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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 13276/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22295/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato in data U.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello ha accolto l'opposizione proposta degli attuali controricorrenti avverso il decreto con cui il consigliere delegato aveva dichiarato la tardività del ricorso ex L. 89/2001, volto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare.

Secondo la Corte distrettuale, il termine ex art 4 cit. decorreva dal decreto di chiusura della procedura e non dal riparto con cui i creditori ammessi al passivo erano stati integralmente soddisfatti, per cui la domanda era stata proposta tempestivamente.

Ha quindi liquidato, per ciascuna parte,, un indennizzo di € 3500,00, pari ad € 500,00 per ciascun anno di durata irragionevole della procedura.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo.

Le parti indicate in epigrafe resistono con controricorso.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, 110 R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per consolidato orientamento di questa Corte, il termine di sei mesi per la proposizione della domanda di indennizzo per l'equa riparazione decorre non al decreto di chiusura della procedura, ma dal riparto delle somme in favore dei creditori nel caso in cui questi ultimi siano stati integralmente soddisfatti.

Il ricorso è improcedibile.

Non consta - dall'esame del fascicolo - che il Ministero abbia provveduto al deposito del decreto impugnato, che non è presente neppure nel fascicolo dei controricorrenti.

Risulta violato l'onere del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, prescritto dall'art. 369 comma secondo, n. 2 c.p.c., con conseguente improcedibilità del ricorso e con aggravio delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto sia delle limitata complessità delle questioni dibattute, sia dell'identità della posizioni processuali dei singoli controricorrenti.

Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in C. 200 per esborsi ed C. 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022. \\, ILPR.

GENTE Felice' anrja vk o Gtucliziae,ì [OSCURATO:PERSONA] Roma, 28 APR 2022 Giudizia" EJ CORTE St PRE \[OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE LOt Xj57 'are SJeli~;zi /Vttn>tn.( D2c)- 1/1-3-,[OSCURATO:PERSONA] vviter(-).---V- ); 3 52- — i m seL5 1\:.4 _ AnA TA0-0 enrTO C93:9 1e)M t, An,eungiu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22295/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato in data U.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello ha accolto l'opposizione proposta degli attuali controricorrenti avverso il decreto con cui il consigliere delegato aveva dichiarato la tardività del ricorso ex L. 89/2001, volto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Secondo la Corte distrettuale, il termine ex art 4 cit. decorreva dal decreto di chiusura della procedura e non dal riparto con cui i creditori ammessi al passivo erano stati integralmente soddisfatti, per cui la domanda era stata proposta tempestivamente. Ha quindi liquidato, per ciascuna parte,, un indennizzo di € 3500,00, pari ad € 500,00 per ciascun anno di durata irragionevole della procedura. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo. Le parti indicate in epigrafe resistono con controricorso. 2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, 110 R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per consolidato orientamento di questa Corte, il termine di sei mesi per la proposizione della domanda di indennizzo per l'equa riparazione decorre non al decreto di chiusura della procedura, ma dal riparto delle somme in favore dei creditori nel caso in cui questi ultimi siano stati integralmente soddisfatti. Il ricorso è improcedibile. Non consta - dall'esame del fascicolo - che il Ministero abbia provveduto al deposito del decreto impugnato, che non è presente neppure nel fascicolo dei controricorrenti. Risulta violato l'onere del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, prescritto dall'art. 369 comma secondo, n. 2 c.p.c., con conseguente improcedibilità del ricorso e con aggravio delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto sia delle limitata complessità delle questioni dibattute, sia dell'identità della posizioni processuali dei singoli controricorrenti. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in C. 200 per esborsi ed C. 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022. \\, ILPR. GENTE Felice' anrja vk o Gtucliziae,ì [OSCURATO:PERSONA] Roma, 28 APR 2022 Giudizia" EJ CORTE St PRE \[OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE LOt Xj57 'are SJeli~;zi /Vttn>tn.( D2c)- 1/1-3-,[OSCURATO:PERSONA] vviter(-).---V- ); 3 52- — i m seL5 1\:.4 _ AnA TA0-0 enrTO C93:9 1e)M t, An,eungiu