CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14642/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delleMarche n.484/2025 depositata il 30/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 25793/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14642/2026Data pubblicazione 18/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026.Il consigliere delegato