CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 43726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorra per Cassazione, con unico motivo di ricorso, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ferrara lo ha condannato al pagamento di euro 10.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 152 del 2006, deducendo violazione di legge in ordine alla errata interpretazione della definizione normativa di rifiuto, posto che i beni trasportati sul veicolo alla cui guida vi era l'imputato, non possono essere considerati come rifiuti in quanto parzialmente funzionanti, utilizzabili e, sebbene non moderni, destinati ad essere utilizzati dal ricorrente, che effettuava opere di riciclaggio e recupero di piccoli elettrodomestici. Considerato che la doglianza non rientra nel numeru.s clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1 e 2 della sentenza gravata, laddove ha affermato che tutto il materiale rinvenuto all'interno del cassone dell'autocarro dovesse essere qualificato come rifiuto non pericoloso. Il giudice a quo ha infatti escluso che i rifiuti trasportati fossero anche utilizzabili e che l'imputato li abbia occasionalmente raccolti allo scopo di farne un successivo recupero, in ragione del quantitativo, della eterogeneità dei materiali trasportati e accatastati alla rinfusa sul cassone del veicolo, elementi peraltro che lasciano dedurre una preliminare attività di cernita e di raccolta dei materiali, di provenienza non esclusivamente domestica, ulteriormente suffragata dalla disponibilità del mezzo di trasporto adeguato e funzionale. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. iproc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigliere estenso