Risultati per «Lavoro»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2026

ECLI:EU:C:2026:150
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0457 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 5 marzo 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52 – Procedura di verifica di conformità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Articolo 34 – Modifica del fondamento giuridico delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] europea – Possibilità per lo Stato membro interessato di far conoscere utilmente il proprio punto di vista su tali proposte – Nozione di “fattore esterno” – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 44 – Requisiti di diversificazione – Confusione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 35 – Aumento della percentuale di controllo – Nozione di “inadempienze significative”» Nella causa C‑457/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 giugno 2024,

[OSCURATO:PERSONA]

, rappresentata da E. Gane, R. Antonie e M. Chicu, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Biolan e M. Salyková, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: R. Şereş, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2025, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑49/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:254 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2021, L 413, pag. 10 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione riguarda le spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto a titolo del FEAGA e del FEASR (in prosieguo, congiuntamente: i «fondi») nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2019, per un importo pari a EUR 178320110,85.

Contesto normativo Regolamento (UE) n. 1303/2013 2 L’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 ), intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]», al paragrafo 3 così dispone: «Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] [europea] rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione [europea]. [OSCURATO:PERSONA] tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l’applicazione delle rettifiche finanziarie».

Regolamento (UE) n. 1306/2013 3 I considerando 36, 37 e 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13 ), così recitano: «(36) [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell’Unione europea in cooperazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 317 TFUE.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri con il diritto dell’Unione.

È opportuno conferire agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA]. (…) (37) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell’Unione e a cui non si ha diritto.

Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità.

È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo.

A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. (…) (…) (39) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite.

È altresì opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. (…)». 4 L’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Verifica di conformità», prevede quanto segue: «1.

Qualora constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento [n. 1303/2013], la [OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione.

Essa basa l’esclusione sull’identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie.

Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all’Unione.

3. Prima dell’adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA] e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

A questo punto della procedura agli [OSCURATO:PERSONA] membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell’inosservanza è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti.

L’esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni. (…)». 5 L’articolo 53 di tale regolamento, intitolato «Poteri della [OSCURATO:PERSONA]», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l’attuazione: (…) b) della verifica di conformità di cui all’articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell’organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro». 6 L’articolo 58 di detto regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di: a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi; (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. (…)».

Regolamento (UE) n. 1307/2013 7 L’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 23 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), intitolato «Norme generali», al paragrafo 1 così disponeva: «Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo». 8 L’articolo 44 di tale regolamento, intitolato «Diversificazione delle colture», prevedeva quanto segue: «1.

Se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse.

La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.

Se i seminativi dell’agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse.

La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l’erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi.

In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari; c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall’agricoltore nella sua domanda di aiuto dell’anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell’anno civile precedente; (…)». 9 L’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ), ha modificato il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettere a) e b), dell’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013 come segue: «2.

Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l’erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75% dei seminativi.

In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi». 10 Conformemente all’articolo 6 del regolamento 2017/2393, la modifica dell’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013 si applicava a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 11 L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 febbraio 2017 ( GU 2016, L 107, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»), così dispone: «1.

Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013], si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 1307/2013] e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento [n. 1306/2013].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (…) 23) “superficie determinata”: a) nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, (…) (…)». 12 L’articolo 23 di tale regolamento delegato, intitolato «Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata». 13 L’articolo 24 di detto regolamento delegato, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture», così recita: «1.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata.

2. Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata.

3. Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95% del totale della superficie a seminativo determinata.

4. Con riguardo alle aziende per le quali l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 1307/2013] richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75% di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75%, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75% di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

5. Ove si constati per tre anni l’inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2». 14 L’articolo 25 del medesimo regolamento delegato, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti», è così formulato: «1.

Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 1307/2013], la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 1307/2013].

2. Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 [della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento ( GU 2014, L 181, pag. 1 )], la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’articolo 44 del regolamento delegato [n. 639/2014].

3. I casi di inadempienza si considerano “determinati” se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento [n. 1306/2013] oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo». 15 L’articolo 26 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico», dispone quanto segue: «1.

Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento [n. 1307/2013], in seguito denominate “aree di interesse ecologico obbligatorie”, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento [n. 1307/2013], le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

2. Se l’area di interesse ecologico richiesta supera l’area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento [n. 1307/2013], la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l’area di interesse ecologico non trovata.

Ai fini del primo comma, l’area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell’ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

3. Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 16 L’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ( GU 2014, L 227, pag. 69 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 maggio 2018 ( GU 2018, L 125, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 809/2014»), intitolato «Aumento della percentuale di controllo», è così formulato: «Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 17 Il considerando 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU 2014, L 255, pag. 59 , e rettifica in GU 2015, L 114, pag. 25 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2018 ( GU 2018, L 10, pag. 9 ) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 908/2014»), enuncia quanto segue: «Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame.

La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi». 18 L’articolo 34 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Verifica di conformità», prevede quanto segue: «1.

Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell’ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013] e in conformità del presente articolo.

2. Qualora a seguito di un’indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze.

Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro.

La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.

Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Nella loro risposta gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità, in particolare, di: a) dimostrare alla [OSCURATO:PERSONA] che l’effettiva portata dell’inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) informare la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell’Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi.

La richiesta deve essere trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla comunicazione di cui sopra.

3. Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell’inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell’Unione.

Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] elabora il relativo verbale e lo trasmette agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri possono trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.

Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità.

La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013] e dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 [della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU 2014, L 255, pag. 18 )].

La comunicazione fa riferimento all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento. (…)

6. Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione le informazioni trasmesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dopo la comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto: a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione e b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione ai sensi dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013]. (…)». 19 L’articolo 40 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Procedura di conciliazione», al paragrafo 1 così dispone: «Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione. (…)».

Fatti e decisione controversa 20 I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 30 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

Indagine 2017 21 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato l’indagine AA/2017/002/RO (in prosieguo: l’«indagine 2017») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, per verificare se l’amministrazione e il controllo da parte di quest’ultima dei regimi di aiuti per superficie versati dai fondi fossero stati effettuati conformemente alla normativa dell’Unione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 22 Dal 12 al 16 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un audit in loco in [OSCURATO:PERSONA]. 23 Il 28 agosto 2017, a seguito di tale audit, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati delle sue verifiche, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, e le ha chiesto informazioni supplementari. 24 Il 20 febbraio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2017»), conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 25 Il 3 aprile 2018 il verbale della riunione bilaterale relativa al 2017 è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da un invito a fornire informazioni supplementari entro il 2 luglio 2018. 26 Il 25 aprile 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue osservazioni relative al verbale della riunione bilaterale relativa al 2017 e, il 2 luglio e l’11 settembre 2018, le sue risposte alla richiesta di informazioni supplementari formulata in tale verbale, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 27 Il 1 o marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le sue conclusioni basate sulle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità.

In concreto, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha indicato di mantenere la propria posizione secondo cui il sistema attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016, oggetto dell’indagine 2017, presentava carenze nel funzionamento di cinque controlli essenziali e, dall’altro, ha precisato l’importo della somma che intendeva escludere dal finanziamento dell’Unione. 28 Il 10 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di conciliazione.

A seguito della conciliazione, il 24 giugno 2019 gli è stata trasmessa una relazione dell’organo di conciliazione. 29 Il 10 luglio 2019, a seguito di tale relazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] un calcolo di impatto riveduto sulla base dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 30 [OSCURATO:PERSONA] ha poi trasmesso la sua posizione finale alla [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha indicato che manteneva parzialmente la sua posizione espressa nelle sue conclusioni comunicate il 1 o marzo 2019 e che diminuiva l’importo della somma che essa proponeva di escludere dal finanziamento dell’Unione, dopo aver preso in considerazione il calcolo di impatto riveduto trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «posizione finale per il 2017»). 31 La relazione di sintesi relativa all’indagine 2017 è stata successivamente comunicata alla [OSCURATO:PERSONA].

Indagine 2018 32 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato l’indagine AA/2018/007/RO (in prosieguo: l’«indagine 2018») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, per verificare se l’amministrazione e il controllo da parte di quest’ultima dei regimi di aiuti per superficie versati dai fondi fossero stati effettuati conformemente alla normativa dell’Unione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018. 33 Dal 2 al 6 luglio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un audit in loco , in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«audit 2018»). 34 Con lettera del 28 agosto 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati delle sue verifiche, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 35 Il 29 ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni sui risultati delle verifiche. 36 Il 23 gennaio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a una riunione bilaterale, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 37 Il 5 marzo 2019 la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità rumene si sono incontrate in occasione di una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2018»). 38 Il 10 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] il verbale della riunione bilaterale relativa al 2018 (in prosieguo: il «verbale dell’indagine 2018»). 39 Il 3 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sul verbale dell’indagine 2018. 40 Con lettera del 10 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue risposte alla richiesta di informazioni supplementari formulata nel verbale dell’indagine 2018. 41 [OSCURATO:PERSONA] ha poi inviato alla [OSCURATO:PERSONA], il 19 dicembre 2019, le conclusioni preliminari dell’indagine 2018 (in prosieguo: la «comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018»), conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, nelle quali essa ha comunicato la sua proposta di escludere dal finanziamento dell’Unione una somma di EUR 178846662,94 e ha confermato il suo punto di vista secondo cui, in [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018, l’attuazione del regime di aiuti per superficie aveva violato la normativa dell’Unione. 42 Più nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i motivi di esclusione delle spese di cui trattasi dai fondi riguardavano le carenze constatate relativamente a quattro controlli essenziali, vale a dire i controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto a quella dei prati temporanei, la realizzazione di controlli incrociati al fine di accertare l’ammissibilità delle parcelle dichiarate, la realizzazione di un numero sufficiente di controlli in loco e la realizzazione di controlli in loco di qualità sufficiente. 43 Il 5 febbraio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di conciliazione (in prosieguo: la «richiesta di conciliazione per il 2018»). 44 Il 15 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a una riunione di conciliazione. 45 Il 4 gennaio 2021 l’organo di conciliazione ha pubblicato la sua relazione, nella quale concludeva che la conciliazione non era possibile. 46 Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua posizione finale, adottata a seguito della relazione di conciliazione.

In tale posizione, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua valutazione secondo cui il sistema attuato in [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018 presentava carenze nel funzionamento di quattro controlli essenziali.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto le rettifiche forfettarie proposte a una somma di EUR 178320110,85. 47 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione di sintesi in cui ha ricordato le diverse fasi dell’indagine 2018, la portata delle osservazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura di verifica di conformità e la motivazione delle sue conclusioni finali. 48 Il 17 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 49 Per quanto riguarda le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dei fondi per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato le violazioni del diritto dell’Unione di cui al punto 42 della presente sentenza e ha deciso di infliggerle una rettifica forfettaria di importo pari a EUR 178320110,85.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 50 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa, nella parte in cui riguardava le spese da essa sostenute a titolo dei fondi, nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2019, per un importo pari a EUR 178320110,85. 51 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva tre motivi. 52 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali motivi di ricorso in quanto infondati e ha, pertanto, respinto il ricorso nella sua interezza. 53 In primo luogo, ai punti da 34 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto il primo motivo di ricorso, vertente sull’esercizio inappropriato, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua competenza ad escludere talune somme dal finanziamento dell’Unione sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e che si articolava in cinque parti. 54 Sotto un primo profilo, ai punti da 37 a 52 di detta sentenza, il Tribunale ha analizzato e respinto, in quanto infondata, la prima parte di tale motivo di ricorso, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda il rapporto tra l’indagine 2017 e l’indagine 2018 nonché nel termine applicabile alle informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 55 A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, in particolare ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che l’indagine 2017 e l’indagine 2018 si sovrapponevano quanto ai quattro controlli essenziali per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato violazioni.

Esso ha tuttavia osservato, da un lato, che tali violazioni riguardavano due periodi diversi, giacché l’indagine 2017 verteva sugli esercizi finanziari 2015 e 2016 e l’indagine 2018 verteva sugli esercizi finanziari 2017 e 2018, nonché, dall’altro, che la decisione adottata a seguito dell’indagine 2017 non era stata oggetto di ricorso ed era quindi divenuta definitiva.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto avverso la decisione controversa, la quale era stata adottata al termine dell’indagine 2018 e che esso riguardasse gli esercizi finanziari 2017 e 2018. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi, secondo il Tribunale, mettere in discussione, per quanto concerne l’indagine 2017, solo i riferimenti a tale indagine operati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine 2018 e sulla base dei quali quest’ultima aveva adottato la decisione controversa. 56 Per quanto riguarda il termine applicabile alla comunicazione di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018, il Tribunale ha rilevato, al punto 47 della sentenza impugnata, che le due condizioni previste al riguardo dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 avevano carattere cumulativo, cosicché, se una delle due non era soddisfatta, non occorreva esaminare l’altra. 57 Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 49 di detta sentenza, che la sovrapposizione parziale dell’indagine 2017 e dell’indagine 2018 non incideva sulla legittimità della decisione controversa, cosicché il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva allegato di essersi trovata nell’impossibilità di fornire le informazioni essenziali per l’indagine 2018 a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2017, non poteva essere considerato un fattore esterno ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2004. 58 Inoltre, al punto 50 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito della procedura di verifica di conformità, lo Stato membro interessato doveva presentare una spiegazione che consentisse di ritenere che fattori esterni avessero giustificato la presentazione tardiva di informazioni, dopo la comunicazione formale inviata dalla [OSCURATO:PERSONA], e che spettava a quest’ultima valutare se tale spiegazione fosse soddisfacente, dato che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto detta spiegazione e non avesse applicato l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, detto Stato membro avrebbe potuto contestare, dinanzi al Tribunale, il rifiuto di prendere in considerazione le informazioni così trasmesse. 59 Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che, durante l’indagine 2018, l’unico fattore esterno invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava le informazioni sui tassi di errore utilizzati per calcolare il rischio per il FEAGA.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non già nel corso della procedura di verifica di conformità, ma unicamente dinanzi al Tribunale, cosicché non si poteva validamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver correttamente esaminato la nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2004. 60 Sotto un secondo profilo, ai punti da 53 a 99 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto alla definizione dei prati temporanei. 61 A tale riguardo, il Tribunale ha anzitutto respinto, al punto 77 di detta sentenza, una prima censura, relativa ai riferimenti all’indagine 2017 operati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 62 Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ettari (ha), il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi e, di conseguenza, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 è stato rispettato nel caso di specie, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che, affermando che, in quasi tutti i casi, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno lasciato a riposo, è dichiarata sotto una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione (coltura principale o coltura secondaria), altre colture sono dichiarate sotto l’altra categoria, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente riconosciuto di non essere in grado di garantire che non vi fosse alcun rischio per i fondi. 63 Al punto 71 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che tale argomento equivaleva ad ammettere l’eventuale esistenza di casi in cui le due colture richieste dall’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 erano terreni lasciati a riposo e prati temporanei.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], una distinzione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei sarebbe stata necessaria per garantire il rispetto del requisito previsto da tale disposizione secondo cui due colture devono essere presenti sui seminativi dell’agricoltore che coprono tra i 10 e i 30 ettari, in quanto potrebbe esistere una situazione in cui, in realtà, i seminativi sarebbero interamente coperti da terreni lasciati a riposo o da prati temporanei. 64 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se è vero che, in linea di principio, la coltura principale non deve coprire più del 75% dei seminativi, il superamento di tale soglia è consentito tanto nel caso dei terreni lasciati a riposo quanto nel caso dei prati temporanei, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013, cosicché, anche se le due colture sono confuse, non sussiste alcun rischio per i fondi, il Tribunale ha constatato, al punto 72 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova che la condizione preliminare all’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, vale a dire il fatto che i prati temporanei, i terreni lasciati a riposo o la loro combinazione rappresentino più del 75% dei seminativi di un’azienda, era soddisfatta. 65 Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i suoi ispettori avevano controllato i terreni dichiarati come lasciati a riposo per due anni consecutivi al fine di sanzionare eventuali irregolarità, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della sentenza impugnata, che l’audit 2018 aveva evidenziato un problema diverso, vale a dire il fatto che, in loco , era stato commesso un errore nella qualificazione dei terreni e aveva prodotto conseguenze a cascata, il che aveva messo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture conformemente all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 66 Il Tribunale ha poi respinto, al punto 87 di tale sentenza, la seconda censura, vertente sulla mancanza di chiarezza del fondamento giuridico dell’indagine 2018. 67 Il Tribunale si è fondato, ai punti da 83 a 86 di detta sentenza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza della base giuridica dell’indagine 2018, al più tardi il 10 aprile 2019, giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018.

Inoltre, a suo avviso, essa non poteva validamente sostenere che il riferimento all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013, che riguarda la diversificazione delle colture al fine di beneficiare del regime di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, non era sufficiente per comprendere la natura e la portata della contestazione della [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il Tribunale ha infine respinto, al punto 99 della sentenza impugnata, la terza censura, vertente su errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 69 A tal fine, esso ha in particolare rilevato, da un lato, al punto 95 di tale sentenza, che l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non era applicabile nel caso di specie.

Dall’altro lato, esso ha constatato, al punto 97 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che la rettifica, addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo argomento secondo cui l’irregolarità rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava un basso grado di gravità e aveva una scarsa portata, non avesse avuto luogo. 70 Sotto un terzo profilo, ai punti da 100 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la terza parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli incrociati al fine di accertare l’ammissibilità della parcella dichiarata. 71 Per quanto riguarda la prima censura, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli nell’ambito del FEAGA, il Tribunale l’ha respinta al punto 143 di tale sentenza. 72 In particolare, esso ha distinto, ai punti 121 e 122 di detta sentenza, l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (in prosieguo: il «SIPA») dall’esigua percentuale di casi di inadempienza determinati nel corso dell’indagine 2018 e ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere, nella decisione controversa, che, per quanto riguardava tale aggiornamento, non vi fosse una soglia applicabile agli errori. 73 Per quanto concerne detto aggiornamento, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, che la questione del fondamento giuridico dell’aggiornamento triennale del SIPA non incideva sulle carenze che la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato.

Infatti, da un lato, dal resoconto della riunione bilaterale dell’8 settembre 2017 sul piano d’azione 2017 citato dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa risultava che nessuno Stato membro era stato sanzionato per non aver proceduto ad un aggiornamento del SIPA ogni tre anni, ma che gli errori risultanti dal mancato aggiornamento creavano un rischio per i fondi e potevano costituire la base di rettifiche finanziarie.

Dall’altro lato, come il Tribunale aveva già constatato in relazione ad altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA], era la vetustà delle immagini del SIPA ad essere all’origine del rischio per il FEAGA. 74 Per quanto riguarda la seconda censura, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli nell’ambito del FEASR, il Tribunale l’ha respinta al punto 152 di tale sentenza. 75 Il Tribunale ha dichiarato, da un lato, al punto 149 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente spiegato, nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018, di non aver tenuto conto dei calcoli presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che essi non erano conformi a quanto convenuto in occasione della riunione bilaterale relativa al 2018.

Dall’altro lato, esso ha dichiarato, al punto 150 della medesima sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non fosse applicabile nel caso di specie. 76 Il Tribunale ha altresì affermato, al punto 151 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che i calcoli di uno Stato membro erano errati, ma spettava a quest’ultimo dimostrare che gli elementi sui quali si era fondata la [OSCURATO:PERSONA] per esprimere i suoi dubbi erano errati, il che, a suo avviso, non era stato fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 77 Sotto un quarto profilo, ai punti da 153 a 169 di detta sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la quarta parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione di un numero sufficiente di controlli in loco . 78 Per quanto concerne il disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulla percentuale di beneficiari che devono essere oggetto di un controllo nell’ambito delle misure di aiuto a favore dell’inverdimento nel caso in cui siano determinate inadempienze significative, il Tribunale ha anzitutto osservato, al punto 162 della sentenza impugnata, che tale disaccordo era legato alla determinazione della percentuale derivante dal calcolo diretto a stabilire uno dei due valori necessari per determinare tale percentuale. 79 Per quanto riguarda il documento di lavoro DS/CDP/2015/19, al quale aveva fatto riferimento la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato, al punto 163 della sentenza in parola, che tale documento indicava che il pagamento di inverdimento poteva essere effettuato solo per la superficie che era in linea di principio ammissibile, vale a dire quella che soddisfaceva i criteri di ammissibilità del regime di pagamento unico per superficie (in prosieguo: il «RPUS»).

Al punto 164 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che il succitato documento precisava, per quanto riguarda la formula che deve essere utilizzata per determinare la percentuale di controllo dell’inverdimento che avrebbe dovuto essere aumentata l’anno successivo a quello delle inadempienze significative, che il numeratore, vale a dire la riduzione totale per inverdimento in ettari, doveva essere inteso come la riduzione totale del numero di ettari per la regione controllata, compresa la riduzione per tutti i requisiti in materia di inverdimento.

Ciò implicava, secondo il Tribunale, che dovessero essere prese in considerazione non solo la riduzione risultante da tutti i requisiti in materia di inverdimento, ma anche la riduzione del numero di ettari per la regione controllata. 80 Sotto un quinto profilo, ai punti da 170 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la quinta parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione di controlli in loco di qualità sufficiente, in quanto la fondatezza di tale parte era connessa a quella della seconda e della terza parte del primo motivo di ricorso. 81 In secondo luogo, ai punti da 174 a 181 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondato, il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. 82 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 180 di detta sentenza, che, nell’ambito di tale motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato nuovamente, da un lato, il fatto di non essere stata in grado di presentare calcoli adeguati entro il termine previsto all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 a causa della sovrapposizione dell’indagine 2017 e dell’indagine 2018 e, dall’altro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato l’articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento di esecuzione né, quindi, aveva tenuto conto dei calcoli che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nella richiesta di conciliazione per il 2018.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto, al punto 181 della medesima sentenza, che, nella misura in cui aveva dichiarato, in detta sentenza, da un lato, che la presentazione di calcoli adeguati nell’ambito dell’indagine 2018 non dipendeva dai calcoli dell’indagine 2017 e, dall’altro, che le condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, di detto regolamento di esecuzione non erano soddisfatte nel caso di specie, occorreva respingere il secondo motivo di ricorso. 83 In terzo luogo, ai punti da 182 a 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondato, il terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 84 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare l’impugnazione ricevibile e annullare integralmente la sentenza impugnata; – statuire definitivamente sulla controversia accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione controversa; oppure – in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché il medesimo statuisca nuovamente accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione controversa proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 85 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Sull’impugnazione 86 A sostegno dell’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi.

Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») 87 Il primo motivo d’impugnazione si articola in quattro parti.

Sulla prima parte, relativa alla modifica della base giuridica delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura di verifica di conformità – Argomenti delle parti 88 Nell’ambito della prima parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 85 e 86 della sentenza impugnata. 89 Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva modificare la base giuridica delle sue proposte di rettifica finanziaria nel corso della procedura di verifica di conformità, anche nell’ambito della riunione bilaterale.

Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata informata del fondamento giuridico di tali proposte al più tardi il 10 aprile 2019, vale a dire il giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018, e che tale Stato membro avesse avuto occasione di presentare utilmente le sue osservazioni prima che la [OSCURATO:PERSONA] le inviasse la comunicazione relativa alle spese escluse. 90 La procedura di verifica presupporrebbe infatti, conformemente all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che, sin dalla prima fase di tale procedura, la [OSCURATO:PERSONA] indichi le norme dell’Unione che ritiene violate, le misure necessarie e la rettifica prevista al riguardo. 91 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, facendo riferimento alla sentenza del 3 maggio 2012, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑24/11 P , EU:C:2012:266 , punti da 26 a 28 ), che, al termine di un’indagine e nel caso in cui consideri che le spese non sono state effettuate in conformità alle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a comunicare i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato e a indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, per il futuro, il rispetto di tali norme.

Affinché una siffatta comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento di tale Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fornire a quest’ultimo una perfetta conoscenza delle sue riserve, in particolare indicare in modo sufficientemente preciso l’irregolarità che gli viene addebitata. 92 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del primo motivo d’impugnazione debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 93 In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che la verifica di conformità è disciplinata dall’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013. 94 Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 52, una verifica di conformità è effettuata qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 di tale regolamento non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa dell’Unione e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento n. 1303/2013. [OSCURATO:PERSONA] adotta quindi atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione. 95 Il paragrafo 3 dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 definisce, dal canto suo, la procedura da seguire prima di qualsiasi decisione di rifiuto del finanziamento.

Da ciò risulta che l’adozione di una siffatta decisione è subordinata all’esistenza di uno scambio, tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato, di comunicazioni scritte vertenti sui risultati delle verifiche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura di conciliazione, in esito alla quale viene presentata alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione contenente raccomandazioni, la quale ne tiene conto prima di decidere in merito al rifiuto del finanziamento [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 56 ]. 96 Tale procedura instaura quindi un dialogo tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato e intende, in sostanza, sotto un primo profilo, consentire loro di scambiare informazioni, sotto un secondo profilo, offrire la possibilità a tale Stato membro di esercitare il suo diritto di difesa, sotto un terzo profilo, consentire a quest’ultimo di dimostrare l’inesattezza delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], e infine, sotto un quarto profilo, permettere a detto Stato membro di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti correttivi attuati al fine di garantire il rispetto della normativa dell’Unione [v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti), C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 84 ]. 97 Dall’altro lato, conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione n. 908/2014, il cui articolo 34 stabilisce le modalità della procedura di verifica di conformità prevista all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013. 98 Come risulta dall’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, letto alla luce del considerando 27 di quest’ultimo, si tratta di un procedimento in contraddittorio le cui varie fasi sono soggette al rispetto di scadenze specifiche al fine di garantire che esso si concluda entro un termine ragionevole [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 58 ]. 99 Nella prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] comunica, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi che essa ritiene di dover adottare ed indicando il livello provvisorio della rettifica finanziaria che considera adeguata. 100 Dalla giurisprudenza risulta che tale comunicazione deve individuare in modo sufficientemente preciso tutte le irregolarità addebitate allo Stato membro interessato che hanno, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria prevista.

Soltanto una tale comunicazione è idonea a garantire una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 59 e giurisprudenza citata]. 101 Inoltre, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, detta comunicazione deve prevedere lo svolgimento di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro interessato.

Dall’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento di esecuzione risulta altresì che entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] elabora il relativo verbale e lo trasmette agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, i quali possono trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale medesimo. 102 Orbene, se è vero che la comunicazione di cui al punto 99 della presente sentenza deve dare allo Stato membro interessato una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti), C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 82 e giurisprudenza citata], non risulta tuttavia che tutte le disposizioni giuridiche potenzialmente violate dall’irregolarità inizialmente constatata debbano necessariamente essere menzionate in tale comunicazione. 103 Infatti, la Corte ha già dichiarato che, nei limiti in cui detta comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento, la semplice omissione, in tale documento, di un riferimento giuridico non costituisce una violazione di forme sostanziali (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA], C‑170/00 , EU:C:2002:51 , punto 34 , e del 7 ottobre 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑153/01 , EU:C:2004:589 , punto 93 ). 104 Allo stesso modo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, le condizioni che essa stessa si è imposta mediante regolamenti di attuazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono tuttavia adottare, nei loro rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], posizioni puramente formalistiche, nel caso in cui dalle circostanze risulti che i loro diritti sono stati pienamente tutelati (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA], C‑170/00 , EU:C:2002:51 , punto 34 , e del 7 ottobre 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑153/01 , EU:C:2004:589 , punto 93 ).

Ciò si verifica, in particolare, qualora lo Stato membro interessato abbia potuto comprendere il fondamento delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] e abbia potuto far conoscere utilmente il proprio punto di vista durante la procedura di verifica di conformità (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], C‑240/03 P , EU:C:2006:44 , punto 129 e giurisprudenza citata). 105 Occorre aggiungere che, a differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, secondo la quale nessuna modifica della base giuridica relativa alle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere effettuata dopo la comunicazione di cui al punto 99 della presente sentenza, che costituisce la prima fase della procedura di verifica di conformità, equivarrebbe ad ammettere, contrariamente alla giurisprudenza citata al punto 104 di tale sentenza, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono impedire l’avanzamento di tale procedura.

Questa interpretazione equivarrebbe a disconoscere il carattere evolutivo di detta procedura, che è fondata sullo scambio di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato e a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a ricominciare lo stesso procedimento, sebbene dalle circostanze del caso di specie risulti che tale Stato membro ha compreso le proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] e ha potuto utilmente presentare le sue osservazioni su queste ultime prima che tale istituzione le comunicasse, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le proprie conclusioni sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità.

Pertanto, una siffatta interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, enunciato ai considerando 37 e 39 del regolamento n. 1306/2013, nella misura in cui potrebbe nuocere all’efficacia del recupero degli importi indebitamente spesi. 106 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 85 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] può modificare la base giuridica delle sue proposte di rettifica finanziaria nel corso della procedura di verifica di conformità, a condizione che tale modifica abbia luogo in un momento di detta procedura che consenta allo Stato membro di prendere posizione su tali proposte. 107 Per quanto riguarda la questione di stabilire se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 86 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata, al più tardi il 10 aprile 2019, della base giuridica delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, essa era stata in grado di prendere utilmente posizione su dette proposte, dalla valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che, nel verbale dell’indagine 2018 che era stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che la base giuridica delle carenze addebitate alla medesima era costituita dagli articoli 4 e da 44 a 46 del regolamento n. 1307/2013.

Al punto 84 di tale sentenza, il Tribunale ha inoltre rilevato che tale Stato membro era a conoscenza delle carenze constatate nell’ambito dell’audit 2018 relative alla questione della definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto a quella dei prati temporanei, cosicché essa non poteva validamente sostenere che il riferimento all’articolo 44 di tale regolamento, che riguarda la diversificazione delle colture al fine di beneficiare del regime di pagamento a favore dell’inverdimento, non fosse sufficiente per comprendere la natura e la portata delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 108 In tali circostanze, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi avuto la possibilità di comunicare le sue osservazioni su tale documento, come richiesto dalle disposizioni menzionate al punto 101 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto, al punto 86 della sentenza impugnata, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata della base giuridica delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] entro il 10 aprile 2019, giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018, cosicché essa aveva avuto occasione di presentare utilmente le sue osservazioni, prima che la [OSCURATO:PERSONA] le trasmettesse le sue conclusioni in merito alle spese escluse per il 2018. 109 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa all’applicabilità dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione – Argomenti delle parti 110 Nell’ambito della seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 50 e 51 della sentenza impugnata. 111 A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, è applicabile non solo alla trasmissione di informazioni relative al calcolo della rettifica finanziaria, ma anche alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 112 Il Tribunale avrebbe fatto riferimento, in tali punti, alle condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2004 per convalidare, in sostanza, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 e dirette a dimostrare l’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione non avrebbero dovuto essere prese in considerazione. 113 Orbene, la condizione enunciata all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento di esecuzione farebbe riferimento alla presa in considerazione delle informazioni fornite tardivamente dallo Stato membro, al fine di evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione.

Tale disposizione costituirebbe un’eccezione che deve quindi essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione restrittive.

Essa non si applicherebbe pertanto alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 114 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via principale, che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione sia irricevibile.

Essa ricorda che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sostenuto dinanzi al Tribunale che l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non si applicava alla procedura di verifica di conformità che ha condotto alla decisione controversa, ma avrebbe sostenuto il contrario.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentano di determinare chiaramente quale sarebbe la violazione del diritto dell’Unione commessa nell’ambito della procedura di verifica di conformità condotta nel caso di specie, che tale Stato membro considera, peraltro, «inesistente». 115 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 116 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della seconda parte del primo motivo d’impugnazione sulla base del rilievo che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto l’argomento riguardante l’inapplicabilità dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione dinanzi al Tribunale e, dall’altro lato, che tale argomento mancherebbe di chiarezza. 117 È sufficiente osservare al riguardo che, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale.

Tuttavia, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P , EU:C:2021:792 , punti 39 e 40 nonché giurisprudenza citata). 118 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] critica, in modo chiaro e circostanziato, la motivazione della sentenza impugnata, contenuta ai punti 50 e 51 di quest’ultima.

Se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, non fosse applicabile alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione, la valutazione formulata dal Tribunale in tali punti riguardo alla presentazione tardiva di dette informazioni sarebbe errata.

Pertanto, non si può ritenere che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, o che manchi di chiarezza, circostanze che avrebbero la conseguenza di rendere tale parte irricevibile. 119 Sulla base di tali considerazioni, l’eccezione di irricevibilità diretta contro la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta. 120 Nel merito, dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 risulta che tale disposizione riguarda la valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione. 121 Orbene, la valutazione della sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione che comporti una siffatta esclusione nonché la determinazione dell’importo della rettifica finanziaria che ne deriva sono intrinsecamente connesse.

Pertanto, non si può ritenere, come affermato in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], che la presentazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro interessato al fine di dimostrare l’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione possa essere effettuata dopo la comunicazione delle conclusioni formali della [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto del quadro stabilito dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che prevede le condizioni alle quali lo Stato membro può comunicare siffatte informazioni. 122 Infatti, se tale disposizione non fosse applicabile alla trasmissione di tali informazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero fornire alla [OSCURATO:PERSONA], dopo la comunicazione delle conclusioni formali di quest’ultima, informazioni supplementari che obblighino quest’ultima a riesaminare continuamente le proprie conclusioni quanto all’asserita insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 123 Inoltre, come risulta dal punto 98 della presente sentenza, la procedura di verifica di conformità costituisce un procedimento in contraddittorio le cui varie fasi sono soggette al rispetto di scadenze specifiche al fine di garantire che esso si concluda entro un termine ragionevole. 124 Orbene, l’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe la conseguenza di prorogare tale procedura e svuoterebbe di contenuto le scadenze specifiche che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione. 125 Una siffatta interpretazione, in quanto consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prolungare la procedura di recupero degli importi indebitamente spesi, sarebbe peraltro difficilmente conciliabile con l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, enunciato ai considerando 37 e 39 del regolamento n. 1306/2013.

Infatti, al pari di quanto rilevato al punto 105 della presente sentenza, un prolungamento della procedura di verifica di conformità è tale da nuocere all’efficacia del recupero di detti importi. 126 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione in quanto infondata.

Sulla terza parte, relativa alla nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014 – Argomenti delle parti 127 Nell’ambito della terza parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il punto 49 della sentenza impugnata. 128 A suo avviso, il Tribunale vi ha erroneamente dichiarato che un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una sovrapposizione parziale di due indagini e il chiarimento tardivo, nella prima indagine, di elementi pertinenti per la seconda indagine, non poteva costituire un «fattore esterno» a tale seconda indagine, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 129 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi elemento esterno che ponga uno Stato membro nell’impossibilità di conoscere gli elementi che gli sono addebitati costituisce un «fattore esterno» ai sensi di tale disposizione.

Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso del chiarimento tardivo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della carenza contestata o dell’adozione, da parte di quest’ultima, di un approccio diverso in due indagini condotte contemporaneamente. 130 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non aver invocato la sovrapposizione delle due indagini per contestare la legittimità dell’indagine 2017, vertente sugli anni 2015 e 2016, contrariamente a quanto risulta dai punti 41 e 42 della sentenza impugnata.

Detta sovrapposizione avrebbe inciso sulla legittimità dell’indagine 2018, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] trovata nell’impossibilità di conoscere in tempo utile gli elementi che le erano contestati in tale indagine. 131 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che la terza parte del primo motivo d’impugnazione è irricevibile.

Essa ricorda che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe in realtà a contestare la valutazione di fatto svolta dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata.

In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio della Corte 132 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con la terza parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta in realtà la valutazione di fatto svolta dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata e che, pertanto, tale parte dovrebbe essere dichiarata irricevibile. 133 Al riguardo, è sufficiente osservare che la [OSCURATO:PERSONA] contesta non già la valutazione di fatto svolta dal Tribunale, bensì l’interpretazione della nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014, effettuata al punto 49 della sentenza impugnata, secondo la quale un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia una sovrapposizione parziale di due indagini e il chiarimento da parte della medesima, nella prima indagine, di elementi pertinenti per la seconda indagine, non costituisce un siffatto «fattore esterno» a tale seconda indagine che possa giustificare la presa in considerazione nell’ambito di quest’ultima, conformemente a tale disposizione, delle informazioni trasmesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati dopo la comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione in parola. 134 Date tali circostanze, la terza parte del primo motivo d’impugnazione è ricevibile. 135 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 49 della sentenza impugnata, che il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2017 non può essere considerato un fattore esterno, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 136 Tuttavia, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, nell’ambito della procedura di verifica di conformità, lo Stato membro interessato deve presentare una spiegazione che consenta di ritenere che fattori esterni abbiano giustificato la presentazione tardiva di informazioni dopo la comunicazione formale, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA], del verbale della riunione bilaterale e che spetta a quest’ultima valutare se tale spiegazione sia soddisfacente, dato che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] respinga la sua spiegazione e non applichi l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, tale Stato membro potrebbe contestare il rifiuto di prendere in considerazione le informazioni trasmesse dinanzi al Tribunale. 137 A tale riguardo, dal punto 51 della sentenza impugnata risulta, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto dinanzi al Tribunale, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], che, durante l’indagine 2018, l’unico fattore esterno invocato da quest’ultima riguardava le informazioni sui tassi di errore utilizzati per calcolare il rischio per il FEAGA.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non già nel corso della procedura di verifica di conformità, ma unicamente dinanzi al Tribunale. 138 Orbene, tali motivazioni sono, di per sé, idonee a fondare il rigetto da parte del Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al termine applicabile alle informazioni da essa trasmesse nell’ambito dell’indagine 2018. 139 Pertanto, l’argomento diretto contro il punto 49 della sentenza impugnata non è tale da mettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, della prima parte del primo motivo del ricorso di annullamento.

Esso è quindi inoperante. 140 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo d’impugnazione in quanto in parte inoperante e in parte infondata.

Sulla quarta parte, relativa al diritto dello Stato membro a un controllo giurisdizionale effettivo – Argomenti delle parti 141 Nell’ambito della quarta parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia limitato il suo diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, in violazione dell’articolo 47 della Carta.

Infatti, i tre errori di diritto individuati nell’ambito delle prime tre parti di tale motivo d’impugnazione avrebbero come conseguenza di limitare la possibilità per tale Stato membro di dedurre utilmente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente dinanzi al Tribunale, aspetti essenziali relativi alla sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione, laddove quest’ultima costituisce una condizione preliminare all’imposizione di rettifiche finanziarie. 142 [OSCURATO:PERSONA] afferma che la quarta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile per mancanza di chiarezza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe infatti sufficientemente spiegato in che modo la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale avrebbero violato l’articolo 47 della Carta.

In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale parte deve essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 143 Quanto all’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sulla violazione dell’articolo 47 della Carta sarebbero irricevibili per mancanza di chiarezza, occorre constatare, anzitutto, che dall’impugnazione risulta chiaramente che tali argomenti, dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della quarta parte del primo motivo d’impugnazione, costituiscono, a suo avviso, la conseguenza degli asseriti errori da essa individuati nell’ambito delle prime tre parti di detto motivo. 144 Date tali circostanze, la quarta parte del primo motivo d’impugnazione è ricevibile. 145 Ciò detto, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la violazione dell’articolo 47 della Carta evocata nell’ambito di tale motivo d’impugnazione risulti dagli asseriti errori da essa individuati nell’ambito delle prime tre parti del medesimo motivo, è sufficiente rilevare che dai punti da 93 a 109, da 120 a 126 e da 135 a 140 della presente sentenza risulta che l’esame di queste prime tre parti non ha rivelato alcun errore di diritto nella valutazione effettuata dal Tribunale. 146 Pertanto, neppure la quarta parte del primo motivo d’impugnazione può essere accolta. 147 Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013 e con il principio di proporzionalità 148 Il secondo motivo d’impugnazione si articola in cinque parti.

Sulla prima parte, relativa alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, nel caso dei seminativi compresi tra 10 e 30 ha – Argomenti delle parti 149 Nell’ambito della prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, l’applicazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 69 a 72 e 76 della sentenza impugnata, dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013, relativo alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, nel caso in cui i seminativi dichiarati siano compresi tra 10 e 30 ha. 150 Più nello specifico, tale parte riguarda l’esame effettuato dal Tribunale ai punti da 69 a 72 di tale sentenza, al termine del quale esso ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel caso di terreni la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia impossibile immaginare una situazione in cui la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei possa comportare, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, una violazione dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013. 151 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, di riflesso, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 76 di detta sentenza, che la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei aveva prodotto conseguenze a cascata, mettendo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture, prevista all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 152 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale argomento debba essere respinto. – Giudizio della Corte 153 Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], con il quale essa contesta, in sostanza, il ragionamento del Tribunale, che figura ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, al termine del quale quest’ultimo ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] diretto a dimostrare che, nel caso di terreni la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comportava alcun rischio per i fondi, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ha, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi. 154 Pertanto, in virtù di tale disposizione, al fine di garantire la diversificazione delle colture, almeno due colture diverse devono, in linea di principio, essere presenti sui seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 155 Perciò, è giocoforza constatare che una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei può comportare una violazione di tale regola. 156 Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno lasciato a riposo, è dichiarata sotto una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, vale a dire coltura principale o coltura secondaria, altre colture sono dichiarate sotto l’altra categoria.

In un’ipotesi del genere, non si può escludere che esista una situazione in cui, in realtà, i seminativi sarebbero interamente coperti da terreni lasciati a riposo o da prati temporanei, cosicché la condizione relativa al fatto che almeno due colture siano presenti sui seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, prevista all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, non sarebbe soddisfatta. 157 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver ritenuto che una distinzione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei sia necessaria per garantire la diversificazione delle colture conformemente ai requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. 158 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta rischi per i fondi per quanto riguarda i seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, dal momento che il superamento della soglia del 75% è consentito sia nel caso dei terreni lasciati a riposo sia nel caso dei prati temporanei, occorre rilevare che l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, sia nella sua versione anteriore al 1 o gennaio 2018 sia in quella successiva a tale data a seguito della modifica ad essa apportata dal regolamento 2017/2393, stabilisce che i paragrafi 1 e 2 di tale articolo 44 non si applicano alle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi. 159 Come rilevato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, l’applicazione di tale eccezione richiede quindi che sia soddisfatta una condizione preliminare, vale a dire che i prati temporanei, i terreni lasciati a riposo o la loro combinazione rappresentino più del 75% dei seminativi di un’azienda. 160 Pertanto, nella misura in cui il Tribunale ha constatato, al punto 72 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’accertamento e della valutazione dei fatti e degli elementi di prova, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova che tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere anche gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’eventuale applicazione dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1307/2013. 161 Infine, nella misura in cui l’interpretazione dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013, in relazione alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, effettuata dal Tribunale, nel caso dei seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, è esente da errori di diritto, non può essere accolto neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, che la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei aveva prodotto conseguenze a cascata, mettendo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture, prevista all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 162 Pertanto, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, relativa allo snaturamento dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 163 La seconda parte del secondo motivo d’impugnazione riguarda i punti 58 e da 69 a 71 della sentenza impugnata.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe confuso le affermazioni di cui al punto 63 dell’atto introduttivo del ricorso con quelle contenute al punto 64 di detto atto introduttivo.

Così facendo, il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] vertente sul caso specifico dei seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 164 Tale snaturamento avrebbe avuto come conseguenza che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 70 della sentenza impugnata, che le autorità rumene avessero implicitamente riconosciuto di non essere in grado di garantire che non vi fosse rischio per i fondi, per quanto riguarda i seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 165 In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che, nel caso di tali seminativi, la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta una violazione dei requisiti in materia di diversificazione. 166 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio della Corte 167 Si deve constatare che gli argomenti vertenti su uno snaturamento dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] da cui sarebbe, in particolare, viziato il punto 70 della sentenza impugnata non possono essere accolti. 168 A questo proposito, occorre rilevare che tale punto 70 fa parte di un ragionamento ai sensi del quale il Tribunale ha risposto a una serie di argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare che, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi. 169 Come risulta dai punti da 153 a 162 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, che, nel caso di tali seminativi, una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei potesse comportare una violazione delle norme relative alla diversificazione delle colture e presentare un rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione.

Orbene, affermando che, nel caso di detti seminativi, la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta una violazione dei requisiti in materia di diversificazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente riconosciuto di non essere in grado di distinguere tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei ai fini dell’applicazione delle norme previste a tal fine all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 170 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione non è tale da mettere in discussione l’analisi del Tribunale e deve, pertanto, essere respinta in quanto inoperante.

Sulla terza parte, relativa all’asserito obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di prendere in considerazione le informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione nel caso dei terreni seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha – Argomenti delle parti 171 La terza parte riguarda la constatazione effettuata al punto 95 della sentenza impugnata, secondo cui i servizi della [OSCURATO:PERSONA] non erano tenuti a prendere in considerazione le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione nel caso dei terreni seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 172 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio della Corte 173 Nell’ambito della terza parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] reitera una parte degli argomenti già presentati a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

Infatti, se è vero che tale parte riguarda il punto 95 della sentenza impugnata, e non i punti 50 e 51 di tale sentenza, come la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, è tuttavia giocoforza constatare che, in detto punto 95, il Tribunale si è limitato a ricordare che, in virtù dell’esame effettuato ai punti da 49 a 51 di detta sentenza, l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non era applicabile nel caso di specie. 174 Orbene, come risulta dal punto 126 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 175 Occorre, pertanto, respingere la terza parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata.

Sulla quarta parte, relativa alla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 – Argomenti delle parti 176 Nell’ambito della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, effettuata dal Tribunale ai punti da 83 a 87 della sentenza impugnata. 177 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale parte debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 178 Occorre osservare che, nell’ambito della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riferendosi agli argomenti contenuti nella prima parte del primo motivo d’impugnazione, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che risulterebbe dai punti da 83 a 87 della sentenza impugnata. 179 Orbene, come risulta dall’esame effettuato ai punti da 93 a 108 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione di tali disposizioni. 180 Occorre pertanto respingere la quarta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata.

Sulla quinta parte, relativa al principio di proporzionalità in sede di applicazione della rettifica forfettaria del 5% – Argomenti delle parti 181 Nell’ambito della quinta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata dichiarando, al termine di un’analisi da essa qualificata come sommaria, che il principio di proporzionalità era stato rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA] quando la medesima aveva applicato una rettifica forfettaria del 5% per gli esercizi finanziari 2017 e 2018. 182 A suo avviso, al fine di giustificare una siffatta rettifica finanziaria, dovrebbe esistere una carenza significativa nell’applicazione di norme dell’Unione esplicite che esponga i fondi ad un rischio reale di perdita o di irregolarità. 183 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che l’analisi sommaria effettuata dal Tribunale ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata non suffraghi la valutazione del medesimo secondo cui l’applicazione della rettifica forfettaria del 5% rispetta il principio di proporzionalità, come richiesto dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 e dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. 184 Nella sua analisi della gravità e della portata dell’inadempienza determinata di cui al punto 97 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe affrontato le ragioni che avrebbero giustificato l’applicazione di rettifiche forfettarie il cui importo è notevolmente superiore al doppio di quelle applicate per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 185 Per quanto riguarda la durata e la reiterazione dell’asserita inadempienza, al punto 98 di tale sentenza, il Tribunale farebbe dichiarazioni generali che non consentono di comprendere le ragioni per le quali sarebbe giustificato sanzionare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] a causa del suo carattere reiterato, mentre tale comportamento non è stato inizialmente giudicato in modo definitivo come non conforme al diritto dell’Unione.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la posizione finale per il 2017 è stata trasmessa alle autorità rumene il 20 dicembre 2019, ossia dopo la comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018.

Orbene, a tale data, in tutta obiettività, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto modificare il proprio comportamento per gli esercizi finanziari oggetto dell’indagine 2018. 186 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la quinta parte del secondo motivo d’impugnazione debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 187 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da permettere agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑358/18 P , EU:C:2019:763 , punto 74 e giurisprudenza citata). 188 L’obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑358/18 P , EU:C:2019:763 , punto 75 e giurisprudenza citata). 189 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, per rispondere all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il calcolo presentato nella richiesta di conciliazione per il 2018 avrebbe dovuto essere preso in considerazione, il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato, al punto 95 della sentenza impugnata, riferendosi all’esame effettuato ai punti da 49 a 51 di tale sentenza, secondo il quale le due condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non erano soddisfatte, che l’eccezione prevista da tale disposizione non era applicabile nel caso di specie.

Il Tribunale ha poi risposto, al punto 97 di detta sentenza, agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali l’irregolarità rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava un basso grado di gravità e aveva una scarsa portata.

A tale riguardo, esso ha rinviato alla valutazione, contenuta ai punti da 73 a 75 della medesima sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le irregolarità constatate fossero state corrette in occasione dei controlli amministrativi.

Al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare che dette irregolarità non erano di natura duratura e ripetitiva, spiegando che gli elementi da essa presentati si riferivano all’indagine 2017, e non all’indagine 2018. 190 Inoltre, occorre rilevare che è ai punti da 174 a 181 della sentenza impugnata, non contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha risposto al secondo motivo di ricorso di tale Stato membro, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nell’applicazione di rettifiche forfettarie del 5% per il FEAGA e del 2% per il FEASR.

Pertanto, non si può validamente contestare al Tribunale di non aver esposto, ai punti da 95 a 99 di tale sentenza, una motivazione specifica riguardante il rispetto di tale principio, che vada al di là di una risposta a tutti gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della terza censura della seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 191 Ne consegue che il Tribunale non è venuto meno al suo obbligo di motivazione, in quanto la motivazione esposta ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata consente di far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi agli asseriti errori commessi nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 192 Di conseguenza, la censura vertente su una motivazione insufficiente deve essere respinta in quanto infondata. 193 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento con cui la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità nell’omettere di determinare l’inadempienza della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, è giocoforza osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che la motivazione sommaria del Tribunale non suffraga la valutazione secondo cui l’applicazione di una rettifica forfettaria del 5% nell’ambito dell’indagine 2018 rispetta il principio di proporzionalità, senza tuttavia indicare in modo preciso gli argomenti giuridici a sostegno di tale affermazione.

Orbene, non spetta alla Corte ricercare quale errore di diritto il Tribunale possa aver commesso (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P , EU:C:2020:500 , punto 82 e giurisprudenza citata). 194 Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie 195 Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] C(2015) 3675 final, dell’8 giugno 2015, intitolata «Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti» (in prosieguo: gli «orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie»).

Nell’ambito di tale motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 121 e 122 nonché 130 e 131 della sentenza impugnata.

Argomenti delle parti 196 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie, per quanto riguarda la carenza connessa all’aggiornamento del «SIPA-qualità», ritenendo, ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata, che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla esigua percentuale di casi di inadempienza determinati non era, al riguardo, pertinente e, ai punti 130 e 131 di tale sentenza, che neppure gli argomenti di quest’ultima connessi al piano d’azione redatto nell’ottobre 2017 potevano essere accolti. 197 Così statuendo, il Tribunale avrebbe definito la carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA ogni tre anni in modo contraddittorio. 198 Invero, avendo constatato che non vi era una soglia applicabile agli errori risultanti dall’aggiornamento del SIPA e che qualsiasi errore poteva comportare conseguenze finanziarie, il Tribunale avrebbe altresì ritenuto che l’assenza di «aggiornamento del SIPA-qualità» ogni tre anni costituirebbe oggettivamente la carenza sottesa all’applicazione della rettifica finanziaria. 199 Inoltre, se gli errori risultanti dalla vetustà delle immagini creassero un rischio per i fondi e la questione del fondamento giuridico dell’aggiornamento triennale del SIPA ogni tre anni non fosse pertinente, ne conseguirebbe che gli errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA costituirebbero la carenza sottesa all’applicazione della rettifica finanziaria. 200 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 sancisce una regola secondo la quale qualsiasi carenza, non conformità o irregolarità, che costituisce la base di una rettifica finanziaria, deve risultare da una violazione del diritto dell’Unione e deve quindi essere fondata su una base giuridica chiaramente individuata.

Inoltre, secondo gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie, in caso di controlli effettuati in modo imperfetto, possono essere applicate rettifiche finanziarie solo in caso di violazione grave di norme di diritto dell’Unione chiaramente individuate. 201 Orbene, a suo avviso, il fondamento giuridico per l’aggiornamento triennale del SIPA non era stato individuato, avendo la [OSCURATO:PERSONA] del resto indicato, nel resoconto della riunione bilaterale dell’8 settembre 2017 sul piano d’azione 2017, che tale aggiornamento non rientrava in un obbligo legale, ma semplicemente in una buona pratica.

Inoltre, il Tribunale avrebbe concluso per l’esistenza di una carenza caratterizzata da errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA, senza che sia stato constatato alcun errore di tal genere nell’indagine 2018.

Quest’ultimo avrebbe erroneamente respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’esigua percentuale di casi di inadempienza.

Una siffatta valutazione contraddirebbe le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’aggiornamento del SIPA nell’indagine 2018.

L’ipotesi di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] in tale indagine si baserebbe piuttosto sul problema generale preesistente della vetustà delle immagini del SIPA. 202 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA non corrispondono alla carenza intitolata «aggiornamento del SIPA-qualità», quale descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue constatazioni relative alla qualità dell’aggiornamento del SIPA.

Orbene, tale Stato membro ricorda che la comunicazione scritta deve, conformemente a una costante giurisprudenza, fornire allo Stato membro interessato una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento.

Tuttavia, riferendosi ad una carenza distinta, il Tribunale avrebbe «annullato» la funzione di avvertimento delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] effettuate nella procedura di verifica di conformità. 203 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. 204 Essa ritiene che l’argomento secondo cui, riferendosi a una carenza distinta da quella descritta nelle constatazioni da essa effettuate nella procedura di verifica di conformità, il Tribunale avrebbe «annullato» la funzione di avvertimento di tali constatazioni, sia irricevibile per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto tale argomento in primo grado.

Giudizio della Corte 205 Occorre ricordare, anzitutto, che, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione e di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il regolamento n. 1306/2013 impone taluni obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Inoltre, dal paragrafo 2 di tale articolo 58 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad istituire un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi dell’Unione di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. 206 Pertanto, anche se il diritto dell’Unione non precisa la frequenza degli aggiornamenti del SIPA, spetta, in ogni caso, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente agli obblighi di cui al punto precedente della presente sentenza, assicurare che il SIPA consenta efficacemente di garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi dell’Unione e di minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. 207 Ciò precisato, è giocoforza rilevare che non risulta affatto dalla sentenza impugnata né, più nello specifico, dai punti 121, 122, 130 e 131 di quest’ultima, che il Tribunale abbia constatato l’esistenza di una carenza caratterizzata dal mancato aggiornamento del SIPA ogni tre anni. 208 In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 122 della sentenza impugnata, il Tribunale, ricordando il carattere preliminare dell’aggiornamento del SIPA rispetto a qualsiasi controllo in loco , ha respinto l’argomento di tale Stato membro secondo cui l’esigua percentuale di casi di inadempienza determinati durante i controlli avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento dell’imposizione della rettifica finanziaria.

Il Tribunale non ha in alcun modo menzionato un obbligo per detto Stato membro di aggiornare il SIPA ogni tre anni.

Quanto al punto 131 di tale sentenza, il Tribunale ha ivi rilevato che, poiché era la vetustà delle immagini del SIPA, vale a dire la qualità delle immagini registrate, ad essere all’origine del rischio per il FEAGA, e non la frequenza di aggiornamento dello stesso, la questione del fondamento giuridico del ciclo di aggiornamento di tali immagini non incideva sull’applicazione delle rettifiche stabilite nell’ambito dell’indagine 2018. 209 Inoltre, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA], vertente sul carattere contraddittorio della valutazione del Tribunale e delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza di una nuova carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa sarebbe irricevibile per il motivo che tale Stato membro non l’avrebbe sollevata in primo grado. 210 Al riguardo, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 117 della presente sentenza, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. 211 Ciò si verifica nel caso di specie, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale si sarebbe discostato, nella definizione della carenza connessa all’aggiornamento del SIPA, da quella constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018 e che, pertanto, esso avrebbe dichiarato che esisteva una nuova irregolarità, che non era stata individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di verifica di conformità.

Tale censura è quindi ricevibile. 212 Tuttavia, per quanto riguarda il merito dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, dai punti 121, 122, 131 e 133 della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia ritenuto che esistesse una nuova carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA, in contraddizione con le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 213 Come infatti rilevato al punto 208 della presente sentenza, il Tribunale si è limitato a ricordare che era la vetustà delle immagini del SIPA ad essere all’origine del rischio per il FEAGA, e non la frequenza di aggiornamento di quest’ultimo. 214 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie ai punti 121, 122, 130 e 131 della sentenza impugnata o di aver definito, in tale contesto, un’asserita carenza connessa all’aggiornamento del SIPA ogni tre anni in termini contraddittori. 215 Il terzo motivo d’impugnazione deve dunque essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, degli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché del documento di lavoro DS/CDP/2015/19 216 Con il suo quarto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché il documento di lavoro DS/CDP/2015/19.

Tale motivo d’impugnazione riguarda i punti 163 e 164 della sentenza impugnata.

Argomenti delle parti 217 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la superficie non ammissibile al RPUS dovesse essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare il campione (percentuale) per i controlli in loco .

Una siffatta interpretazione, che assimila la superficie non ammissibile al RPUS a un caso di riduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in prosieguo: il «pagamento di inverdimento») sarebbe contraria agli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, agli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché al documento di lavoro DS/CDP/2015/19. 218 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’allegato I di tale documento fissa la percentuale di aumento della percentuale di controllo per il pagamento di inverdimento, con riferimento a due valori.

Il primo valore detto «A» comprenderebbe la percentuale di ettari di terreni controllati in loco per i quali sono state applicate riduzioni a titolo di inverdimento.

Il valore «B» comprenderebbe la percentuale di agricoltori controllati in loco per i quali sono state accertate una o più inadempienze in materia di inverdimento. 219 La percentuale rappresentata dal valore «A», quando il controllo in loco per il pagamento di inverdimento comprende un campione casuale e un campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi effettuata conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 809/2014, sarebbe determinata separatamente per ciascuno dei due campioni.

La media delle due percentuali che ne risulta costituirebbe il valore «A», utilizzato per determinare l’aumento della percentuale di controlli in loco per il pagamento di inverdimento. 220 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per determinare la riduzione totale del pagamento di inverdimento in ettari da applicare ai fini della determinazione dell’aumento della percentuale di controlli in loco per il pagamento di inverdimento, gli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 dovrebbero essere rispettati.

Orbene, tali articoli riguarderebbero la riduzione del pagamento di inverdimento in tre casi, vale a dire in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture, in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti e in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico.

Contrariamente a quanto avrebbe tuttavia dichiarato il Tribunale, la superficie non ammissibile al RPUS non costituirebbe un caso di riduzione del pagamento di inverdimento. 221 [OSCURATO:PERSONA] ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del regolamento delegato n. 640/2014, la superficie determinata comprende soltanto gli ettari ammissibili al pagamento. 222 Peraltro, per quanto riguarda le riduzioni di pagamento di inverdimento in caso di in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture e in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, il perimetro o la superficie oggetto della riduzione sarebbero calcolati con riferimento alla stessa superficie determinata.

Ne conseguirebbe che non tutti gli ettari ammissibili al RPUS costituiscono ettari ammissibili a titolo del pagamento di inverdimento. 223 [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, come risulta dalle disposizioni dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e come confermato dal documento di lavoro DS/CDP/2015/19, inadempienze significative devono essere determinate con riferimento ai risultati dei controlli in loco per il pagamento di inverdimento. 224 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte 225 Nell’ambito del quarto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato gli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché il documento di lavoro DS/CDP/2015/19, dichiarando, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare il campione (percentuale) per i controlli in loco . 226 In primo luogo, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la superficie non ammissibile al RPUS non deve essere presa in considerazione in tale calcolo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo. 227 Al riguardo, occorre constatare che il rispetto dei criteri di ammissibilità al RPUS fa parte delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’agricoltore possa beneficiare del pagamento di inverdimento. 228 Infatti, sotto un primo profilo, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014 definisce la nozione di «superficie determinata» come, nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario. 229 Sotto un secondo profilo, l’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento delegato stabilisce che, fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28 di detto regolamento delegato, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata. 230 Sotto un terzo profilo, l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 fa riferimento agli ettari ammissibili nell’ambito del regime di pagamento di base o del RPUS.

Ne discende, più nello specifico, che gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito di uno di tali regimi sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al paragrafo 2 di tale articolo 43 o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 di detto articolo

43. 231 Risulta, pertanto, da quanto precede che i criteri del RPUS fanno parte delle condizioni il cui rispetto deve essere verificato al fine di constatare l’eventuale esistenza di inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014.

Ne discende che la circostanza che una superficie non sia ammissibile al RPUS deve essere presa in considerazione nel tasso di errore relativo all’inverdimento utilizzato per aumentare i controlli in loco nel corso dell’anno successivo. 232 Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver rilevato, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare la percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli. 233 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non esiste alcun rischio di concessione di pagamenti di inverdimento per gli ettari non ammissibili al RPUS, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 640/2014, è sufficiente rilevare che tale constatazione è senz’altro vera per un beneficiario concreto che sia stato correttamente controllato in loco e per il quale l’eventuale inammissibilità al RPUS sia stata correttamente accertata. 234 Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non vale per tutti gli altri beneficiari interessati, che non sono stati correttamente controllati in loco . 235 In terzo luogo, è giocoforza constatare che la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la superficie non ammissibile al RPUS costituisca un caso di riduzione del pagamento di inverdimento di cui agli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 236 Dai punti 163 e 164 della sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale ha unicamente dichiarato che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel tasso di errore connesso all’inverdimento utilizzato per aumentare il campione dei controlli in loco .

Contrariamente a quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale aumento della percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli in loco nel corso dell’anno successivo non comporta, di per sé, una riduzione del pagamento di inverdimento, ai sensi degli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014. 237 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il quarto motivo d’impugnazione non può essere accolto. 238 Poiché nessuno dei motivi addotti a sostegno della presente impugnazione è stato accolto, occorre respingere quest’ultima nella sua interezza.

