CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8297/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede di Castelnovo di Sotto (RE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 75; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (LE), via lecce km. 3, elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentante e difese unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in calce al controricorso, [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2007. R.G. N.8297/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2332/05/2016 , depositata il 27 settembre2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, il secondo; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. THS033201815/2001, emesso in data 6 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., un maggior reddito d’impresa ai fini IRES pari ad €5.282.365,00, un maggior valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 399.512,00 ed una maggiore IVA pari ad €69.783,00. L’Ufficio, in particolare, oltre ad una serie di rilievi riguardanti i costi c.d. [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni rilievi IVA, non più in contestazione, formulava, per quanto ancora di interesse, i seguenti rilievi: 1) ai fini IRES, indebito godimento del regime PEX di cui all’art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), al momento della cessione, in data 3 maggio 2007, delle partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) ai fini IRES ed IVA, asserita errata deduzione del costo relativo al servizio di consulenza e disbrigo pratiche reso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (socia della contribuente per una quota pari al 49%), ritenuti non inerenti e non adeguatamente documentati; 3) ai fini IRES ed IRAP, R.G. N.8297/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costi di pubblicità ritenuti indeducibili, in violazione dell’art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, per un importo complessivo di € 40.012,00, sostenuti in occasione di un evento (inaugurazione del Centro commerciale [OSCURATO:PERSONA]), e che avrebbero dovuto essere qualificati come spese di rappresentanza, e non di pubblicità. 2. Contro il predetto avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 50/03/2013, depositata il 19 febbraio 2013, lo accoglieva integralmente, annullando l’avviso di accertamento in questione. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 2332/05/2016, depositata il 27 settembre 2016, rigettava l’appello, condannandol’Agenzia alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, riguardanti specificamente i tre rilievi indicati in precedenza. Resistono con controricorso le società Coopsette soc. coop. in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di socie della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cancellata dal registro delle imprese. 5. All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 , svoltasi in presenza a seguito di specifica richiesta ex art. 23, comma 8- bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i difensori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. R.G. N.8297/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui i