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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2019

Cassazione n. 25622/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37418-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 252/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37418/2019 Cron.

Rep.

Ud.05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 25 ottobre 20 19, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 della clausola appositiva del termine al contratto con il quale la Bianco era stata assunta quale ausiliario specializzato di categoria A ai sensi dell’art.31 CCNI 21.9.2001, con durata dal 26.2.2008 al 25.8.2008 poi prorogata al 25.11.2008; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera per essersi il rapporto di lavoro svolto integralmente alle dipendenze dell’Azienda USL n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] poi confluita sì nell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera ma senza subentrare nei rapporti delle soppresse UU.SS.LL. per avere la Regione Basilicata previsto che i crediti e i debiti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende sanitarie restavano in capo alla Regione stessa attraverso la gestione liquidatoria assegnata per un anno a commissari liquidatori nominati ad hoc e proseguita con affidamento ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie e che, successivamente al subentro previsto a far data dall’1.1.2009, nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. preesistenti poteva essere posto a carico delle nuove aziende sanitarie; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Bianco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Matera; - che il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l.

Regione Basilicata n. 12/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui, in ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, il rapporto sarebbe in atto de iure anche se non de facto, con imputazione al soggetto che per effetto dell’intervenuto fenomeno successorio, è subentrato nella titolarità del medesimo; - che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL. testimonia dell’inconfigurabilità dell’estinzione immediata delle stesse, escludendo, come del resto sancito dalla stessa legge regionale, l’invocata successione in universum ius a carico delle nuove aziende sanitarie; - che il ricorso va, dunque, rigettato con attribuzione delle speseliquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37418-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 252/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37418/2019 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 25 ottobre 20 19, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 della clausola appositiva del termine al contratto con il quale la Bianco era stata assunta quale ausiliario specializzato di categoria A ai sensi dell’art.31 CCNI 21.9.2001, con durata dal 26.2.2008 al 25.8.2008 poi prorogata al 25.11.2008; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera per essersi il rapporto di lavoro svolto integralmente alle dipendenze dell’Azienda USL n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] poi confluita sì nell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera ma senza subentrare nei rapporti delle soppresse UU.SS.LL. per avere la Regione Basilicata previsto che i crediti e i debiti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende sanitarie restavano in capo alla Regione stessa attraverso la gestione liquidatoria assegnata per un anno a commissari liquidatori nominati ad hoc e proseguita con affidamento ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie e che, successivamente al subentro previsto a far data dall’1.1.2009, nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. preesistenti poteva essere posto a carico delle nuove aziende sanitarie; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Bianco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Matera; - che il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui, in ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, il rapporto sarebbe in atto de iure anche se non de facto, con imputazione al soggetto che per effetto dell’intervenuto fenomeno successorio, è subentrato nella titolarità del medesimo; - che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL. testimonia dell’inconfigurabilità dell’estinzione immediata delle stesse, escludendo, come del resto sancito dalla stessa legge regionale, l’invocata successione in universum ius a carico delle nuove aziende sanitarie; - che il ricorso va, dunque, rigettato con attribuzione delle speseliquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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