepito in parte le doglianze difensive proposte con l'atto di appello, valorizzando tuttavia con motivazione adeguata gli indici negativi e l'assenza di quelli positivi che potessero consentire di riconoscergli le invocate circostanze attenuanti generiche. Le deduzioni sviluppate dal ricorrente, essendo riproduttive delle medesime doglianze già valutate dalla Corte di appello che ha fornito una congrua e adeguata motivazione sulla ridotta valenza della confessione ai fini del trattamento sanzionatorio e sulla giovane età, senza neppure evidenziare alcun vizio logico della decisione impugnata o carenza motivazionale, appaiono rivolte a sollecitare un inammissibile nuovo apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. La Corte di appello ha omesso di esaminare la questione che era stata sollecitata con l'atto di appello, in merito alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che per effetto della disposta riduzione della pena al di sotto del limite dei due anni di pena detentiva, meritava di essere vagliata dal Giudice dell'appello, una volta venuto meno l'elemento ostativo della durata della pena che esimeva dalla necessità di procedere ad un vaglio più completo in merito alla sussistenza degli altri presupposti, tenuto conto anche del rilevato stato di incensuratezza dell'imputato. L'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519). Per effetto dell'annullamento parziale della sentenza di condanna impugnata, deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e delle altre statuizioni nei confronti del predetto ricorrente 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, dichiarando irrevocabile l'accertamento della responsabilità del ricorrente.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gi