CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 5537/22 del 10/11/2021, avanzata da "Solidaria SCS - onlus" nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri (R.G. n. 303/2021) visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza, riportandosi alla propria memoria scritta già depositata; RILEVATO che, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, la cooperativa sociale antiracket e antiusura "Solidaria scs onlus", costituitasi parte civile nel processo contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, chiede - a norma dell'art. 130, cod. proc. pen. - la correzione dell'errore materiale della sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimborso delle spese di causa da essa avanzata, per l'effetto non indicando la stessa tra i soggetti in favore dei quali era stata pronunciata la relativa condanna di alcuni dei ricorrenti; che l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese processuali avanzata dall'istante è stata pronunciata dalla Corte di cassazione sul presupposto per cui la società non avesse rassegnato nel giudizio di legittimità le proprie conclusioni (vds. pag. 52, sent.); che, invece, ciò era avvenuto, secondo quanto si legge nell'epigrafe della stessa sentenza (pag. 2), oltre che nel relativo verbale d'udienza; che, pertanto, tra le parti civili in favore delle quali è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali, va ricompresa anche la "Solidaria scs - onlus", dovendo perciò essere corretti in tal senso il dispositivo letto in udienza e quello redatto in calce alla motivazione della sentenza, nonché dovendo intendersi coerentemente emendato anche l'ultimo capoverso della medesima motivazione; P.Q.M. letto l'art. 130, c.p.p., dispone la correzione del dispositivo letto in udienza e del dispositivo della sentenza n. 5537/2022, nel senso che, dopo le parole "Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi - Provinciale di Palermo", siano inserite le seguenti: "So//darla S.C.S. onlus"; e che le medesime parole "Solidaria S.C.S. onlus" siano eliminate dall'ultimo capoverso. Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso in Roma 1'8 no