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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 10699/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18230/20222 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in qualità disocio ed ex legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Sas,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65D13 D612X), giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata presso e nello studio del difensore in Firenze ViaCarlo del Prete n. 129. - ricorrente - contro -Procura della Repubblica di Firenze -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -P.G. presso la Corte di Appello di Firenze -intimati - avverso la sentenza n. 1449/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, il 17.06.2022, nell’ambito del procedimento recante il n.

R.G. 1696/2021, pubblicata in data 08.07.2022, notificata in data 08.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sul reclamo,proposto ex art. 18 l. fall. , da Pelletteri e A ngel s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socia, nei confronti d ella P rocura della Repubblica di Firenzee del [OSCURATO:PERSONA] e A ngel s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale diFirenze - ha rigettato la proposta impugnazione e, per l’effetto, ha confermatointegralmente la sentenza reclamata.

2. La sentenza, pubblicata in data 8 luglio 2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., intimato, non ha svolto difese.

3. È e mer so dalla lettura degli atti processuali che non si è perfezionata la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né al difensore costituito,né alla parte ricorrente.

È altresì emerso da una più approfondita indagine della Cancelleria che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Risulta pertanto necessaria la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente costituita in giudizio, per garantire in pieno le sue prerogative difensive.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per rinnovare la comunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza alla parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18230/20222 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in qualità disocio ed ex legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Sas,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65D13 D612X), giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata presso e nello studio del difensore in Firenze ViaCarlo del Prete n. 129. - ricorrente - contro -Procura della Repubblica di Firenze -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -P.G. presso la Corte di Appello di Firenze -intimati - avverso la sentenza n. 1449/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, il 17.06.2022, nell’ambito del procedimento recante il n. R.G. 1696/2021, pubblicata in data 08.07.2022, notificata in data 08.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sul reclamo,proposto ex art. 18 l. fall. , da Pelletteri e A ngel s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socia, nei confronti d ella P rocura della Repubblica di Firenzee del [OSCURATO:PERSONA] e A ngel s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.e della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale diFirenze - ha rigettato la proposta impugnazione e, per l’effetto, ha confermatointegralmente la sentenza reclamata. 2. La sentenza, pubblicata in data 8 luglio 2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., intimato, non ha svolto difese. 3. È e mer so dalla lettura degli atti processuali che non si è perfezionata la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né al difensore costituito,né alla parte ricorrente. È altresì emerso da una più approfondita indagine della Cancelleria che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta pertanto necessaria la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente costituita in giudizio, per garantire in pieno le sue prerogative difensive. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per rinnovare la comunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza alla parte
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