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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34412/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso la sentenza del 17/03/2026 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione fini di spaccio di cocaina ed eroina la pena finale di 4anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge, in relazione all'art. 73 co. 5 d.

P.R. n. 309 del 1990, per non avere la sentenza impugnata qualificato il fatto come di lieve entità.

2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge, in relazione all'art.444 cod.proc.pen. e 133 cod.pen., per illegalità della pena atteso l'errore di calcolo nella riduzione per il rito e la determinazione pena base in misura eccessiva.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo

2. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Rubino_per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 604 grammi di cocaina e di 520 grammi di eroina, la pena finale di 4 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa, così quantificata: pena base nove anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, diminuita di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa, diminuita di un terzo per il rito alla pena indicata.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Nella specie, il Tribunale, alla luce dell'accordo delle parti sul fatto descritto sin dall'origine nell'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato la relativa pena così implicitamente escludendo l'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267). 2Ne consegue che la possibilità di ricorrere per cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). 4.11 secondo motivo di ricorso è fondato.

La prospettazione difensiva circa la erronea modalità di calcolo adottato nel caso concreto deve essere accolta in quanto: a) la richiesta di patteggiamento, fatta propria dal giudice, prevedeva come pena finale quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa; b) la sentenza, come indicato a pag. 2, aveva stabilito la riduzione di pena di un terzo per il rito - da anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa - così da escludere gli ulteriori 20 giorni di reclusione aggiunti nella pena finale (quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa).

Tale evidente errore materiale si è tradotto nella illegittima difformità tra chiesto e pronunciato così da consentire alla Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., la sua correzione, con annullamento della sentenza e rideterminazione della pena richiesta dalle parti, attesa la superfluità del rinvio alla stregua degli elementi di fatto già accertati e delle statuizione adottate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep 2018, Matrone, Rv. 271831).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina hannoin anni quattro e mesi sei di reclusione.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 24 SET 2026 PIO Gir'DIZTART Don. lavai f3c2pplilci C, li ,ineie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso la sentenza del 17/03/2026 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione fini di spaccio di cocaina ed eroina la pena finale di 4anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge, in relazione all'art. 73 co. 5 d. P.R. n. 309 del 1990, per non avere la sentenza impugnata qualificato il fatto come di lieve entità. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge, in relazione all'art.444 cod.proc.pen. e 133 cod.pen., per illegalità della pena atteso l'errore di calcolo nella riduzione per il rito e la determinazione pena base in misura eccessiva. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo 2. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Rubino_per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 604 grammi di cocaina e di 520 grammi di eroina, la pena finale di 4 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa, così quantificata: pena base nove anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, diminuita di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa, diminuita di un terzo per il rito alla pena indicata. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nella specie, il Tribunale, alla luce dell'accordo delle parti sul fatto descritto sin dall'origine nell'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ha applicato la relativa pena così implicitamente escludendo l'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267). 2Ne consegue che la possibilità di ricorrere per cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). 4.11 secondo motivo di ricorso è fondato. La prospettazione difensiva circa la erronea modalità di calcolo adottato nel caso concreto deve essere accolta in quanto: a) la richiesta di patteggiamento, fatta propria dal giudice, prevedeva come pena finale quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa; b) la sentenza, come indicato a pag. 2, aveva stabilito la riduzione di pena di un terzo per il rito - da anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa - così da escludere gli ulteriori 20 giorni di reclusione aggiunti nella pena finale (quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa). Tale evidente errore materiale si è tradotto nella illegittima difformità tra chiesto e pronunciato così da consentire alla Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., la sua correzione, con annullamento della sentenza e rideterminazione della pena richiesta dalle parti, attesa la superfluità del rinvio alla stregua degli elementi di fatto già accertati e delle statuizione adottate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep 2018, Matrone, Rv. 271831). 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina hannoin anni quattro e mesi sei di reclusione. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 24 SET 2026 PIO Gir'DIZTART Don. lavai f3c2pplilci C, li ,ineie
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