CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18 settembre 2019, emessa a seguito di giudi- zio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 13.340 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione degli artt. 516, 521, 604 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della condotta materiale e dell'elemento sogget- tivo del reato contestato. Si deduce che la Corte territoriale ha ricostruito la condotta materiale e l'ele- mento soggettivo del reato in termini totalmente difformi rispetto alla sentenza di primo grado, avendo infatti ritenuto che la droga sequestrata potesse essere stata detenuta anche da [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la responsabilità della Conforto doveva essere comunque riconosciuta a titolo di concorso. 3. Il ricorso è inammissibile. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto la droga nella disponibilità della Conforto, evidenziando al riguardo che la sostanza era stata rinvenuta nella sua abitazione, suddivisa in dosi e in presenza di materiale per il confezionamento e per la pesatura. L'ulteriore specificazione dell'eventualità del concorso nel reato unitamente al Barghzou - formulata peraltro solo in via subordinata - è stata dovuta alla necessità di confutare la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla medesima ricorrente. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio