CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO41- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino il 30 marzo 2023 ha applicato allo stesso, imputato di numerosi reati di furto consumato aggravato di automobili e di un fatto di ricettazione, commessi tra settembre ed ottobre 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo): in particolare, con il primo censura la corretta qualificazione giuridica di alcuni tra i fatti contestati, segnalando la non corretta applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 624-625 cod. pen.; con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 546, 125 e 129 cod. proc. pen., con particolare riferimento al capo E) (unico fatto di ricettazione tra tanti furti). 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza in tema di qualificazione non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), tuttavia, le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione. L'accusa, infatti, come giuridicamente qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongruità (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047). E si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla luce delle informazioni che si traggono dalla sentenza impugnata. Inoltre, quanto alla lamentata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., deve rammentarsi che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), enunciazione che si rinviene nella sentenza impugnata. 3. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma