CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sull'istanza di ufficio diretta alla correzione dell' errore materiale contenuto nell'ordinanza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e l' istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi la correzione dell' errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con ordinanza pronunciata in data 11 dicembre 2020, n. 12680, la Corte di Cassazione decideva sul ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avesra il 24 giuigno 1991; con istanza pervenuta l' 8 gennaio 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza, in cui il luogo di nascita dell'imputato è indicato come corrispondente al comune di "Carinaro" invece dell'esatta indicazione "Aversa", come da accertamenti anagrafici eseguiti; rilevato che trattarsi di mero errore materiale che va corretto con la procedura prevista dall'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; la Cancelleria curerà gli adempimenti e le annotazioni conseguenti; P.Q.M. Corregge l'intestazione dell'ordinanza emessa da questa Corte '11/12/2020 n. 12680/2021, nel procedimento n. RG. 12087/2020 nella parte relativa al luogo di nascita del ricorrente, dovendosi indicare il luogo corretto "Aversa" in sostituzione di quello errato "Carinaro". Manda alla cancelleria ad eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così decis