Sulle spese 239 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 240 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 241 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0457 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 5 marzo 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52 – Procedura di verifica di conformità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Articolo 34 – Modifica del fondamento giuridico delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] europea – Possibilità per lo Stato membro interessato di far conoscere utilmente il proprio punto di vista su tali proposte – Nozione di “fattore esterno” – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 44 – Requisiti di diversificazione – Confusione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 35 – Aumento della percentuale di controllo – Nozione di “inadempienze significative”» Nella causa C‑457/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata da E. Gane, R. Antonie e M. Chicu, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Biolan e M. Salyková, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: R. Şereş, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2025, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑49/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:254 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2021, L 413, pag. 10 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione riguarda le spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto a titolo del FEAGA e del FEASR (in prosieguo, congiuntamente: i «fondi») nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2019, per un importo pari a EUR 178320110,85. Contesto normativo Regolamento (UE) n. 1303/2013 2 L’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 ), intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]», al paragrafo 3 così dispone: «Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] [europea] rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione [europea]. [OSCURATO:PERSONA] tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l’applicazione delle rettifiche finanziarie». Regolamento (UE) n. 1306/2013 3 I considerando 36, 37 e 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13 ), così recitano: «(36) [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell’Unione europea in cooperazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 317 TFUE. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri con il diritto dell’Unione. È opportuno conferire agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA]. (…) (37) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell’Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. (…) (…) (39) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. (…)». 4 L’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Verifica di conformità», prevede quanto segue: «1.   Qualora constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento [n. 1303/2013], la [OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. (…) 2.   [OSCURATO:PERSONA] valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione. Essa basa l’esclusione sull’identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all’Unione. 3.   Prima dell’adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA] e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli [OSCURATO:PERSONA] membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell’inosservanza è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L’esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni. (…)». 5 L’articolo 53 di tale regolamento, intitolato «Poteri della [OSCURATO:PERSONA]», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l’attuazione: (…) b) della verifica di conformità di cui all’articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell’organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro». 6 L’articolo 58 di detto regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», è così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di: a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi; (…) 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. (…)». Regolamento (UE) n. 1307/2013 7 L’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 23 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), intitolato «Norme generali», al paragrafo 1 così disponeva: «Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo». 8 L’articolo 44 di tale regolamento, intitolato «Diversificazione delle colture», prevedeva quanto segue: «1.   Se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi. Se i seminativi dell’agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi. 2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l’erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari; c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall’agricoltore nella sua domanda di aiuto dell’anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell’anno civile precedente; (…)». 9 L’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ), ha modificato il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettere a) e b), dell’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013 come segue: «2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l’erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi». 10 Conformemente all’articolo 6 del regolamento 2017/2393, la modifica dell’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013 si applicava a decorrere dal 1 o gennaio 2018. Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 11 L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 febbraio 2017 ( GU 2016, L 107, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»), così dispone: «1.   Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013], si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 1307/2013] e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento [n. 1306/2013]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (…) 23) “superficie determinata”: a) nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, (…) (…)». 12 L’articolo 23 di tale regolamento delegato, intitolato «Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata. Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata». 13 L’articolo 24 di detto regolamento delegato, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture», così recita: «1.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata. 2.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75% del totale della superficie a seminativo determinata. 3.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [n. 1307/2013] richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95% del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95% del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95% del totale della superficie a seminativo determinata. 4.   Con riguardo alle aziende per le quali l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 1307/2013] richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75% di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75%, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75% di tale rimanente superficie a seminativo determinata. 5.   Ove si constati per tre anni l’inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2». 14 L’articolo 25 del medesimo regolamento delegato, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti», è così formulato: «1.   Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 1307/2013], la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 1307/2013]. 2.   Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 [della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento ( GU 2014, L 181, pag. 1 )], la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’articolo 44 del regolamento delegato [n. 639/2014]. 3.   I casi di inadempienza si considerano “determinati” se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento [n. 1306/2013] oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo». 15 L’articolo 26 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico», dispone quanto segue: «1.   Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento [n. 1307/2013], in seguito denominate “aree di interesse ecologico obbligatorie”, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento [n. 1307/2013], le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento. 2.   Se l’area di interesse ecologico richiesta supera l’area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento [n. 1307/2013], la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l’area di interesse ecologico non trovata. Ai fini del primo comma, l’area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell’ambito della superficie a seminativo totale dichiarata. 3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2». Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 16 L’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ( GU 2014, L 227, pag. 69 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 maggio 2018 ( GU 2018, L 125, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 809/2014»), intitolato «Aumento della percentuale di controllo», è così formulato: «Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo». Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 17 Il considerando 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU 2014, L 255, pag. 59 , e rettifica in GU 2015, L 114, pag. 25 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2018 ( GU 2018, L 10, pag. 9 ) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 908/2014»), enuncia quanto segue: «Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame. La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi». 18 L’articolo 34 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Verifica di conformità», prevede quanto segue: «1.   Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell’ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013] e in conformità del presente articolo. 2.   Qualora a seguito di un’indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità, in particolare, di: a) dimostrare alla [OSCURATO:PERSONA] che l’effettiva portata dell’inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) informare la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell’Unione e della data effettiva della loro attuazione. In casi giustificati la [OSCURATO:PERSONA], su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza di tale periodo. Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla comunicazione di cui sopra. 3.   Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell’inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell’Unione. Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] elabora il relativo verbale e lo trasmette agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri possono trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale. Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013] e dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 [della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU 2014, L 255, pag. 18 )]. La comunicazione fa riferimento all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento. (…) 6.   Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione le informazioni trasmesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dopo la comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto: a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione e b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione ai sensi dell’articolo 52 del regolamento [n. 1306/2013]. (…)». 19 L’articolo 40 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Procedura di conciliazione», al paragrafo 1 così dispone: «Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione. (…)». Fatti e decisione controversa 20 I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 30 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. Indagine 2017 21 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato l’indagine AA/2017/002/RO (in prosieguo: l’«indagine 2017») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, per verificare se l’amministrazione e il controllo da parte di quest’ultima dei regimi di aiuti per superficie versati dai fondi fossero stati effettuati conformemente alla normativa dell’Unione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 22 Dal 12 al 16 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un audit in loco in [OSCURATO:PERSONA]. 23 Il 28 agosto 2017, a seguito di tale audit, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati delle sue verifiche, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, e le ha chiesto informazioni supplementari. 24 Il 20 febbraio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2017»), conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 25 Il 3 aprile 2018 il verbale della riunione bilaterale relativa al 2017 è stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da un invito a fornire informazioni supplementari entro il 2 luglio 2018. 26 Il 25 aprile 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue osservazioni relative al verbale della riunione bilaterale relativa al 2017 e, il 2 luglio e l’11 settembre 2018, le sue risposte alla richiesta di informazioni supplementari formulata in tale verbale, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 27 Il 1 o marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le sue conclusioni basate sulle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. In concreto, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha indicato di mantenere la propria posizione secondo cui il sistema attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016, oggetto dell’indagine 2017, presentava carenze nel funzionamento di cinque controlli essenziali e, dall’altro, ha precisato l’importo della somma che intendeva escludere dal finanziamento dell’Unione. 28 Il 10 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di conciliazione. A seguito della conciliazione, il 24 giugno 2019 gli è stata trasmessa una relazione dell’organo di conciliazione. 29 Il 10 luglio 2019, a seguito di tale relazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] un calcolo di impatto riveduto sulla base dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 30 [OSCURATO:PERSONA] ha poi trasmesso la sua posizione finale alla [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha indicato che manteneva parzialmente la sua posizione espressa nelle sue conclusioni comunicate il 1 o marzo 2019 e che diminuiva l’importo della somma che essa proponeva di escludere dal finanziamento dell’Unione, dopo aver preso in considerazione il calcolo di impatto riveduto trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «posizione finale per il 2017»). 31 La relazione di sintesi relativa all’indagine 2017 è stata successivamente comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. Indagine 2018 32 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato l’indagine AA/2018/007/RO (in prosieguo: l’«indagine 2018») nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, per verificare se l’amministrazione e il controllo da parte di quest’ultima dei regimi di aiuti per superficie versati dai fondi fossero stati effettuati conformemente alla normativa dell’Unione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018. 33 Dal 2 al 6 luglio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un audit in loco , in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«audit 2018»). 34 Con lettera del 28 agosto 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] i risultati delle sue verifiche, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 35 Il 29 ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni sui risultati delle verifiche. 36 Il 23 gennaio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a una riunione bilaterale, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 37 Il 5 marzo 2019 la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità rumene si sono incontrate in occasione di una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2018»). 38 Il 10 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] il verbale della riunione bilaterale relativa al 2018 (in prosieguo: il «verbale dell’indagine 2018»). 39 Il 3 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sul verbale dell’indagine 2018. 40 Con lettera del 10 giugno 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue risposte alla richiesta di informazioni supplementari formulata nel verbale dell’indagine 2018. 41 [OSCURATO:PERSONA] ha poi inviato alla [OSCURATO:PERSONA], il 19 dicembre 2019, le conclusioni preliminari dell’indagine 2018 (in prosieguo: la «comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018»), conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, nelle quali essa ha comunicato la sua proposta di escludere dal finanziamento dell’Unione una somma di EUR 178846662,94 e ha confermato il suo punto di vista secondo cui, in [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018, l’attuazione del regime di aiuti per superficie aveva violato la normativa dell’Unione. 42 Più nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i motivi di esclusione delle spese di cui trattasi dai fondi riguardavano le carenze constatate relativamente a quattro controlli essenziali, vale a dire i controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto a quella dei prati temporanei, la realizzazione di controlli incrociati al fine di accertare l’ammissibilità delle parcelle dichiarate, la realizzazione di un numero sufficiente di controlli in loco e la realizzazione di controlli in loco di qualità sufficiente. 43 Il 5 febbraio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di conciliazione (in prosieguo: la «richiesta di conciliazione per il 2018»). 44 Il 15 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a una riunione di conciliazione. 45 Il 4 gennaio 2021 l’organo di conciliazione ha pubblicato la sua relazione, nella quale concludeva che la conciliazione non era possibile. 46 Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua posizione finale, adottata a seguito della relazione di conciliazione. In tale posizione, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua valutazione secondo cui il sistema attuato in [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018 presentava carenze nel funzionamento di quattro controlli essenziali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto le rettifiche forfettarie proposte a una somma di EUR 178320110,85. 47 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione di sintesi in cui ha ricordato le diverse fasi dell’indagine 2018, la portata delle osservazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura di verifica di conformità e la motivazione delle sue conclusioni finali. 48 Il 17 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. 49 Per quanto riguarda le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dei fondi per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato le violazioni del diritto dell’Unione di cui al punto 42 della presente sentenza e ha deciso di infliggerle una rettifica forfettaria di importo pari a EUR 178320110,85. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 50 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa, nella parte in cui riguardava le spese da essa sostenute a titolo dei fondi, nel corso degli esercizi finanziari 2018 e 2019, per un importo pari a EUR 178320110,85. 51 A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduceva tre motivi. 52 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali motivi di ricorso in quanto infondati e ha, pertanto, respinto il ricorso nella sua interezza. 53 In primo luogo, ai punti da 34 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto il primo motivo di ricorso, vertente sull’esercizio inappropriato, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua competenza ad escludere talune somme dal finanziamento dell’Unione sul fondamento dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e che si articolava in cinque parti. 54 Sotto un primo profilo, ai punti da 37 a 52 di detta sentenza, il Tribunale ha analizzato e respinto, in quanto infondata, la prima parte di tale motivo di ricorso, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda il rapporto tra l’indagine 2017 e l’indagine 2018 nonché nel termine applicabile alle informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 55 A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, in particolare ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che l’indagine 2017 e l’indagine 2018 si sovrapponevano quanto ai quattro controlli essenziali per i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato violazioni. Esso ha tuttavia osservato, da un lato, che tali violazioni riguardavano due periodi diversi, giacché l’indagine 2017 verteva sugli esercizi finanziari 2015 e 2016 e l’indagine 2018 verteva sugli esercizi finanziari 2017 e 2018, nonché, dall’altro, che la decisione adottata a seguito dell’indagine 2017 non era stata oggetto di ricorso ed era quindi divenuta definitiva. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto avverso la decisione controversa, la quale era stata adottata al termine dell’indagine 2018 e che esso riguardasse gli esercizi finanziari 2017 e 2018. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi, secondo il Tribunale, mettere in discussione, per quanto concerne l’indagine 2017, solo i riferimenti a tale indagine operati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine 2018 e sulla base dei quali quest’ultima aveva adottato la decisione controversa. 56 Per quanto riguarda il termine applicabile alla comunicazione di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018, il Tribunale ha rilevato, al punto 47 della sentenza impugnata, che le due condizioni previste al riguardo dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 avevano carattere cumulativo, cosicché, se una delle due non era soddisfatta, non occorreva esaminare l’altra. 57 Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 49 di detta sentenza, che la sovrapposizione parziale dell’indagine 2017 e dell’indagine 2018 non incideva sulla legittimità della decisione controversa, cosicché il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva allegato di essersi trovata nell’impossibilità di fornire le informazioni essenziali per l’indagine 2018 a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2017, non poteva essere considerato un fattore esterno ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2004. 58 Inoltre, al punto 50 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito della procedura di verifica di conformità, lo Stato membro interessato doveva presentare una spiegazione che consentisse di ritenere che fattori esterni avessero giustificato la presentazione tardiva di informazioni, dopo la comunicazione formale inviata dalla [OSCURATO:PERSONA], e che spettava a quest’ultima valutare se tale spiegazione fosse soddisfacente, dato che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto detta spiegazione e non avesse applicato l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, detto Stato membro avrebbe potuto contestare, dinanzi al Tribunale, il rifiuto di prendere in considerazione le informazioni così trasmesse. 59 Al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che, durante l’indagine 2018, l’unico fattore esterno invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava le informazioni sui tassi di errore utilizzati per calcolare il rischio per il FEAGA. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non già nel corso della procedura di verifica di conformità, ma unicamente dinanzi al Tribunale, cosicché non si poteva validamente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver correttamente esaminato la nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2004. 60 Sotto un secondo profilo, ai punti da 53 a 99 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto alla definizione dei prati temporanei. 61 A tale riguardo, il Tribunale ha anzitutto respinto, al punto 77 di detta sentenza, una prima censura, relativa ai riferimenti all’indagine 2017 operati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 62 Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ettari (ha), il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi e, di conseguenza, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 è stato rispettato nel caso di specie, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che, affermando che, in quasi tutti i casi, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno lasciato a riposo, è dichiarata sotto una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione (coltura principale o coltura secondaria), altre colture sono dichiarate sotto l’altra categoria, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente riconosciuto di non essere in grado di garantire che non vi fosse alcun rischio per i fondi. 63 Al punto 71 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che tale argomento equivaleva ad ammettere l’eventuale esistenza di casi in cui le due colture richieste dall’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 erano terreni lasciati a riposo e prati temporanei. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], una distinzione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei sarebbe stata necessaria per garantire il rispetto del requisito previsto da tale disposizione secondo cui due colture devono essere presenti sui seminativi dell’agricoltore che coprono tra i 10 e i 30 ettari, in quanto potrebbe esistere una situazione in cui, in realtà, i seminativi sarebbero interamente coperti da terreni lasciati a riposo o da prati temporanei. 64 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se è vero che, in linea di principio, la coltura principale non deve coprire più del 75% dei seminativi, il superamento di tale soglia è consentito tanto nel caso dei terreni lasciati a riposo quanto nel caso dei prati temporanei, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013, cosicché, anche se le due colture sono confuse, non sussiste alcun rischio per i fondi, il Tribunale ha constatato, al punto 72 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova che la condizione preliminare all’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, vale a dire il fatto che i prati temporanei, i terreni lasciati a riposo o la loro combinazione rappresentino più del 75% dei seminativi di un’azienda, era soddisfatta. 65 Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i suoi ispettori avevano controllato i terreni dichiarati come lasciati a riposo per due anni consecutivi al fine di sanzionare eventuali irregolarità, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della sentenza impugnata, che l’audit 2018 aveva evidenziato un problema diverso, vale a dire il fatto che, in loco , era stato commesso un errore nella qualificazione dei terreni e aveva prodotto conseguenze a cascata, il che aveva messo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture conformemente all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 66 Il Tribunale ha poi respinto, al punto 87 di tale sentenza, la seconda censura, vertente sulla mancanza di chiarezza del fondamento giuridico dell’indagine 2018. 67 Il Tribunale si è fondato, ai punti da 83 a 86 di detta sentenza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza della base giuridica dell’indagine 2018, al più tardi il 10 aprile 2019, giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018. Inoltre, a suo avviso, essa non poteva validamente sostenere che il riferimento all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013, che riguarda la diversificazione delle colture al fine di beneficiare del regime di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, non era sufficiente per comprendere la natura e la portata della contestazione della [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il Tribunale ha infine respinto, al punto 99 della sentenza impugnata, la terza censura, vertente su errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 69 A tal fine, esso ha in particolare rilevato, da un lato, al punto 95 di tale sentenza, che l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non era applicabile nel caso di specie. Dall’altro lato, esso ha constatato, al punto 97 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che la rettifica, addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo argomento secondo cui l’irregolarità rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava un basso grado di gravità e aveva una scarsa portata, non avesse avuto luogo. 70 Sotto un terzo profilo, ai punti da 100 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la terza parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli incrociati al fine di accertare l’ammissibilità della parcella dichiarata. 71 Per quanto riguarda la prima censura, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli nell’ambito del FEAGA, il Tribunale l’ha respinta al punto 143 di tale sentenza. 72 In particolare, esso ha distinto, ai punti 121 e 122 di detta sentenza, l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (in prosieguo: il «SIPA») dall’esigua percentuale di casi di inadempienza determinati nel corso dell’indagine 2018 e ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere, nella decisione controversa, che, per quanto riguardava tale aggiornamento, non vi fosse una soglia applicabile agli errori. 73 Per quanto concerne detto aggiornamento, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, che la questione del fondamento giuridico dell’aggiornamento triennale del SIPA non incideva sulle carenze che la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato. Infatti, da un lato, dal resoconto della riunione bilaterale dell’8 settembre 2017 sul piano d’azione 2017 citato dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa risultava che nessuno Stato membro era stato sanzionato per non aver proceduto ad un aggiornamento del SIPA ogni tre anni, ma che gli errori risultanti dal mancato aggiornamento creavano un rischio per i fondi e potevano costituire la base di rettifiche finanziarie. Dall’altro lato, come il Tribunale aveva già constatato in relazione ad altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA], era la vetustà delle immagini del SIPA ad essere all’origine del rischio per il FEAGA. 74 Per quanto riguarda la seconda censura, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione dei controlli nell’ambito del FEASR, il Tribunale l’ha respinta al punto 152 di tale sentenza. 75 Il Tribunale ha dichiarato, da un lato, al punto 149 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente spiegato, nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018, di non aver tenuto conto dei calcoli presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che essi non erano conformi a quanto convenuto in occasione della riunione bilaterale relativa al 2018. Dall’altro lato, esso ha dichiarato, al punto 150 della medesima sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non fosse applicabile nel caso di specie. 76 Il Tribunale ha altresì affermato, al punto 151 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che i calcoli di uno Stato membro erano errati, ma spettava a quest’ultimo dimostrare che gli elementi sui quali si era fondata la [OSCURATO:PERSONA] per esprimere i suoi dubbi erano errati, il che, a suo avviso, non era stato fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 77 Sotto un quarto profilo, ai punti da 153 a 169 di detta sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la quarta parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori di valutazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione di un numero sufficiente di controlli in loco . 78 Per quanto concerne il disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulla percentuale di beneficiari che devono essere oggetto di un controllo nell’ambito delle misure di aiuto a favore dell’inverdimento nel caso in cui siano determinate inadempienze significative, il Tribunale ha anzitutto osservato, al punto 162 della sentenza impugnata, che tale disaccordo era legato alla determinazione della percentuale derivante dal calcolo diretto a stabilire uno dei due valori necessari per determinare tale percentuale. 79 Per quanto riguarda il documento di lavoro DS/CDP/2015/19, al quale aveva fatto riferimento la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato, al punto 163 della sentenza in parola, che tale documento indicava che il pagamento di inverdimento poteva essere effettuato solo per la superficie che era in linea di principio ammissibile, vale a dire quella che soddisfaceva i criteri di ammissibilità del regime di pagamento unico per superficie (in prosieguo: il «RPUS»). Al punto 164 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che il succitato documento precisava, per quanto riguarda la formula che deve essere utilizzata per determinare la percentuale di controllo dell’inverdimento che avrebbe dovuto essere aumentata l’anno successivo a quello delle inadempienze significative, che il numeratore, vale a dire la riduzione totale per inverdimento in ettari, doveva essere inteso come la riduzione totale del numero di ettari per la regione controllata, compresa la riduzione per tutti i requisiti in materia di inverdimento. Ciò implicava, secondo il Tribunale, che dovessero essere prese in considerazione non solo la riduzione risultante da tutti i requisiti in materia di inverdimento, ma anche la riduzione del numero di ettari per la regione controllata. 80 Sotto un quinto profilo, ai punti da 170 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, la quinta parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nella constatazione di carenze nella realizzazione di controlli in loco di qualità sufficiente, in quanto la fondatezza di tale parte era connessa a quella della seconda e della terza parte del primo motivo di ricorso. 81 In secondo luogo, ai punti da 174 a 181 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondato, il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. 82 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 180 di detta sentenza, che, nell’ambito di tale motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato nuovamente, da un lato, il fatto di non essere stata in grado di presentare calcoli adeguati entro il termine previsto all’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 a causa della sovrapposizione dell’indagine 2017 e dell’indagine 2018 e, dall’altro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva applicato l’articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento di esecuzione né, quindi, aveva tenuto conto dei calcoli che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nella richiesta di conciliazione per il 2018. Il Tribunale ha pertanto ritenuto, al punto 181 della medesima sentenza, che, nella misura in cui aveva dichiarato, in detta sentenza, da un lato, che la presentazione di calcoli adeguati nell’ambito dell’indagine 2018 non dipendeva dai calcoli dell’indagine 2017 e, dall’altro, che le condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, di detto regolamento di esecuzione non erano soddisfatte nel caso di specie, occorreva respingere il secondo motivo di ricorso. 83 In terzo luogo, ai punti da 182 a 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondato, il terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 84 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare l’impugnazione ricevibile e annullare integralmente la sentenza impugnata; – statuire definitivamente sulla controversia accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione controversa; oppure – in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché il medesimo statuisca nuovamente accogliendo il ricorso di annullamento parziale della decisione controversa proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 85 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Sull’impugnazione 86 A sostegno dell’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») 87 Il primo motivo d’impugnazione si articola in quattro parti. Sulla prima parte, relativa alla modifica della base giuridica delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura di verifica di conformità – Argomenti delle parti 88 Nell’ambito della prima parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 85 e 86 della sentenza impugnata. 89 Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva modificare la base giuridica delle sue proposte di rettifica finanziaria nel corso della procedura di verifica di conformità, anche nell’ambito della riunione bilaterale. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata informata del fondamento giuridico di tali proposte al più tardi il 10 aprile 2019, vale a dire il giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018, e che tale Stato membro avesse avuto occasione di presentare utilmente le sue osservazioni prima che la [OSCURATO:PERSONA] le inviasse la comunicazione relativa alle spese escluse. 90 La procedura di verifica presupporrebbe infatti, conformemente all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che, sin dalla prima fase di tale procedura, la [OSCURATO:PERSONA] indichi le norme dell’Unione che ritiene violate, le misure necessarie e la rettifica prevista al riguardo. 91 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, facendo riferimento alla sentenza del 3 maggio 2012, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑24/11 P , EU:C:2012:266 , punti da 26 a 28 ), che, al termine di un’indagine e nel caso in cui consideri che le spese non sono state effettuate in conformità alle norme dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a comunicare i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato e a indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, per il futuro, il rispetto di tali norme. Affinché una siffatta comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento di tale Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fornire a quest’ultimo una perfetta conoscenza delle sue riserve, in particolare indicare in modo sufficientemente preciso l’irregolarità che gli viene addebitata. 92 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del primo motivo d’impugnazione debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 93 In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che la verifica di conformità è disciplinata dall’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013. 94 Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 52, una verifica di conformità è effettuata qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 di tale regolamento non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa dell’Unione e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento n. 1303/2013. [OSCURATO:PERSONA] adotta quindi atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione. 95 Il paragrafo 3 dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 definisce, dal canto suo, la procedura da seguire prima di qualsiasi decisione di rifiuto del finanziamento. Da ciò risulta che l’adozione di una siffatta decisione è subordinata all’esistenza di uno scambio, tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato, di comunicazioni scritte vertenti sui risultati delle verifiche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura di conciliazione, in esito alla quale viene presentata alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione contenente raccomandazioni, la quale ne tiene conto prima di decidere in merito al rifiuto del finanziamento [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 56 ]. 96 Tale procedura instaura quindi un dialogo tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato e intende, in sostanza, sotto un primo profilo, consentire loro di scambiare informazioni, sotto un secondo profilo, offrire la possibilità a tale Stato membro di esercitare il suo diritto di difesa, sotto un terzo profilo, consentire a quest’ultimo di dimostrare l’inesattezza delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], e infine, sotto un quarto profilo, permettere a detto Stato membro di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti correttivi attuati al fine di garantire il rispetto della normativa dell’Unione [v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti), C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 84 ]. 97 Dall’altro lato, conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione n. 908/2014, il cui articolo 34 stabilisce le modalità della procedura di verifica di conformità prevista all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013. 98 Come risulta dall’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, letto alla luce del considerando 27 di quest’ultimo, si tratta di un procedimento in contraddittorio le cui varie fasi sono soggette al rispetto di scadenze specifiche al fine di garantire che esso si concluda entro un termine ragionevole [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 58 ]. 99 Nella prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] comunica, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi che essa ritiene di dover adottare ed indicando il livello provvisorio della rettifica finanziaria che considera adeguata. 100 Dalla giurisprudenza risulta che tale comunicazione deve individuare in modo sufficientemente preciso tutte le irregolarità addebitate allo Stato membro interessato che hanno, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria prevista. Soltanto una tale comunicazione è idonea a garantire una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2025, Bulgaria/[OSCURATO:PERSONA] (Spese indebite finanziate dal FEAGA), C‑294/23 P , EU:C:2025:823 , punto 59 e giurisprudenza citata]. 101 Inoltre, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, detta comunicazione deve prevedere lo svolgimento di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro interessato. Dall’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento di esecuzione risulta altresì che entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la [OSCURATO:PERSONA] elabora il relativo verbale e lo trasmette agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, i quali possono trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale medesimo. 102 Orbene, se è vero che la comunicazione di cui al punto 99 della presente sentenza deve dare allo Stato membro interessato una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2020, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Pascoli permanenti), C‑252/18 P , EU:C:2020:95 , punto 82 e giurisprudenza citata], non risulta tuttavia che tutte le disposizioni giuridiche potenzialmente violate dall’irregolarità inizialmente constatata debbano necessariamente essere menzionate in tale comunicazione. 103 Infatti, la Corte ha già dichiarato che, nei limiti in cui detta comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento, la semplice omissione, in tale documento, di un riferimento giuridico non costituisce una violazione di forme sostanziali (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA], C‑170/00 , EU:C:2002:51 , punto 34 , e del 7 ottobre 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑153/01 , EU:C:2004:589 , punto 93 ). 104 Allo stesso modo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, le condizioni che essa stessa si è imposta mediante regolamenti di attuazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono tuttavia adottare, nei loro rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], posizioni puramente formalistiche, nel caso in cui dalle circostanze risulti che i loro diritti sono stati pienamente tutelati (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA], C‑170/00 , EU:C:2002:51 , punto 34 , e del 7 ottobre 2004, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑153/01 , EU:C:2004:589 , punto 93 ). Ciò si verifica, in particolare, qualora lo Stato membro interessato abbia potuto comprendere il fondamento delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] e abbia potuto far conoscere utilmente il proprio punto di vista durante la procedura di verifica di conformità (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], C‑240/03 P , EU:C:2006:44 , punto 129 e giurisprudenza citata). 105 Occorre aggiungere che, a differenza di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, secondo la quale nessuna modifica della base giuridica relativa alle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere effettuata dopo la comunicazione di cui al punto 99 della presente sentenza, che costituisce la prima fase della procedura di verifica di conformità, equivarrebbe ad ammettere, contrariamente alla giurisprudenza citata al punto 104 di tale sentenza, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono impedire l’avanzamento di tale procedura. Questa interpretazione equivarrebbe a disconoscere il carattere evolutivo di detta procedura, che è fondata sullo scambio di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato e a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a ricominciare lo stesso procedimento, sebbene dalle circostanze del caso di specie risulti che tale Stato membro ha compreso le proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] e ha potuto utilmente presentare le sue osservazioni su queste ultime prima che tale istituzione le comunicasse, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, le proprie conclusioni sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura di verifica di conformità. Pertanto, una siffatta interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, enunciato ai considerando 37 e 39 del regolamento n. 1306/2013, nella misura in cui potrebbe nuocere all’efficacia del recupero degli importi indebitamente spesi. 106 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 85 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] può modificare la base giuridica delle sue proposte di rettifica finanziaria nel corso della procedura di verifica di conformità, a condizione che tale modifica abbia luogo in un momento di detta procedura che consenta allo Stato membro di prendere posizione su tali proposte. 107 Per quanto riguarda la questione di stabilire se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 86 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata, al più tardi il 10 aprile 2019, della base giuridica delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, essa era stata in grado di prendere utilmente posizione su dette proposte, dalla valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che, nel verbale dell’indagine 2018 che era stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che la base giuridica delle carenze addebitate alla medesima era costituita dagli articoli 4 e da 44 a 46 del regolamento n. 1307/2013. Al punto 84 di tale sentenza, il Tribunale ha inoltre rilevato che tale Stato membro era a conoscenza delle carenze constatate nell’ambito dell’audit 2018 relative alla questione della definizione dei terreni lasciati a riposo rispetto a quella dei prati temporanei, cosicché essa non poteva validamente sostenere che il riferimento all’articolo 44 di tale regolamento, che riguarda la diversificazione delle colture al fine di beneficiare del regime di pagamento a favore dell’inverdimento, non fosse sufficiente per comprendere la natura e la portata delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 108 In tali circostanze, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi avuto la possibilità di comunicare le sue osservazioni su tale documento, come richiesto dalle disposizioni menzionate al punto 101 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto, al punto 86 della sentenza impugnata, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata della base giuridica delle proposte di rettifica finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] entro il 10 aprile 2019, giorno della comunicazione del verbale dell’indagine 2018, cosicché essa aveva avuto occasione di presentare utilmente le sue osservazioni, prima che la [OSCURATO:PERSONA] le trasmettesse le sue conclusioni in merito alle spese escluse per il 2018. 109 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa all’applicabilità dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione – Argomenti delle parti 110 Nell’ambito della seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 50 e 51 della sentenza impugnata. 111 A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, è applicabile non solo alla trasmissione di informazioni relative al calcolo della rettifica finanziaria, ma anche alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 112 Il Tribunale avrebbe fatto riferimento, in tali punti, alle condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2004 per convalidare, in sostanza, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 e dirette a dimostrare l’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione non avrebbero dovuto essere prese in considerazione. 113 Orbene, la condizione enunciata all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento di esecuzione farebbe riferimento alla presa in considerazione delle informazioni fornite tardivamente dallo Stato membro, al fine di evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell’Unione. Tale disposizione costituirebbe un’eccezione che deve quindi essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione restrittive. Essa non si applicherebbe pertanto alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 114 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via principale, che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione sia irricevibile. Essa ricorda che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sostenuto dinanzi al Tribunale che l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non si applicava alla procedura di verifica di conformità che ha condotto alla decisione controversa, ma avrebbe sostenuto il contrario. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentano di determinare chiaramente quale sarebbe la violazione del diritto dell’Unione commessa nell’ambito della procedura di verifica di conformità condotta nel caso di specie, che tale Stato membro considera, peraltro, «inesistente». 115 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 116 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della seconda parte del primo motivo d’impugnazione sulla base del rilievo che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto l’argomento riguardante l’inapplicabilità dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione dinanzi al Tribunale e, dall’altro lato, che tale argomento mancherebbe di chiarezza. 117 È sufficiente osservare al riguardo che, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale. Tuttavia, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/19 P , EU:C:2021:792 , punti 39 e 40 nonché giurisprudenza citata). 118 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] critica, in modo chiaro e circostanziato, la motivazione della sentenza impugnata, contenuta ai punti 50 e 51 di quest’ultima. Se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, non fosse applicabile alla trasmissione di informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione, la valutazione formulata dal Tribunale in tali punti riguardo alla presentazione tardiva di dette informazioni sarebbe errata. Pertanto, non si può ritenere che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, o che manchi di chiarezza, circostanze che avrebbero la conseguenza di rendere tale parte irricevibile. 119 Sulla base di tali considerazioni, l’eccezione di irricevibilità diretta contro la seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta. 120 Nel merito, dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 risulta che tale disposizione riguarda la valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell’Unione. 121 Orbene, la valutazione della sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione che comporti una siffatta esclusione nonché la determinazione dell’importo della rettifica finanziaria che ne deriva sono intrinsecamente connesse. Pertanto, non si può ritenere, come affermato in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], che la presentazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro interessato al fine di dimostrare l’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione possa essere effettuata dopo la comunicazione delle conclusioni formali della [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto del quadro stabilito dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che prevede le condizioni alle quali lo Stato membro può comunicare siffatte informazioni. 122 Infatti, se tale disposizione non fosse applicabile alla trasmissione di tali informazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero fornire alla [OSCURATO:PERSONA], dopo la comunicazione delle conclusioni formali di quest’ultima, informazioni supplementari che obblighino quest’ultima a riesaminare continuamente le proprie conclusioni quanto all’asserita insussistenza di violazione del diritto dell’Unione. 123 Inoltre, come risulta dal punto 98 della presente sentenza, la procedura di verifica di conformità costituisce un procedimento in contraddittorio le cui varie fasi sono soggette al rispetto di scadenze specifiche al fine di garantire che esso si concluda entro un termine ragionevole. 124 Orbene, l’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe la conseguenza di prorogare tale procedura e svuoterebbe di contenuto le scadenze specifiche che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione. 125 Una siffatta interpretazione, in quanto consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prolungare la procedura di recupero degli importi indebitamente spesi, sarebbe peraltro difficilmente conciliabile con l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, enunciato ai considerando 37 e 39 del regolamento n. 1306/2013. Infatti, al pari di quanto rilevato al punto 105 della presente sentenza, un prolungamento della procedura di verifica di conformità è tale da nuocere all’efficacia del recupero di detti importi. 126 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione in quanto infondata. Sulla terza parte, relativa alla nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014 – Argomenti delle parti 127 Nell’ambito della terza parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il punto 49 della sentenza impugnata. 128 A suo avviso, il Tribunale vi ha erroneamente dichiarato che un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una sovrapposizione parziale di due indagini e il chiarimento tardivo, nella prima indagine, di elementi pertinenti per la seconda indagine, non poteva costituire un «fattore esterno» a tale seconda indagine, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 129 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi elemento esterno che ponga uno Stato membro nell’impossibilità di conoscere gli elementi che gli sono addebitati costituisce un «fattore esterno» ai sensi di tale disposizione. Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso del chiarimento tardivo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della carenza contestata o dell’adozione, da parte di quest’ultima, di un approccio diverso in due indagini condotte contemporaneamente. 130 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non aver invocato la sovrapposizione delle due indagini per contestare la legittimità dell’indagine 2017, vertente sugli anni 2015 e 2016, contrariamente a quanto risulta dai punti 41 e 42 della sentenza impugnata. Detta sovrapposizione avrebbe inciso sulla legittimità dell’indagine 2018, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] trovata nell’impossibilità di conoscere in tempo utile gli elementi che le erano contestati in tale indagine. 131 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che la terza parte del primo motivo d’impugnazione è irricevibile. Essa ricorda che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe in realtà a contestare la valutazione di fatto svolta dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio della Corte 132 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con la terza parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta in realtà la valutazione di fatto svolta dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata e che, pertanto, tale parte dovrebbe essere dichiarata irricevibile. 133 Al riguardo, è sufficiente osservare che la [OSCURATO:PERSONA] contesta non già la valutazione di fatto svolta dal Tribunale, bensì l’interpretazione della nozione di «fattore esterno», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014, effettuata al punto 49 della sentenza impugnata, secondo la quale un comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia una sovrapposizione parziale di due indagini e il chiarimento da parte della medesima, nella prima indagine, di elementi pertinenti per la seconda indagine, non costituisce un siffatto «fattore esterno» a tale seconda indagine che possa giustificare la presa in considerazione nell’ambito di quest’ultima, conformemente a tale disposizione, delle informazioni trasmesse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati dopo la comunicazione formale della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione in parola. 134 Date tali circostanze, la terza parte del primo motivo d’impugnazione è ricevibile. 135 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 49 della sentenza impugnata, che il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2017 non può essere considerato un fattore esterno, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 136 Tuttavia, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, nell’ambito della procedura di verifica di conformità, lo Stato membro interessato deve presentare una spiegazione che consenta di ritenere che fattori esterni abbiano giustificato la presentazione tardiva di informazioni dopo la comunicazione formale, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA], del verbale della riunione bilaterale e che spetta a quest’ultima valutare se tale spiegazione sia soddisfacente, dato che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] respinga la sua spiegazione e non applichi l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014, tale Stato membro potrebbe contestare il rifiuto di prendere in considerazione le informazioni trasmesse dinanzi al Tribunale. 137 A tale riguardo, dal punto 51 della sentenza impugnata risulta, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto dinanzi al Tribunale, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], che, durante l’indagine 2018, l’unico fattore esterno invocato da quest’ultima riguardava le informazioni sui tassi di errore utilizzati per calcolare il rischio per il FEAGA. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non già nel corso della procedura di verifica di conformità, ma unicamente dinanzi al Tribunale. 138 Orbene, tali motivazioni sono, di per sé, idonee a fondare il rigetto da parte del Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al termine applicabile alle informazioni da essa trasmesse nell’ambito dell’indagine 2018. 139 Pertanto, l’argomento diretto contro il punto 49 della sentenza impugnata non è tale da mettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, della prima parte del primo motivo del ricorso di annullamento. Esso è quindi inoperante. 140 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo d’impugnazione in quanto in parte inoperante e in parte infondata. Sulla quarta parte, relativa al diritto dello Stato membro a un controllo giurisdizionale effettivo – Argomenti delle parti 141 Nell’ambito della quarta parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia limitato il suo diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, in violazione dell’articolo 47 della Carta. Infatti, i tre errori di diritto individuati nell’ambito delle prime tre parti di tale motivo d’impugnazione avrebbero come conseguenza di limitare la possibilità per tale Stato membro di dedurre utilmente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente dinanzi al Tribunale, aspetti essenziali relativi alla sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione, laddove quest’ultima costituisce una condizione preliminare all’imposizione di rettifiche finanziarie. 142 [OSCURATO:PERSONA] afferma che la quarta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile per mancanza di chiarezza. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe infatti sufficientemente spiegato in che modo la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale avrebbero violato l’articolo 47 della Carta. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale parte deve essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 143 Quanto all’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sulla violazione dell’articolo 47 della Carta sarebbero irricevibili per mancanza di chiarezza, occorre constatare, anzitutto, che dall’impugnazione risulta chiaramente che tali argomenti, dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della quarta parte del primo motivo d’impugnazione, costituiscono, a suo avviso, la conseguenza degli asseriti errori da essa individuati nell’ambito delle prime tre parti di detto motivo. 144 Date tali circostanze, la quarta parte del primo motivo d’impugnazione è ricevibile. 145 Ciò detto, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la violazione dell’articolo 47 della Carta evocata nell’ambito di tale motivo d’impugnazione risulti dagli asseriti errori da essa individuati nell’ambito delle prime tre parti del medesimo motivo, è sufficiente rilevare che dai punti da 93 a 109, da 120 a 126 e da 135 a 140 della presente sentenza risulta che l’esame di queste prime tre parti non ha rivelato alcun errore di diritto nella valutazione effettuata dal Tribunale. 146 Pertanto, neppure la quarta parte del primo motivo d’impugnazione può essere accolta. 147 Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto. Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013 e con il principio di proporzionalità 148 Il secondo motivo d’impugnazione si articola in cinque parti. Sulla prima parte, relativa alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, nel caso dei seminativi compresi tra 10 e 30 ha – Argomenti delle parti 149 Nell’ambito della prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, l’applicazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 69 a 72 e 76 della sentenza impugnata, dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013, relativo alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, nel caso in cui i seminativi dichiarati siano compresi tra 10 e 30 ha. 150 Più nello specifico, tale parte riguarda l’esame effettuato dal Tribunale ai punti da 69 a 72 di tale sentenza, al termine del quale esso ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel caso di terreni la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia impossibile immaginare una situazione in cui la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei possa comportare, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, una violazione dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013. 151 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, di riflesso, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 76 di detta sentenza, che la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei aveva prodotto conseguenze a cascata, mettendo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture, prevista all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 152 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale argomento debba essere respinto. – Giudizio della Corte 153 Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], con il quale essa contesta, in sostanza, il ragionamento del Tribunale, che figura ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, al termine del quale quest’ultimo ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] diretto a dimostrare che, nel caso di terreni la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comportava alcun rischio per i fondi, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, se i seminativi dell’agricoltore occupano dai 10 ai 30 ha, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi. 154 Pertanto, in virtù di tale disposizione, al fine di garantire la diversificazione delle colture, almeno due colture diverse devono, in linea di principio, essere presenti sui seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 155 Perciò, è giocoforza constatare che una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei può comportare una violazione di tale regola. 156 Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno lasciato a riposo, è dichiarata sotto una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, vale a dire coltura principale o coltura secondaria, altre colture sono dichiarate sotto l’altra categoria. In un’ipotesi del genere, non si può escludere che esista una situazione in cui, in realtà, i seminativi sarebbero interamente coperti da terreni lasciati a riposo o da prati temporanei, cosicché la condizione relativa al fatto che almeno due colture siano presenti sui seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, prevista all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, non sarebbe soddisfatta. 157 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver ritenuto che una distinzione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei sia necessaria per garantire la diversificazione delle colture conformemente ai requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. 158 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta rischi per i fondi per quanto riguarda i seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, dal momento che il superamento della soglia del 75% è consentito sia nel caso dei terreni lasciati a riposo sia nel caso dei prati temporanei, occorre rilevare che l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, sia nella sua versione anteriore al 1 o gennaio 2018 sia in quella successiva a tale data a seguito della modifica ad essa apportata dal regolamento 2017/2393, stabilisce che i paragrafi 1 e 2 di tale articolo 44 non si applicano alle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi. 159 Come rilevato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, l’applicazione di tale eccezione richiede quindi che sia soddisfatta una condizione preliminare, vale a dire che i prati temporanei, i terreni lasciati a riposo o la loro combinazione rappresentino più del 75% dei seminativi di un’azienda. 160 Pertanto, nella misura in cui il Tribunale ha constatato, al punto 72 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’accertamento e della valutazione dei fatti e degli elementi di prova, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova che tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere anche gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’eventuale applicazione dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1307/2013. 161 Infine, nella misura in cui l’interpretazione dell’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013, in relazione alle norme applicabili alla diversificazione delle colture, effettuata dal Tribunale, nel caso dei seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, è esente da errori di diritto, non può essere accolto neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, che la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei aveva prodotto conseguenze a cascata, mettendo in discussione l’applicazione delle soglie di inverdimento basate sulla diversificazione delle colture, prevista all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 162 Pertanto, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte, relativa allo snaturamento dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 163 La seconda parte del secondo motivo d’impugnazione riguarda i punti 58 e da 69 a 71 della sentenza impugnata. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe confuso le affermazioni di cui al punto 63 dell’atto introduttivo del ricorso con quelle contenute al punto 64 di detto atto introduttivo. Così facendo, il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] vertente sul caso specifico dei seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 164 Tale snaturamento avrebbe avuto come conseguenza che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 70 della sentenza impugnata, che le autorità rumene avessero implicitamente riconosciuto di non essere in grado di garantire che non vi fosse rischio per i fondi, per quanto riguarda i seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 165 In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che, nel caso di tali seminativi, la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta una violazione dei requisiti in materia di diversificazione. 166 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio della Corte 167 Si deve constatare che gli argomenti vertenti su uno snaturamento dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] da cui sarebbe, in particolare, viziato il punto 70 della sentenza impugnata non possono essere accolti. 168 A questo proposito, occorre rilevare che tale punto 70 fa parte di un ragionamento ai sensi del quale il Tribunale ha risposto a una serie di argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare che, nel caso di seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, il fatto che i terreni lasciati a riposo siano confusi con prati temporanei non comporta alcun rischio per i fondi. 169 Come risulta dai punti da 153 a 162 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, che, nel caso di tali seminativi, una confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei potesse comportare una violazione delle norme relative alla diversificazione delle colture e presentare un rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione. Orbene, affermando che, nel caso di detti seminativi, la confusione tra i terreni lasciati a riposo e i prati temporanei non comporta una violazione dei requisiti in materia di diversificazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente riconosciuto di non essere in grado di distinguere tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei ai fini dell’applicazione delle norme previste a tal fine all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013. 170 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione non è tale da mettere in discussione l’analisi del Tribunale e deve, pertanto, essere respinta in quanto inoperante. Sulla terza parte, relativa all’asserito obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di prendere in considerazione le informazioni relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione nel caso dei terreni seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha – Argomenti delle parti 171 La terza parte riguarda la constatazione effettuata al punto 95 della sentenza impugnata, secondo cui i servizi della [OSCURATO:PERSONA] non erano tenuti a prendere in considerazione le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] relative all’insussistenza di violazione del diritto dell’Unione nel caso dei terreni seminativi la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha. 172 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio della Corte 173 Nell’ambito della terza parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] reitera una parte degli argomenti già presentati a sostegno del primo motivo d’impugnazione. Infatti, se è vero che tale parte riguarda il punto 95 della sentenza impugnata, e non i punti 50 e 51 di tale sentenza, come la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, è tuttavia giocoforza constatare che, in detto punto 95, il Tribunale si è limitato a ricordare che, in virtù dell’esame effettuato ai punti da 49 a 51 di detta sentenza, l’eccezione prevista all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non era applicabile nel caso di specie. 174 Orbene, come risulta dal punto 126 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. 175 Occorre, pertanto, respingere la terza parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata. Sulla quarta parte, relativa alla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 – Argomenti delle parti 176 Nell’ambito della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, effettuata dal Tribunale ai punti da 83 a 87 della sentenza impugnata. 