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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16743/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 22 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed esclusione della continuazione in relazione a tale reato, ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 23

I. n. 110 del 1975 e 73, comma 5, d.p.r. cit.)".

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi entrambi non proponibili in sede di legittimità.

Va osservato che, con l'atto di appello il Bonfiglio non aveva richiesto la disap- plicazione della contestata recidiva, in quanto le censure prospettate riguardavano esclusivamente la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la disciplina della continuazione e la confisca del danaro se- questrato.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). g.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- t stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposi o ,/ ,{r‘ ./... [OSCURATO:PERSONA]..... --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 22 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed esclusione della continuazione in relazione a tale reato, ha rideterminato in anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 23 I. n. 110 del 1975 e 73, comma 5, d.p.r. cit.)". 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi entrambi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Bonfiglio non aveva richiesto la disap- plicazione della contestata recidiva, in quanto le censure prospettate riguardavano esclusivamente la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la disciplina della continuazione e la confisca del danaro se- questrato. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). g. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- t stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposi o ,/ ,{r‘ ./... [OSCURATO:PERSONA]..... --
Sentenza Cassazione n. 16743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris