CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 32718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22483/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e TFT - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimate resistenti con memoria di costituzione - nonchécontro FRANCOFERSRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2897/2019 depositata il03/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha eseguito un trasporto di automotrici e carrelli ferroviari: mittente di tale trasporto era la società [OSCURATO:SOCIETA], e destinataria era la società LFI Ferroviaria italiana. La consegna è stata materialmente effettuata però a TFT [OSCURATO:PERSONA] spa, società controllata da LFI e che dunque agiva, nel ricevere la merce, per conto di quest’ultima. 2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] srl ed ha richiesto il risarcimento dei danni causati, durante il trasporto, ad alcune delle motrici spedite a LFI. Nel giudizio sono intervenute sia LFI, destinataria del trasporto, come si è detto, che TFT, che ha ricevuto, per conto di quella, la merce presso di sé. 3.-Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA], quanto al risarcimento dei danni, posto che tale risarcimento era stato chiesto anche dal destinatario e non poteva nel medesimo tempo essere rivendicato dal mittente, ma ha dichiarato il difetto di legittimazione di TFT, ossia la società che materialmente ha ricevuto la merce, essendo legittimata solo LFI, il formale destinatario di essa; ed ha rigettato nel merito la domanda di LFI, per difetto di prova del pagamento del bene danneggiato. Sia LFI che TFT hanno impugnato la sentenza. La Corte di Appello di Firenze ha riformato la decisione di primo grado: ribadita la legittimazione attiva in capo a LFI , ha ritenuto che TFT avesse ricevuto la merce in rappresentanza d ella prima , cui era formalmente destinata, edha affermato la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] e di Tiroltrans , condannandole - in solido - al pagamento di 194.050,00 euro (oltre accessori). 4.-Questa sentenza è oggetto qui di ricorso da parte di Tiroltrans (il vettore) con due motivi. Le intimate LFI e TFT hanno resistito con un’unica “memoria di costituzione” ed hanno successivamente depositato memoria. Considerato che 5.- Il primo motivo prospetta una violazione degli articoli 100 e 345 c.p.c.. La questione riguarda la legittimazione attiva di TFT, che, come si è detto, è la società che materialmente ha ricevuto la merce. Il giudice di primo grado aveva negato la legittimazione di TFT sia osservando che quest’ultima società non era successore, ad alcun titolo, ossia non subentrava in alcun rapporto a LFI (destinatario formale della spedizione), sia che non v’era alcuna forma di rappresentanza tra le due parti. Secondo la ricorrente si tratta di due rationes decidendi non solo autonome, ma tali che l’una è da sola in grado di sorreggere la motivazione, con conseguente onere dell’appellante di impugnarle entrambe, altrimenti, il passaggio in giudicato di una di esse, proprio perché in grado di sorreggere da sola la decisione, rende inammissibile l’impugnazione, che è priva di interesse: comunque vada l’appello, la decisione di primo grado sarà sempre giustificata dalla ratio non impugnata. Intanto questa tesi è errata con riferimento al caso concreto: se una società afferma la sua legittimazione attiva in base a due ragioni diverse (l’essere cessionaria di azienda, o l’essere rappresentante del cedente) il rigetto di una ratio(sono legittimato in quanto successore a titolo particolare) non implica che la decisione non possa affermarsi sulla base dell’altra. Se la società non è legittimata in quanto cessionaria di azienda del danneggiato, può esserlo in quanto rappresentante di costui: sono due ragioni diverse ed alternative. Ciò detto, deve peraltro rilevarsi che dalla stessa sentenza impugnata (nel punto in cui, nel descrivere il primo motivo di appello, a pagina 4, riferisce che esso riguardava proprio il trasferimento della gestione delle linee ferroviarie di Arezzo), si evince che la TFT aveva impugnato anche la ratio decidendi sul difetto di successione a titolo particolare. 6.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. nei seguenti termini. Una questione discussa nel primo grado era quella della decadenza di LFI dal termine per denunciare i danni. Poiché la denuncia era stata fatta da TFT, che, come si è detto, aveva materialmente ricevuto la merce e si era accorta dei danni, questa denuncia poteva valere anche per LFI ove fosse stata in qualche modo fatta, se non in nome, almeno per conto suo. Il giudice di secondo grado, riformando la decisione di primo, aveva ravvisato un rapporto di rappresentanza, ossia aveva ritenuto che eraemerso dalla istruttoria che TFT agiva quale rappresentante di LFI, con la conseguenza che la denuncia dei vizi fatta dalla prima valeva anche per la seconda. Questa ratio è contestata dalla ricorrente, con due argomenti: il primo è che, secondo la ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe tratto la convinzione che TFT era rappresentate di LFI in quanto non c’era stata contestazione precisa da parte di Tiroltrans su questo punto; in secondo luogo, in quanto tale rappresentanza emergeva dagli atti. Sul primo punto osserva la ricorrente di avere invece contestato l’asserito rapporto contrattuale e riporta gli argomenti che ha addotto per farlo; sul secondo punto contesta che dalla corrispondenza in atti possa essere emersa una qualche forma di tale asserita rappresentanza. Il motivo è infondato. Quanto al primo argomento, è agevole rilevare che, da quanto riportato in ricorso circa la difesa svolta nei gradi precedenti, non c’è in realtà una contestazione specifica sull’esistenza o meno di un rapporto di rappresentanza tra le due società: piuttosto c’è la generica eccezione di decadenza (“si eccepiscono e si sollevano nei confronti della LFI tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], incluse le preclusioni e decadenze maturate”), ma non la contestazione della esistenza di un rapporto di rappresentanza tra le parti. Ad ogni modo, questa ratio (mancata contestazione) è una delle due, l’altra è basata sulla prova documentale: esisterebbe una corrispondenza da cui emerge che TFT agisce come rappresentante di LFI. Ciò secondo la decisione impugnata. La ricorrente assume che non è corrispondenza sufficiente, ossia che non si può dire che essa dimostri un rapporto di rappresentanza. Ma su tale punto la censura è inammissibile, per due motivi: non è dato conoscere il contenuto di tale corrispondenza, che qui non è riportato nemmeno succintamente; inoltre, l’interpretazione di tale contenuto è questione di fatto, vale a dire attiene alla ricostruzione della volontà delle parti, ed è altresì incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di lite, in quanto -in difetto di notificazione- la “memoria di costituzione” di LFI e TFT non è qualificabile come controricorso e, per di più, l’atto difensivo (datato 1.3.21) sarebbe tardivo (rispetto al ricorso notificato il 31.7.2020) e, come tale, inammissibile. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell