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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08888/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2880/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Avellino, alla via F. P. Petronelli, n. 8, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Ischia, alla via Osservatorio, n. 40, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4830/24/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI per l'anno d'imposta 2011, emesso con riferimento ad un provvedimento emesso dal comune di Forio nel 2009, di rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA del 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'atto impositivo.

Al riguardo la CTR richiamava il principio affermato da Cass. n. 18056 del 2016 sostenendo, quanto al profilo di illegittimità dell'atto impositivo dedotto dalla contribuente con riferimento alla violazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, che «dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, attesa la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» e che, stante tale natura, «la notifica della rettifica catastale poteva essere sostituita, ai fini della conoscenza, da qualsiasi situazione equivalente, essendo, al contrario, necessaria la notifica ai fini del decorso del termine di impugnazione»; conoscenza che la CTR assumeva essere stata acquisita dalla contribuente a seguito dell'impugnazione del provvedimento di rettifica proposta in data 21/06/2011 e dichiarato inammissibile con sentenza della CTP di Napoli n. 5872 del 16/10/2013.

La CTR, inoltre, escludeva la sussistenza del giudicato esterno con riferimento ad alcune pronunce emesse nei confronti di altri comproprietari dell'immobile e con riferimento ad altri anni d'imposta sostenendo che la mancata notifica del provvedimento di rettifica e la sua pregressa conoscenza da parte dei proprietari dell'immobile costituivano presupposti di fatto suscettibili di variazione annuale.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la «violazione dell'art. 74 comma 1 della Legge 342/2000 in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c. - omessa notifica dell'atto di classamento - motivazione della sentenza errata - evidente necessità di evitare giudicati contraddittori».

1.1. Deduce la ricorrente che la CTR, ritenendo applicabile la rendita catastale rettificata dall'Ufficio anche in assenza di notificazione del relativo provvedimento, necessario solo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, aveva violato la citata disposizione nonché il giudicato esterno formatosi sui ricorsi relativi a diversi anni d'imposta e a diversi comproprietari con varie pronunce della medesima CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI sul presupposto dell'omessa notificazione del provvedimento di rettifica della rendita catastale.2. [OSCURATO:PERSONA], diversamente dalla proposta del relatore (Cass. Sez.

U., n. 8999 del 2009; conf.

Cass. n. n. 27305 del 2021, secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell'art. 380-bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla

I. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un'ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.»), ritiene fondato il motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione.

3. Invero, è noto il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3160 del 2011, a cui non si è attenuto, la CTR, secondo cui «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso» (conf.

Cass. n. 14402 del 2017; Cass. n. 5621 del 2014, secondo cui «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione»).

3.1. In senso analogo si è pronunciata questa Corte nella sentenza n. 18056 del 2016, affermando che «In tema d'ICI, l'art. 74 della

I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita», e più recentemente nell'ordinanza di questa Sottosezione n. 4587 del 2020.

4. Si è, quindi, affermato che «poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale» (Cass. n. 4587 del 2020, in motivazione).

5. Pertanto, applicati i principi regolatori della materia al caso di specie, si perviene alla conclusione che la variazione d'ufficio della rendita proposta dal proprietario dell'immobile con la procedura DOCFA poteva applicarsi soltanto dalla data di notifica del provvedimento di rettifica, da provarsi da parte dell'Ufficio esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato, ed eventualmente anche agli anni d'imposta "sospesi", ovvero precedenti a quella notificazione purché, però, non fosse decorso per essi il termine decadenziale di accertamento.6.

Ha, quindi, errato la CTR che ha ritenuto conosciuto dalla contribuente il provvedimento di rettifica della rendita catastale dell'immobile non per esserle stato notificato, ma per averlo impugnato, peraltro "al buio", ovvero senza conoscerne gli estremi identificativi ed il contenuto effettivo, non risultando all'epoca essergli stato notificato, tant'è che la medesima CTR con sentenza n. 5872 del 16/10/2013 aveva dichiarato inammissibile il ricorso «per mancata indicazione specifica del provvedimento impugnato».

7. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che, attenendosi ai suddetti principi, accerterà se risulta provata la notifica alla contribuente del provvedimento di rettifica della rendita catastale e, nel caso, l'eventuale decorso del termine di decadenza dall'accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2011.

8. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2880/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Avellino, alla via F. P. Petronelli, n. 8, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Ischia, alla via Osservatorio, n. 40, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4830/24/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI per l'anno d'imposta 2011, emesso con riferimento ad un provvedimento emesso dal comune di Forio nel 2009, di rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA del 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'atto impositivo. Al riguardo la CTR richiamava il principio affermato da Cass. n. 18056 del 2016 sostenendo, quanto al profilo di illegittimità dell'atto impositivo dedotto dalla contribuente con riferimento alla violazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, che «dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, attesa la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» e che, stante tale natura, «la notifica della rettifica catastale poteva essere sostituita, ai fini della conoscenza, da qualsiasi situazione equivalente, essendo, al contrario, necessaria la notifica ai fini del decorso del termine di impugnazione»; conoscenza che la CTR assumeva essere stata acquisita dalla contribuente a seguito dell'impugnazione del provvedimento di rettifica proposta in data 21/06/2011 e dichiarato inammissibile con sentenza della CTP di Napoli n. 5872 del 16/10/2013. La CTR, inoltre, escludeva la sussistenza del giudicato esterno con riferimento ad alcune pronunce emesse nei confronti di altri comproprietari dell'immobile e con riferimento ad altri anni d'imposta sostenendo che la mancata notifica del provvedimento di rettifica e la sua pregressa conoscenza da parte dei proprietari dell'immobile costituivano presupposti di fatto suscettibili di variazione annuale. 2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la «violazione dell'art. 74 comma 1 della Legge 342/2000 in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c. - omessa notifica dell'atto di classamento - motivazione della sentenza errata - evidente necessità di evitare giudicati contraddittori». 1.1. Deduce la ricorrente che la CTR, ritenendo applicabile la rendita catastale rettificata dall'Ufficio anche in assenza di notificazione del relativo provvedimento, necessario solo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, aveva violato la citata disposizione nonché il giudicato esterno formatosi sui ricorsi relativi a diversi anni d'imposta e a diversi comproprietari con varie pronunce della medesima CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI sul presupposto dell'omessa notificazione del provvedimento di rettifica della rendita catastale.2. [OSCURATO:PERSONA], diversamente dalla proposta del relatore (Cass. Sez. U., n. 8999 del 2009; conf. Cass. n. n. 27305 del 2021, secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell'art. 380-bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla I. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un'ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.»), ritiene fondato il motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione. 3. Invero, è noto il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3160 del 2011, a cui non si è attenuto, la CTR, secondo cui «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso» (conf. Cass. n. 14402 del 2017; Cass. n. 5621 del 2014, secondo cui «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti "attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione»). 3.1. In senso analogo si è pronunciata questa Corte nella sentenza n. 18056 del 2016, affermando che «In tema d'ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita», e più recentemente nell'ordinanza di questa Sottosezione n. 4587 del 2020. 4. Si è, quindi, affermato che «poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale» (Cass. n. 4587 del 2020, in motivazione). 5. Pertanto, applicati i principi regolatori della materia al caso di specie, si perviene alla conclusione che la variazione d'ufficio della rendita proposta dal proprietario dell'immobile con la procedura DOCFA poteva applicarsi soltanto dalla data di notifica del provvedimento di rettifica, da provarsi da parte dell'Ufficio esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato, ed eventualmente anche agli anni d'imposta "sospesi", ovvero precedenti a quella notificazione purché, però, non fosse decorso per essi il termine decadenziale di accertamento.6. Ha, quindi, errato la CTR che ha ritenuto conosciuto dalla contribuente il provvedimento di rettifica della rendita catastale dell'immobile non per esserle stato notificato, ma per averlo impugnato, peraltro "al buio", ovvero senza conoscerne gli estremi identificativi ed il contenuto effettivo, non risultando all'epoca essergli stato notificato, tant'è che la medesima CTR con sentenza n. 5872 del 16/10/2013 aveva dichiarato inammissibile il ricorso «per mancata indicazione specifica del provvedimento impugnato». 7. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che, attenendosi ai suddetti principi, accerterà se risulta provata la notifica alla contribuente del provvedimento di rettifica della rendita catastale e, nel caso, l'eventuale decorso del termine di decadenza dall'accertamento con riferimento all'anno d'imposta 2011. 8. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda di
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