CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 04630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle parti,1_ . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato con il quale, in data 24 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha diffidato [OSCURATO:PERSONA] al rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento al divieto di allontanamento dal domicilio oltre le 21.00 senza autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione ha ad oggetto un provvedimento privo di alcuna incidenza autonoma su diritti soggettivi del ricorrente che è stato semplicemente diffidato al rispetto delle prescrizioni già autonomamente imposte con il provvedimento concessivo della misura alternativa; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/