177 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale parte debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 178 Occorre osservare che, nell’ambito della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riferendosi agli argomenti contenuti nella prima parte del primo motivo d’impugnazione, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, che risulterebbe dai punti da 83 a 87 della sentenza impugnata. 179 Orbene, come risulta dall’esame effettuato ai punti da 93 a 108 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione di tali disposizioni. 180 Occorre pertanto respingere la quarta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata. Sulla quinta parte, relativa al principio di proporzionalità in sede di applicazione della rettifica forfettaria del 5% – Argomenti delle parti 181 Nell’ambito della quinta parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata dichiarando, al termine di un’analisi da essa qualificata come sommaria, che il principio di proporzionalità era stato rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA] quando la medesima aveva applicato una rettifica forfettaria del 5% per gli esercizi finanziari 2017 e 2018. 182 A suo avviso, al fine di giustificare una siffatta rettifica finanziaria, dovrebbe esistere una carenza significativa nell’applicazione di norme dell’Unione esplicite che esponga i fondi ad un rischio reale di perdita o di irregolarità. 183 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che l’analisi sommaria effettuata dal Tribunale ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata non suffraghi la valutazione del medesimo secondo cui l’applicazione della rettifica forfettaria del 5% rispetta il principio di proporzionalità, come richiesto dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 e dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. 184 Nella sua analisi della gravità e della portata dell’inadempienza determinata di cui al punto 97 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe affrontato le ragioni che avrebbero giustificato l’applicazione di rettifiche forfettarie il cui importo è notevolmente superiore al doppio di quelle applicate per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 185 Per quanto riguarda la durata e la reiterazione dell’asserita inadempienza, al punto 98 di tale sentenza, il Tribunale farebbe dichiarazioni generali che non consentono di comprendere le ragioni per le quali sarebbe giustificato sanzionare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] a causa del suo carattere reiterato, mentre tale comportamento non è stato inizialmente giudicato in modo definitivo come non conforme al diritto dell’Unione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la posizione finale per il 2017 è stata trasmessa alle autorità rumene il 20 dicembre 2019, ossia dopo la comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018. Orbene, a tale data, in tutta obiettività, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto modificare il proprio comportamento per gli esercizi finanziari oggetto dell’indagine 2018. 186 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la quinta parte del secondo motivo d’impugnazione debba essere respinta in quanto infondata. – Giudizio della Corte 187 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente su una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da permettere agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑358/18 P , EU:C:2019:763 , punto 74 e giurisprudenza citata). 188 L’obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA], C‑358/18 P , EU:C:2019:763 , punto 75 e giurisprudenza citata). 189 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, per rispondere all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il calcolo presentato nella richiesta di conciliazione per il 2018 avrebbe dovuto essere preso in considerazione, il Tribunale ha, innanzitutto, rilevato, al punto 95 della sentenza impugnata, riferendosi all’esame effettuato ai punti da 49 a 51 di tale sentenza, secondo il quale le due condizioni previste all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non erano soddisfatte, che l’eccezione prevista da tale disposizione non era applicabile nel caso di specie. Il Tribunale ha poi risposto, al punto 97 di detta sentenza, agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali l’irregolarità rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava un basso grado di gravità e aveva una scarsa portata. A tale riguardo, esso ha rinviato alla valutazione, contenuta ai punti da 73 a 75 della medesima sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le irregolarità constatate fossero state corrette in occasione dei controlli amministrativi. Al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare che dette irregolarità non erano di natura duratura e ripetitiva, spiegando che gli elementi da essa presentati si riferivano all’indagine 2017, e non all’indagine 2018. 190 Inoltre, occorre rilevare che è ai punti da 174 a 181 della sentenza impugnata, non contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha risposto al secondo motivo di ricorso di tale Stato membro, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nell’applicazione di rettifiche forfettarie del 5% per il FEAGA e del 2% per il FEASR. Pertanto, non si può validamente contestare al Tribunale di non aver esposto, ai punti da 95 a 99 di tale sentenza, una motivazione specifica riguardante il rispetto di tale principio, che vada al di là di una risposta a tutti gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della terza censura della seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 191 Ne consegue che il Tribunale non è venuto meno al suo obbligo di motivazione, in quanto la motivazione esposta ai punti da 95 a 99 della sentenza impugnata consente di far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi agli asseriti errori commessi nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018. 192 Di conseguenza, la censura vertente su una motivazione insufficiente deve essere respinta in quanto infondata. 193 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento con cui la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità nell’omettere di determinare l’inadempienza della rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, è giocoforza osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che la motivazione sommaria del Tribunale non suffraga la valutazione secondo cui l’applicazione di una rettifica forfettaria del 5% nell’ambito dell’indagine 2018 rispetta il principio di proporzionalità, senza tuttavia indicare in modo preciso gli argomenti giuridici a sostegno di tale affermazione. Orbene, non spetta alla Corte ricercare quale errore di diritto il Tribunale possa aver commesso (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P , EU:C:2020:500 , punto 82 e giurisprudenza citata). 194 Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile. Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie 195 Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] C(2015) 3675 final, dell’8 giugno 2015, intitolata «Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti» (in prosieguo: gli «orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie»). Nell’ambito di tale motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti 121 e 122 nonché 130 e 131 della sentenza impugnata. Argomenti delle parti 196 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie, per quanto riguarda la carenza connessa all’aggiornamento del «SIPA-qualità», ritenendo, ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata, che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla esigua percentuale di casi di inadempienza determinati non era, al riguardo, pertinente e, ai punti 130 e 131 di tale sentenza, che neppure gli argomenti di quest’ultima connessi al piano d’azione redatto nell’ottobre 2017 potevano essere accolti. 197 Così statuendo, il Tribunale avrebbe definito la carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA ogni tre anni in modo contraddittorio. 198 Invero, avendo constatato che non vi era una soglia applicabile agli errori risultanti dall’aggiornamento del SIPA e che qualsiasi errore poteva comportare conseguenze finanziarie, il Tribunale avrebbe altresì ritenuto che l’assenza di «aggiornamento del SIPA-qualità» ogni tre anni costituirebbe oggettivamente la carenza sottesa all’applicazione della rettifica finanziaria. 199 Inoltre, se gli errori risultanti dalla vetustà delle immagini creassero un rischio per i fondi e la questione del fondamento giuridico dell’aggiornamento triennale del SIPA ogni tre anni non fosse pertinente, ne conseguirebbe che gli errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA costituirebbero la carenza sottesa all’applicazione della rettifica finanziaria. 200 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 sancisce una regola secondo la quale qualsiasi carenza, non conformità o irregolarità, che costituisce la base di una rettifica finanziaria, deve risultare da una violazione del diritto dell’Unione e deve quindi essere fondata su una base giuridica chiaramente individuata. Inoltre, secondo gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie, in caso di controlli effettuati in modo imperfetto, possono essere applicate rettifiche finanziarie solo in caso di violazione grave di norme di diritto dell’Unione chiaramente individuate. 201 Orbene, a suo avviso, il fondamento giuridico per l’aggiornamento triennale del SIPA non era stato individuato, avendo la [OSCURATO:PERSONA] del resto indicato, nel resoconto della riunione bilaterale dell’8 settembre 2017 sul piano d’azione 2017, che tale aggiornamento non rientrava in un obbligo legale, ma semplicemente in una buona pratica. Inoltre, il Tribunale avrebbe concluso per l’esistenza di una carenza caratterizzata da errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA, senza che sia stato constatato alcun errore di tal genere nell’indagine 2018. Quest’ultimo avrebbe erroneamente respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’esigua percentuale di casi di inadempienza. Una siffatta valutazione contraddirebbe le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’aggiornamento del SIPA nell’indagine 2018. L’ipotesi di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] in tale indagine si baserebbe piuttosto sul problema generale preesistente della vetustà delle immagini del SIPA. 202 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli errori derivanti dal mancato aggiornamento del SIPA non corrispondono alla carenza intitolata «aggiornamento del SIPA-qualità», quale descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue constatazioni relative alla qualità dell’aggiornamento del SIPA. Orbene, tale Stato membro ricorda che la comunicazione scritta deve, conformemente a una costante giurisprudenza, fornire allo Stato membro interessato una perfetta conoscenza delle riserve della [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comunicazione possa assolvere una funzione di avvertimento. Tuttavia, riferendosi ad una carenza distinta, il Tribunale avrebbe «annullato» la funzione di avvertimento delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] effettuate nella procedura di verifica di conformità. 203 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. 204 Essa ritiene che l’argomento secondo cui, riferendosi a una carenza distinta da quella descritta nelle constatazioni da essa effettuate nella procedura di verifica di conformità, il Tribunale avrebbe «annullato» la funzione di avvertimento di tali constatazioni, sia irricevibile per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto tale argomento in primo grado. Giudizio della Corte 205 Occorre ricordare, anzitutto, che, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione e di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il regolamento n. 1306/2013 impone taluni obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Inoltre, dal paragrafo 2 di tale articolo 58 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad istituire un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi dell’Unione di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. 206 Pertanto, anche se il diritto dell’Unione non precisa la frequenza degli aggiornamenti del SIPA, spetta, in ogni caso, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente agli obblighi di cui al punto precedente della presente sentenza, assicurare che il SIPA consenta efficacemente di garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi dell’Unione e di minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all’Unione. 207 Ciò precisato, è giocoforza rilevare che non risulta affatto dalla sentenza impugnata né, più nello specifico, dai punti 121, 122, 130 e 131 di quest’ultima, che il Tribunale abbia constatato l’esistenza di una carenza caratterizzata dal mancato aggiornamento del SIPA ogni tre anni. 208 In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 122 della sentenza impugnata, il Tribunale, ricordando il carattere preliminare dell’aggiornamento del SIPA rispetto a qualsiasi controllo in loco , ha respinto l’argomento di tale Stato membro secondo cui l’esigua percentuale di casi di inadempienza determinati durante i controlli avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento dell’imposizione della rettifica finanziaria. Il Tribunale non ha in alcun modo menzionato un obbligo per detto Stato membro di aggiornare il SIPA ogni tre anni. Quanto al punto 131 di tale sentenza, il Tribunale ha ivi rilevato che, poiché era la vetustà delle immagini del SIPA, vale a dire la qualità delle immagini registrate, ad essere all’origine del rischio per il FEAGA, e non la frequenza di aggiornamento dello stesso, la questione del fondamento giuridico del ciclo di aggiornamento di tali immagini non incideva sull’applicazione delle rettifiche stabilite nell’ambito dell’indagine 2018. 209 Inoltre, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA], vertente sul carattere contraddittorio della valutazione del Tribunale e delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza di una nuova carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa sarebbe irricevibile per il motivo che tale Stato membro non l’avrebbe sollevata in primo grado. 210 Al riguardo, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 117 della presente sentenza, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. 211 Ciò si verifica nel caso di specie, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale si sarebbe discostato, nella definizione della carenza connessa all’aggiornamento del SIPA, da quella constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine 2018 e che, pertanto, esso avrebbe dichiarato che esisteva una nuova irregolarità, che non era stata individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di verifica di conformità. Tale censura è quindi ricevibile. 212 Tuttavia, per quanto riguarda il merito dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, dai punti 121, 122, 131 e 133 della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia ritenuto che esistesse una nuova carenza connessa al mancato aggiornamento del SIPA, in contraddizione con le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 213 Come infatti rilevato al punto 208 della presente sentenza, il Tribunale si è limitato a ricordare che era la vetustà delle immagini del SIPA ad essere all’origine del rischio per il FEAGA, e non la frequenza di aggiornamento di quest’ultimo. 214 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e gli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie ai punti 121, 122, 130 e 131 della sentenza impugnata o di aver definito, in tale contesto, un’asserita carenza connessa all’aggiornamento del SIPA ogni tre anni in termini contraddittori. 215 Il terzo motivo d’impugnazione deve dunque essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, degli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché del documento di lavoro DS/CDP/2015/19 216 Con il suo quarto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché il documento di lavoro DS/CDP/2015/19. Tale motivo d’impugnazione riguarda i punti 163 e 164 della sentenza impugnata. Argomenti delle parti 217 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la superficie non ammissibile al RPUS dovesse essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare il campione (percentuale) per i controlli in loco . Una siffatta interpretazione, che assimila la superficie non ammissibile al RPUS a un caso di riduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in prosieguo: il «pagamento di inverdimento») sarebbe contraria agli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, agli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché al documento di lavoro DS/CDP/2015/19. 218 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’allegato I di tale documento fissa la percentuale di aumento della percentuale di controllo per il pagamento di inverdimento, con riferimento a due valori. Il primo valore detto «A» comprenderebbe la percentuale di ettari di terreni controllati in loco per i quali sono state applicate riduzioni a titolo di inverdimento. Il valore «B» comprenderebbe la percentuale di agricoltori controllati in loco per i quali sono state accertate una o più inadempienze in materia di inverdimento. 219 La percentuale rappresentata dal valore «A», quando il controllo in loco per il pagamento di inverdimento comprende un campione casuale e un campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi effettuata conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 809/2014, sarebbe determinata separatamente per ciascuno dei due campioni. La media delle due percentuali che ne risulta costituirebbe il valore «A», utilizzato per determinare l’aumento della percentuale di controlli in loco per il pagamento di inverdimento. 220 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per determinare la riduzione totale del pagamento di inverdimento in ettari da applicare ai fini della determinazione dell’aumento della percentuale di controlli in loco per il pagamento di inverdimento, gli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 dovrebbero essere rispettati. Orbene, tali articoli riguarderebbero la riduzione del pagamento di inverdimento in tre casi, vale a dire in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture, in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti e in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico. Contrariamente a quanto avrebbe tuttavia dichiarato il Tribunale, la superficie non ammissibile al RPUS non costituirebbe un caso di riduzione del pagamento di inverdimento. 221 [OSCURATO:PERSONA] ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del regolamento delegato n. 640/2014, la superficie determinata comprende soltanto gli ettari ammissibili al pagamento. 222 Peraltro, per quanto riguarda le riduzioni di pagamento di inverdimento in caso di in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture e in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, il perimetro o la superficie oggetto della riduzione sarebbero calcolati con riferimento alla stessa superficie determinata. Ne conseguirebbe che non tutti gli ettari ammissibili al RPUS costituiscono ettari ammissibili a titolo del pagamento di inverdimento. 223 [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, come risulta dalle disposizioni dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e come confermato dal documento di lavoro DS/CDP/2015/19, inadempienze significative devono essere determinate con riferimento ai risultati dei controlli in loco per il pagamento di inverdimento. 224 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto infondato. Giudizio della Corte 225 Nell’ambito del quarto motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato gli articoli 31, 34 e 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli articoli da 23 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 nonché il documento di lavoro DS/CDP/2015/19, dichiarando, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare il campione (percentuale) per i controlli in loco . 226 In primo luogo, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la superficie non ammissibile al RPUS non deve essere presa in considerazione in tale calcolo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo. 227 Al riguardo, occorre constatare che il rispetto dei criteri di ammissibilità al RPUS fa parte delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’agricoltore possa beneficiare del pagamento di inverdimento. 228 Infatti, sotto un primo profilo, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014 definisce la nozione di «superficie determinata» come, nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario. 229 Sotto un secondo profilo, l’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento delegato stabilisce che, fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28 di detto regolamento delegato, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata. 230 Sotto un terzo profilo, l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 fa riferimento agli ettari ammissibili nell’ambito del regime di pagamento di base o del RPUS. Ne discende, più nello specifico, che gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito di uno di tali regimi sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al paragrafo 2 di tale articolo 43 o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 di detto articolo 43. 231 Risulta, pertanto, da quanto precede che i criteri del RPUS fanno parte delle condizioni il cui rispetto deve essere verificato al fine di constatare l’eventuale esistenza di inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Ne discende che la circostanza che una superficie non sia ammissibile al RPUS deve essere presa in considerazione nel tasso di errore relativo all’inverdimento utilizzato per aumentare i controlli in loco nel corso dell’anno successivo. 232 Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver rilevato, ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento in ettari, al fine di aumentare la percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli. 233 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non esiste alcun rischio di concessione di pagamenti di inverdimento per gli ettari non ammissibili al RPUS, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 640/2014, è sufficiente rilevare che tale constatazione è senz’altro vera per un beneficiario concreto che sia stato correttamente controllato in loco e per il quale l’eventuale inammissibilità al RPUS sia stata correttamente accertata. 234 Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non vale per tutti gli altri beneficiari interessati, che non sono stati correttamente controllati in loco . 235 In terzo luogo, è giocoforza constatare che la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la superficie non ammissibile al RPUS costituisca un caso di riduzione del pagamento di inverdimento di cui agli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014 si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 236 Dai punti 163 e 164 della sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale ha unicamente dichiarato che la superficie non ammissibile al RPUS doveva essere presa in considerazione nel tasso di errore connesso all’inverdimento utilizzato per aumentare il campione dei controlli in loco . Contrariamente a quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale aumento della percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli in loco nel corso dell’anno successivo non comporta, di per sé, una riduzione del pagamento di inverdimento, ai sensi degli articoli da 24 a 26 del regolamento delegato n. 640/2014. 237 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il quarto motivo d’impugnazione non può essere accolto. 238 Poiché nessuno dei motivi addotti a sostegno della presente impugnazione è stato accolto, occorre respingere quest’ultima nella sua interezza. Sulle spese 239 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 240 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 241 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris