CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 29680/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2519/26 Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. e di trattamento sanzionatorio) concernendo la valutazione del fatto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto quanto alla prescrizione del reato sull'assunto dell'incerta data di consumazione che la questione non era stata devoluta con i motivi di appello e che l'incertezza addotta non sussiste non essendovi ragioni per escludere che la sottrazione sia avvenuta in epoca ravvicinata alla data dell'accertamento (6 luglio 2018), non avendo la difesa allegato concrete circostanze contrarie ed essendo sul punto irrilevante la data di notificazione della confisca; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] prodotta dal difensore in data 29 maggio 2026 per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.MiN C A I\ C:. Seziorra 5 - AGO 202E ,Dat R11,'Il()N.,\:l1,1J) (311:,Di F abio sinu;aeki