CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roSCOGNAMIGLIO ROSARIA, rappresentata e difesa dall'avvocatoLUCIA GANGALE;2026 - resistente con mandato -2276 avverso la sentenza n. 1/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 849/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d’appellodi Napoli che, confermando la pronuncia di primo grado, haNumero registro generale 15139/2025Numero sezionale 2276/2026respinto la sua domanda volta all’accertamentoN umedroe dlli ara ccolta generale 20697/2026Data pubblicazione 18/06/2026sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l’eserciziodi mansioni di collaboratrice domestica alle dipendenze diRosaria Scognamiglio e alla conseguente condanna alpagamento di differenze retributive.2. In particolare, la Corte territoriale, dopo avere esaminatole risultanze dell’istruttoria orale espletata in primo grado, nonha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di un rapporto dilavoro di tipo subordinato tra le parti, che era onere della partericorrente dimostrare.3. La lavoratrice ha pertanto proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, a cui ha resistito l’intimata concontroricorso; infine, la parte ricorrente ha depositato notedifensive.4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In limine, osserva il Collegio come non si è dato seguitoall’istanza della controricorrente volta a essere ammessaall’illustrazione orale delle proprie difese in senso alprocedimento ex art. 380 bis 1, c.p.c., trattandosi di istanzainammissibile per assoluta incompatibilità con tale formaprocedimentale, né sussistendo i presupposti per la trattazionedella causa in pubblica udienza.2. La ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello diNapoli con due motivi, che possono essere così sintetizzati:con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e4 c.p.c., la parte denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 n.Numero registro generale 15139/2025Numero sezionale 2276/20264 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incNoumrserao dii nra ccolta generale 20697/2026Data pubblicazione 18/06/2026un travisamento della prova;con il secondo motivo, la parte denuncia la violazionedell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 420, comma 1, c.p.c., censurandola statuizione della sentenza gravata in punto di spese di lite.3. Prendendo le mosse dal primo motivo, con il quale laparte censura la sentenza per travisamento della prova da partedella Corte territoriale, va in linea generale osservato come leSezioni Unite, nella sentenza n. 5792/2024, hanno limitato insenso rigoroso e del tutto residuale la deducibilità con il ricorsoin cassazione del vizio di travisamento della prova.4. Punto di partenza è la conferma— pur all’esito dellariforma del vizio di motivazione realizzata dal legislatore del2012— del principio consolidato secondo cui: l’errore che cadesul momento percettivo del dato probatorio, nella suaoggettività, trova rimedio nell’ordinamento attraverso lostrumento della revocazione; l’errore che, invece, riguarda laindividuazione delle informazioni probatorie, che possonodesumersi dal dato probatorio, è « come è sempre stato, affaredel giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio dilegittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dalpassato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in unamotivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale».Quando il giudice di merito abbia fondato la propria decisione suun dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettivitàed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioniprobatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da unamotivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale dimotivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basirazionali idonee a renderla accettabile (in motivazione punto10.11).Numero registro generale 15139/2025Numero sezionale 2276/20265. Ribadito tale principio, le Sezioni Unite hanno prNeumciesroa dti ora ccolta generale 20697/2026Data pubblicazione 18/06/2026che con riguardo all'errore revocatorio che sia effettivamentetale – che, cioè, concerna il dato probatorio e non l'informazioneprobatoria ritraibile per via logica dal primo - il caratterecontroverso del fatto sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,che impedisce la revocazione, attiene non già ai fatti da provare(cui si riferisce l'articolo 2697 c.c.) ma al fatto probatorio: se ilfatto probatorio è controverso tra le parti e il giudice aderiscealla prospettazione di una di esse, di regola si torna nell’ambitodel giudizio di merito.6. Affermano, infatti, le Sezioni Unite che «qualora le partiabbiano mobilitato l'attenzione del giudice sul fatto probatorio,oggetto di contrapposte letture, appare almeno improbabile cheuna svista abbia a verificarsi» (in motivazione, punto 10.14).Tuttavia, nel caso imponderabile in cui tra le parti si svolgaun surreale dibattito su di un dato probatorio che, invece, èpalese (le Sezioni Unite immaginano, a fronte della fotografiadi un'autovettura, il quesito se detta fotografia rappresenti unaautovettura o, piuttosto, un fiume) ed il giudice , prendendo(nell’esempio posto, le Sezioni Unite immaginano che il giudice«affermi che l'autovettura rappresenta proprio un fiume») nonessendovi luogo a revocazione, che non sarebbe consentita amente dell’articolo 395 n. 4 c.p.c., è attivabile il ricorso percassazione.7. In particolare, nel caso considerato— in cui iltravisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti— il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (inmotivazione, punto 10.15).Numero registro generale 15139/2025Numero sezionale 2276/20268. Così ricostruiti i principi regolatori della materia, oNusmseeror dvi ara ccolta generale 20697/2026Data pubblicazione 18/06/2026allora il Collegio come, nel caso di specie, in cui la parte si duoledell’omessa valutazione unitaria delle dichiarazioni rese dai testiescussi, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe del tuttoomesso di considerare quelle provenienti dai testi dicontroparte, a ben vedere non si denuncia un travisamento delcontenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, ma piuttosto si invoca unaverifica logica della riconducibilità al fatto probatoriodell'informazione probatoria che ne è stata tratta.9. Anche nella parte in cui il motivo sembra adombrare unvizio radicale della motivazione della sentenza impugnata peravere la stessa trascurato le deposizioni testimoniali dei testiintimati da controparte, si osserva come, sotto l’apparentededuzione di un vizio di violazione o falsa applicazione di leggee di mancanza assoluta di motivazione, le censure tendonopiuttosto a sollecitare a questa Corte un’inammissibilerivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione.10. Peraltro, si osserva anche come la Corte territoriale, nelritenere assorbita ogni valutazione in ordine alle deposizioni deitesti di parte appellata, a fronte del mancato assolvimento daparte della ricorrente dell’onere probatorio sulla stessaincombente per l’accertata inconcludenza delle dichiarazioni deitesti dalla stessa intimati, ha implicitamente reso un giudizio diirrilevanza, nel far ritenere raggiunta la prova del rapporto dilavoro subordinato, anche rispetto alle dichiarazioni testimonialidi cui si lamenta la pretermissione.11. Il motivo è in conclusione, nel complesso, infondato.12. Transitando all’esame del secondo motivo, con cui sidenuncia una violazione dell’art. 92 e dell’art. 420, comma 1,c.p.c. per non avere la Corte d’appello disposto laNumero registro generale 15139/2025compensazione delle spese di lite, si osserva come la sentenzaN umero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20697/2026si è correttamente attenuta al principio della soccombenza di cuiData pubblicazione 18/06/2026all’art. 91 c.p.c..13. E’ noto che il sindacato della Corte di cassazione inmateria di spese di lite è limitato, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le spese di lite non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula dallostesso la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto oin parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quelladi concorso di altri giusti motivi (ex multiis Cass. n 24502/2017,Rv. 646335 - 01).14. Il motivo è, pertanto, inammissibile.15. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorsodev’essere, in conclusione, respinto.16. Nulla per spese di lite, atteso che la parte intimata si ècostituita in assenza dello svolgimento di qualsivoglia attivitàdifensiva.17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Numero registro generale 15139/2025Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20697/2026Data pubblicazione 18/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA]