CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 34040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AiL cerC ORDINANZA sul ricorso 24301/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona della sua procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Ripetta, n. 70, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa insieme agli Avv.ti. Salvatore FLORIO e Fabrizio DAVERIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5655/2017 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 5.2.2018, R.G. n. 9288/2012. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9807/2012, il Tribunale di Roma rigettava le domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali domande .putiihJ3e5-t.t.t: egli aveva chiesto I di:Vaccértata la violazione della L. 1369/1960, nonché degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003, dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la società convenuta con la decorrenza indicata in ricorso, o da quella diversa di giustizia, e ancora in essere in assenza di atto idoneo a risolverlo; dichiarare illegittima la risoluzione del rapporto e ordinare alla società convenuta il ripristino fattuale del rapporto mediante reintegra nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte sino al 28.11.2008; ordinare alla convenuta di regolarizzare la posizione lavorativa della parte ricorrente nella forma del lavoro subordinato a tempo determinato sulla base delle previsioni del ccnI credito, con correlata corresponsione dei contributi previdenziali e assicurativi agli enti preposti. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza di prime cure e compensava per la metà le spese del secondo grado, condannando quindi l'appellante al pagamento dell'altra metà, come ivi liquidata. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. Ha resistito l'intimata (già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ed ora come in epigrafe riportato) con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo di ricorso, l'impugnante deduce, stando alle rubriche dei relativi paragrafi: "Insufficienza ed erroneità del procedimento di individuazione delle regole di diritto"; "Violazione e Falsa applicazione di legge riguardo al rischio economico"; "Falsa applicazione della presunzione juris et de jure contenuta nell'articolo 1 della legge 1369 del 1960, omesso esame dei documenti di causa falsa applicazione dell'art. 29 del d.Lgs. 276 del 2003"; "L'organizzazione e la direzione"; "Violazione di legge nella conclusione della sentenza impugnata". 2. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere giudicato inammissibile, come peraltro eccepito dalla controricorrente sia in relazione all'impugnazione nel suo complesso che in ordine ai singoli punti di censura. 3. In proposito giova ricordare che, secondo un costante indirizzo di questa Corte, il principio di specificità affermato nell'art. 366 c.p.c. impone che il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, fermo restando che è principio consolidato che in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625). 4. Orbene, nota in prima approssimazione la Corte che lo stesso ricorrente rappresenta la propria impugnazione come fondata su "unico motivo", tentando di giustificare perché non siano stati esposti "motivi separati" (cfr. pag. 1 del ricorso). 5. Sicura, poi, è l'eterogeneità delle disparate censure svolte di fatto in seno a tale unico motivo di ricorso. Invero, il primo punto di doglianza, con il quale si denuncia "Insufficiente ed erroneità del procedimento di individuazione delle regole di diritto", benché non esplicitamente ricondotto a qualcuno dei mezzi previsti dall'art. 360, comma primo, c.p.c., parrebbe da inquadrare nell'ipotesi di cui al n. 3) di tale comma. Così potrebbe sembrare per l'ulteriore profilo di censura (il secondo) con il quale ci si duole di "Violazione e Falsa applicazione di legge", che tuttavia non è riferito espressamente ad una o più norme di diritto, bensì sarebbe da considerare "riguardo al rischio economico". Peraltro, nello sviluppo di questo secondo punto di censura si assume che una riportata affermazione della Corte di merito a pag. 13 della sua sentenza "risente della insufficiente definizione della regola di diritto e lettura dei documenti di causa", sicché l'eterogeneità di cui s'è detto si rinviene pure all'interno di tale punto di censura, laddove si sposta l'attenzione anche su aspetti squisitamente probatori, segnatamente di natura documentale (cfr. pagg. 11-12 del ricorso). Ivi, infatti, ci si lamenta espressamente quanto genericamente anche del "malgoverno delle risultanze istruttorie" che avrebbero fatto i giudici di merito; il che, da un lato, non rientra nell'ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c., e, dall'altro, non è ovviamente deducibile in modo diretto quale motivo di ricorso per cassazione, in difetto d'indicazione delle norme in tema di prova che sarebbero state violate dalla Corte d'appello. 6. Con il terzo punto di censura, si denuncia: "Falsa applicazione della presunzione juris et de jure contenuta nell'articolo 1 della legge 1369 del 1960", in ipotesi da ricondurre sempre all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ma anche un "omesso esame dei documenti di causa"; tuttavia, quanto a quest'ultimo, non solo neppure richiamando la distinta ipotesi sub n. 5) dello stesso comma, ma senza neanche allegare che i fatti risultanti dai documenti richiamati (peraltro piuttosto genericamente) sarebbero stati decisivi per il giudizio e che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti. Sempre nell'ambito del terzo punto di censura, inoltre, si lamenta anche una "falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. 276 del 2003", pur se nello svolgimento dello stesso si parla di "violazione e falsa applicazione degli articoli 20-29 del d.lgs. 276 del 2003" (cfr. pag. 15 del ricorso), e perciò di più norme. 7. Circa il quarto punto di censura, titolato "L'organizzazione e la direzione", si osserva che anch'esso non è riferito ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, c.p.c., ma che dalla relativa esposizione (cfr. pagg. 15-20 del ricorso) si trae chiaramente che il ricorrente ivi propone una propria rilettura delle risultanze istruttorie, ovviamente non consentita in questa sede di legittimità. 8. Infine, con il quinto punto di censura si deduce "Violazione di legge" ma, nel contempo, "illogicità nella conclusione della sentenza impugnata"; illogicità che nel suo svolgimento diventa "carenza della motivazione, con particolare riguardo alle fonti del convincimento", mancandosi persino di dedurre a riguardo che i pretesi vizi motivazionali sostenuti farebbero sì che la decisione gravata non integri gli estremi del c.d. "minimo costituzionale", perché la motivazione ivi resa sarebbe, se non assente, meramente apparente e/o affetta da insanabili contraddizioni. 9. Resta in definitiva confermato che si è in presenza di un ricorso per cassazione che si risolve in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione all'evidenza eterogenei, che, raccolti in motivo rappresentato come "unico", e tutti privi di richiami espressi a qualcuna delle diverse ipotesi contemplate dall'art.360 c.p.c., dovevano essere distintamente ricondotti dall'impugnante stesso a taluna di tali ipotesi o, quantomeno, essere esposti sì da rendere agevolmente possibile al giudice di legittimità la sussunzione delle doglianze proposte tra quelle esperibili in un giudizio d'impugnazione a critica vincolata, qual è il giudizio di cassazione. Non è consentita, infatti, la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili miranti a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. Invero, perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata sanzione d'inammissibilità è necessario che nell'ambito dell'unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634); il che non è dato assolutamente riscontrarsi nel caso in esame. 10. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a